Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

URGENTE: accordo con i creditori - voto del creditore ipotecario

  • Paolo D'Angelo

    CAGLIARI
    22/01/2020 19:12

    URGENTE: accordo con i creditori - voto del creditore ipotecario

    premessa: la banca ha avviato la procedura esecutiva sull'immobile del debitore, asta giunta ormai ad un valore inferiore ad euro 50.000.
    in una proposta di accordo con i creditori, in sede di valutazione del voto espresso sulla proposta presentata, il creditore ipotecario che aveva già espresso il proprio dissenso né motivato, né corredato di rappresentazione numerica, ha contestato la ricostruzione del conteggio del voto effettuata dal gestore della crisi precisando il proprio credito in misura, ovviamente, superiore alla situazione debitoria originaria.
    pare interpretazione condivisa quella mutuata dalla normativa sul concordato preventivo, secondo cui il creditore ipotecario che sia solo parzialmente soddisfatto dalla proposta abbia diritto di esprimersi, al fine del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione dell'accordo, solo per quella parte del proprio credito non soddisfatto.
    considerato un credito ipotecario inizialmente quantificato in euro 84 mila circa e considerata la parte non soddisfatta pari al 25% dello stesso, il voto negativo espresso risulterebbe pari a circa euro 21 mila.
    invece, a seguito della già citata precisazione della banca, il credito pare composto per euro 94 mila di natura ipotecaria e per euro 38 mila (interessi di mora) di natura chirografaria.
    pertanto, per ciò che riguarda il credito ipotecario, ai fini del voto, verrebbe conteggiato il voto negativo per soli euro 23 mila (il 25% del credito rimasto insoddisfatto), mentre la parte in chirografo verrebbe integralmente conteggiata come voto negativo per euro 38 mila. corretto?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/01/2020 19:52

      RE: URGENTE: accordo con i creditori - voto del creditore ipotecario

      I criteri esposti di calcolo sono corretti , se si accetta la rettifica fatta dal creditore. Qualora, invece, l'OCC non fosse d'accordo sulla modifica del credito, dovrebbe ammettere il creditore al voto per il credito che ritiene esercitabile (calcolando su questo la parte insoddisfatta) e poi, se si supera le maggioranza richiesta, dovrebbe fare la relazione definitiva di cui al primo comma dell'art. 12 l., n. 3 del 2012. Sulla contestazione decide poi il giudice in sede di omologa, come si desume dal secondo comma dell'art. 12 cit.
      Zucchetti SG srl