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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Votazione creditori
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Mattia Massari
Pizzighettone (CR)05/09/2017 16:37Votazione creditori
Buongiorno,
in presenza di una proposta di accordo che coinvolge più debitori ma che è stata presentata in maniera unitaria, il raggiungimento della maggioranza del 60% deve essere a mio parere calcolato sul totale dei crediti e non per singolo debitore. E' corretto ? grazie cordiali saluti
Mattia Massari-
Zucchetti SG
Vicenza06/09/2017 18:23RE: Votazione creditori
Lei parla di una proposta di accordo unitaria presentata da una pluralità di debitori che ci riesce difficile configurare al di fuori delle figure di soggetti collettivi dotati di soggettività giuridica (società tra professionisti, per chi ritiene che queste non siano fallibili; società semplici), ovvero di associazioni professionali, prive di soggettività, ma che si ritene possano accedere alla procedura solamente con la sottoscrizione congiunta di tutti gli associati professionisti poiché il patrimonio delle associazioni professionali è regolato dalle
norme sulla comunione, e quindi dovendo considerarsi gli associati sul lato attivo delle attività, quali comproprietari e contitolari nei beni e dei crediti dell'associazione mentre sul lato delle passività quali condebitori. Eguale discorso si potrebbe fare per una domanda prs4entata da coniugi in regime di comunione di beni.
Se ricorre una di queste ipotesi la domanda congiunta è ammissibile , poiché essa investe l'intero patrimonio del soggetto plurisoggettivo nel suo complesso, il sistema di voto potrebbe essere quello da lei indicato. Al di fuori di queste ipotesi, ammesso anche che si consenta la domanda plurima, riteniamo che ciascun debitore conservi la sua autonomia patrimoniale e, quindi, che la maggioranza vada calcolata con riferimento a ciascuna posizione.
Zucchetti SG srl
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Fabiola Tombolini
Ancona28/09/2018 13:19RE: RE: Votazione creditori
Riallacciandomi alla discussione vi chiedo se possibile un approfondimento in merito a quanto segue:
in ipotesi di domande plurime (con piani separati in ragione di masse passive non completamente sovrapponibili, siano soci o familiari) vi sono ragioni ostative al deposito e attestazione di piani autonomi ma "collegati", nel senso di inserire nelle domande la condizione delle rispettive ammissioni e omologhe? ho reperito un precedente con omologa (Tribunale Milano 6.12.2017) ma non sono a conoscenza di altri. Grazie e cordiali saluti-
Zucchetti SG
Vicenza29/09/2018 19:27RE: RE: RE: Votazione creditori
Il Tribunale di Milano con il provvedimento del 6/12/2017 ha affrontato un caso di accordo di ristrutturazione riguardante i due componenti di una famiglia che si erano indebitati sostanzialmente nei confronti delle medesime società finanziarie rispetto alle quali il monte debiti non permetteva più un soddisfacimento totale, per cui veniva proposto un unico ricorso di sovraindebitamento al cui interno, però, erano svolte due domande sottoposte alla medesima condizione della reciproca ammissione.
Il Tribunale ha accolto la proposta e la soluzione prospettata perché le masse sono state tenute separate permettendo formalmente il rispetto dell'art 2740 c.c., che costituisce il principale ostacolo alla proposizione di una domanda congiunta che presenti un unico attivo ed un unico passivo come se il nucleo familiare esprimesse un'unica responsabilità patrimoniale.
Il rispetto della separazione dei patrimoni è alla base anche di Trib. Napoli Nord (18/05/2018), che, appunto ha ammesso la ritualità di un piano del consumatore presentato dai due coniugi debitori, affermando che siffatta possibilità "non è esclusa dalla normativa in materia mentre in concreto il piano è strutturato in modo da delineare in maniera chiara la situazione debitoria facente capo a ciascuno dei coniugi e dunque consente di valutarne separatamente i presupposti di ammissibilità". Più estensivo Trib. Mantova (8/4/2018) che, in un caso di liquidazione del patrimonio ex art 14 ter L 3/2012, ha affermato che "il concetto di "debitore" di cui all'art 6 L n 3/2012 può essere interpretato estensivamente financo a comprendere i componenti della famiglia che versi nella situazione rappresentata dalla norma e questo per rispondere a ragioni di economia processuale per agevolare i debitori e per una miglior tutela dei creditori".
A noi sembra che ove la soluzione proposta conservi le masse distinte, sia ammissibile una proposta unitaria, anche reciprocamente condizionate, dal momento che questa condizione discende dalla considerazione che in una famiglia lo squilibrio finanziario ruota intorno a ragioni di debito comune e contestualmente viene rispettata l'autonomia patrimoniale.
Zucchetti SG srl-
Fabiola Tombolini
Ancona05/10/2018 09:27RE: RE: RE: RE: Votazione creditori
Molte grazie per la risposta, molto utile e puntuale. Fabiola Tombolini
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