Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

sovraindebitamento - compenso gestore crisi

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    06/09/2019 12:24

    sovraindebitamento - compenso gestore crisi

    Procedura di liquidazione del patrimonio per una sas agricola, ci sono 2 immobili (unici cespiti attivi) su cui gravano altrettanti mutui ipotecari. Questi debiti verranno pagati in corso di procedura assieme agli altri tipo cartelle esattoriali con i vari privilegi ecc. Si chiede se il compenso del gestore della crisi debba venire pagato "in prededuzione" analogamente ai fallimenti oppure se devono prima essere pagati per primi i creditori ipotecari (con l'intera somma ricavata dalla liquidazione degli immobili a garanzia) e solo dopo con l'eventuale residuo le prededuzioni e gli altri privilegi nell'ordine di legge (Art. 14 se non ricordo male).
    Si chiede infine se l'iva, che non è falcidiabile, vada considerata prima delle prededuzioni (ovvero del compenso gestore della crisi) anch'essa oppure dopo come un creditore privilegiato qualunque.
    Cordiali saluti.
    Luciano Mauro
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/09/2019 19:12

      RE: sovraindebitamento - compenso gestore crisi

      Le spese della procedura vanno pagate prima di tutti i crediti in quanto esse costituiscono lo strumento per rendere realizzabile la procedura nella quale gli altri creditori possono trovare soddisfazione, che è il principio che è stato codificato nell'art. 111 ter l.f..
      Quanto alla falcidiabilità dell'IVA, la l. n. 3/2012 esclude la possibilità di includere nella proposta di piano di risanamento di tutti i debiti, un pagamento parziale dell'IVA dovuta all'Erario, ma eguale disposizione non è dettata per la liquidazione del patrimonio, assimilabile (con molta approssimazione) ad un fallimento, per cui il problema non si pone e, comunque, anche per quanto riguarda i piani di risanamento non manca giurisprudenza favorevole alla falcidiabilità (Trib. Pistoia, 26 aprile 2017; Trib. Torino 7 agosto 2017).
      Ad ogni modo, anche lì dove ancora vige il principio della infalcidiabilità dell'IVA non si pone un problema di prededucibilità perché quando la legge stabilisce che rispetto a tale tributo il piano può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento, vuol dire che l'IVA deve essere pagata per intero, nel mentre può essere prevista una dilazione, per cui potrebbe essere pagata prima o dopo il compenso del liquidatore, ma comunque deve essere assicurato il pagamento dell'intero.
      Zucchetti SG srl