Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

AZIONE ESECUTIVA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

  • FRANCESCO CALLOCCHIA

    PESCARA
    12/03/2020 10:14

    AZIONE ESECUTIVA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

    Formulo la presente al fine di pregiarmi di vostri graditi coinvolgimenti e pareri.

    Riservandomi di fornire ogni eventuale dettaglio che dovesse rendersi opportuno o necessario per una puntuale cognizione del caso, sintetizzo quanto segue.

    Si intende tentare l'accesso allo specifico strumento della liquidazione del patrimonio di cui alla Legge 3/2012.
    Il patrimonio del debitore ricomprende tra gli altri componenti anche il reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, quest'ultimo quantificabile nell'importo netto medio mensile pari ad euro 2.000, poi liquidato per l'importo netto medio mensile pari ad euro 1.700, in quanto decurtato di una trattenuta obbligatoria subita e distribuita in favore del creditore Inps nell'ambito di un piano di restituzione rateale, in considerazione dell'esito (specificatamente consistente in una ordinanza di assegnazione) riveniente dall'attivazione e dalla intervenuta definizione di una procedura di pignoramento presso il terzo datore di lavoro.

    Orbene, l'art. 14-quinquies comma 2 lettera b) Legge 3/2012, recita testualmente: "Con il decreto di cui al comma 1 il giudice dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore."
    Alla luce di quanto appena sopra, in caso di auspicabile emissione del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, la trattenuta obbligatoria subita e distribuita in favore del creditore Inps:
     deve ritenersi effetto/manifestazione di una procedura esecutiva già conclusa !?!?
    ….. o, diversamente,
     deve ritenersi effetto/manifestazione di una procedura esecutiva CHE PUO' CONSIDERARSI ancora pendente e che prosegue nel tempo proprio perché realizza una restituzione rateale di quanto dovuto !?!?

    In parole povere, e sempre in caso di auspicabile emissione del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, può invocarsi la REVOCA della trattenuta obbligatoria ad oggi in essere ed insistente sul reddito da lavoro dipendente del debitore quale quota di pignoramento presso il terzo datore di lavoro, e così RIASSUMERLA tra i componenti dell'intero patrimonio, poi da ricomprendere nella stessa liquidazione nei LIMITI di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice, esattamente come stabilisce l'art. 14-ter comma 6 lettera b) Legge 3/2012 !?!?
    (il quale recita testualmente: "Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice.")

    Ringrazio vivamente tutti coloro che interverranno nella discussione per un confronto costruttivo finalizzato a fugare i miei dubbi interpretativi.
    Restando in attesa di riscontro, ringrazio ancora anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/03/2020 19:26

      RE: AZIONE ESECUTIVA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

      L'ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. chiude il processo di esecuzione presso terzi, per cui è evidente che un procedimento chiuso non può essere sospeso. Tuttavia questo dato non esaurisce la questione perché, in tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario.
      Questo principio pacifico è stato applicato dalla giurisprudenza in caso di fallimento del debitore e costantemente si è affermato che "Il fallimento del debitore, che abbia in precedenza subito un pignoramento presso terzi, con conseguente assegnazione in favore del creditore, comporta l'inefficacia, ex art. 44 l.fall, dell'eventuale pagamento che il terzo pignorato abbia eseguito in epoca posteriore al momento in cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente al fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale, poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento" (in termini, Cass. 10/08/2017, n.19947; conf. Cass. 22/01/2016, n. 1227; Cass. 13/08/2015, n.16838; Cass. 17/12/2015, n. 25421; ecc.).
      Il problema allora è: la inefficacia dei pagamento di cui all'art. 44 l.fall. vale anche nel caso della liquidazione patrimoniale del sovraindebitato? La l. n. 3/2012 non contiene una norma simile né rinvia agli artt. 35, 42 e 44 l. fall., che sanciscono, dalla data della sentenza di fallimento, la privazione del fallito della facoltà di amministrare e di disporre del suo patrimonio, con la conseguente inopponibilità degli atti negoziali e dei pagamenti da lui posti in essere. Tuttavia, la legge sul sovra indebitamento contiene alcune disposizioni, quale quella dell'art. 14-quinquies, comma 3, (che equipara all'atto di pignoramento il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio) quella dell'art. 14-novies, comma 2, (per la quale "il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione….") o quella dell'art. 14-decies (che attribuisce al liquidatore la facoltà di esercitare "ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'art. 14-novies, comma 2….") dalle quali si deduce che la liquidazione del patrimonio determina per il debitore sovra-indebitato una situazione giuridica equivalente al così detto spossessamento fallimentare, con le conseguenze, quindi di cui agli artt. 42 e 44 l. fall.
      Se così è, il datore di lavoro del sovraindebitato, a seguito della comunicazione dell'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, non dovrà più versare al'Inps la quota dello stipendio che ora gira a tale ente in forza del provvedimento di assegnazione, ma versarla al dipendente.
      Zucchetti Sg srl