Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Requisiti di ammissibilità alla Legge 3/2012 e SS.MM.II.

  • Pardini Mirko

    Lucca
    10/09/2018 10:37

    Requisiti di ammissibilità alla Legge 3/2012 e SS.MM.II.

    Una società cooperativa (Spa) ha i requisiti di cui all'art. 1 della Legge Fallimentare. L'oggetto sociale è "la realizzazione di un fabbricato affinché i risultanti appartamenti siano assegnati ai soci", una volta completati. Ad oggi, è in stato di insolvenza e quindi anche di crisi. In nessun caso ha avuto rapporti commerciali con soggetti terzi. E' intenzione del liquidatore formulare la richiesta al giudice per l'accesso alla procedura "Accordo di composizione della crisi" (Legge 3/2012). Ritenete la società cooperativa predetta ammissibile a tale procedura, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali?
    Ringrazio anticipatamente.
    Cordiali saluti.
    Dott. Mirko Pardini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/09/2018 20:14

      RE: Requisiti di ammissibilità alla Legge 3/2012 e SS.MM.II.

      Normalmente si dice che possono accedere all'accordo di composizione della crisi i soggetti non assoggettati a fallimento o a concordato preventivo, ma, in realtà l'art. 7 della legge n. 3 del 2012 stabilisce che la proposta non è ammissibile quando il debitore e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, ossia quando si tratta di debitori non soggetti, né assoggettabili, ad altre procedure concorsuali, tra le quali anche la liquidazione coatta amministrativa, procedura concorsuale prevista per le cooperative ove non sia o non possa essere dichiarato il fallimento.
      Prova di tanto è data dal comma 2bis dell'art. 7, che espressamente prevede per l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento la possibilità di proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi. Poiché, infatti, l'imprenditore agricolo è esplicitamente escluso dal fallimento e dal concordato, ma può avere accesso agli accordi di ristrutturazione del debito di cui all'art. 182 bis L.F., nel dubbio sulla natura concorsuale o non di tale procedura, il legislatore ha ritenuto di precisare che ciò nonostante l'imprenditore agricolo può egualmente accedere alle procedure previste dalla L. 3/2012; si è anche detto (Trib. Lucca 14 novembre 2016) che "ove invece si ritenga di escludere in toto la natura concorsuale dell'art. 182 bis L.F. dovrebbe ritenersi che la norma sia stata introdotta appositamente per gli imprenditori agricoli in forma cooperativa, soggetti anche alla liquidazione coatta amministrativa"- Insomma il comma 2bis dell'art. 7 è una norma speciale che pone una eccezione al sistema in favore degli imprenditori agricoli, sicchè le cooperative non agricole non possono usufruire delle procedure di cui alla legge n. 3 del 2012 in quanto assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa.
      Zucchetti SG srl