Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Esdebitazione - Calcolo della percentuale dei crediti soddisfatti

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    15/02/2021 18:11

    Esdebitazione - Calcolo della percentuale dei crediti soddisfatti

    Buongiorno, per il fallimento di un imprenditore individuale mi trovo a dover redigere la relazione ex art. 142 l.f. richiesta al sottoscritto ex curatore dal Tribunale che, con riferimento ai creditori rimasti insoddisfatti, chiede di "indicare la percentuale complessiva di soddisfacimento degli stessi, avuto riguardo alla sola massa societaria".
    Le particolarità della procedura in questione sono :
    1) l'estensione del fallimento a due soci occulti nei confronti dei quali, però, nessuno ha presentato alcuna istanza di ammissione. In pratica il passivo è rimasto formato soltanto dai creditori del 1° fallito.
    2) prima del fallimento, era iniziata una esecuzione immobiliare promossa da una banca nei confronti del 1° fallito dove la curatela è intervenuta. Detta banca si è regolarmente insinuata al passivo del fallimento.
    L'E.I. si è poi conclusa con un riparto che ha pagato al fallimento una quota delle sue spese generali ed al procedente buona parte del suo credito.
    3) Uno dei due soci occulti falliti per estensione era proprietario della quota di un immobile e l'importo liquidato dalla sua vendita ha contribuito alla soddisfazione dei creditori del 1° fallito. Il 2° socio era ed è rimasto nullatenente.
    Ciò detto, al fine di calcolare esattamente la percentuale di soddisfacimento di cui sopra, chiedo :
    a) E' corretto ridurre il credito della banca ammesso al passivo dell'importo distribuito dal delegato al termine dell'E.I.?
    b) E' corretto considerare anche quanto ricavato dalla vendita del cespite del socio occulto?
    Ringrazio anticipatamente per le indicazioni che i Vs. esperti vorranno fornirmi.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/02/2021 19:43

      RE: Esdebitazione - Calcolo della percentuale dei crediti soddisfatti

      Non si capisce bene se nella specie l'estensione si intervenuta ai sensi del quarto o del quinto comma dell'art. 147l. fall., ossia non capiamo se quello che lei ciama il primo fallito fosse una società, della quale sono stati scoperti due soci occulti, oppure fosse un imprenditore individuale che poi si è scoperto operava in società con altri due, per cui è stato dichiarato il fallimento della sdf tra i tre soci e personale degli stessi.
      Inoltre ci dovrebbe dire chi chiede l'esdebitazione.
      Utile sarebbe anche conoscere qualche altro rigo del provvedimento del tribunale per meglio capirne il senso.
      Sia così gentile da fornirci questi dati in modo che possiamo rispondere in modo più puntuale.
      Grazie
      Zucchetti SG srl
      • Marcello Cosentino

        Portogruaro (VE)
        16/02/2021 09:23

        RE: RE: Esdebitazione - Calcolo della percentuale dei crediti soddisfatti

        Grazie per il pronto riscontro per cui preciso:
        - l'estensione del fallimento è stata dichiarata ai sensi del IV c. dell'art. 147 lf ed il 1° fallito era un imprenditore individuale;
        - l'esdebitazione è stata richiesta dal 1° fallito;
        - il tribunale ha così disposto: " ...... "Dispone che il curatore del ....(1° fallito) ....depositi ...... una relazione scritta in ordine alle condizioni ed ai presupposti per l'esdebitazione previsti dall'art. 142 l.f., con riguardo al fallito, corredata dall'elenco dei creditori rimasti insoddisfatti e dalla indicazione della complessiva percentuale di soddisfacimento degli stessi, avuto riguardo alla sola massa societaria".
        Cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/02/2021 19:42

          RE: RE: RE: Esdebitazione - Calcolo della percentuale dei crediti soddisfatti

          Presumibilmente vi è un lapsus nella indicazione del comma quarto perché, se il primo soggetto dichiarato fallito era un imprenditore individuale, si versa nella fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 147 l. fall., e questo dato non è irrilevante nell'economia del discorso.
          Cercando di ricostruire la vicenda, dobbiamo, quindi, immaginare che, dichiarato il fallimento dell'imprenditore individuale Tizio (1° fallito), sia stato appurato che l'impresa, apparentemente facente capo a Tizio, era in realtà riferibile ad una società di fatto tra Tizio, Caio e Sempronio, per cui è stato dichiarato il fallimento di della società di fatto, nonché di Caio (2° fallito) e di Sempronio (3° fallito), quali soci illimitatamente responsabili della sdf, e non anche di Tizio, in quanto già dichiarato fallito.
          Non conosciamo come si è svolto lo stato passivo, ma da quanto esposto pensiamo che il passivo, già accertato nel fallimento di Tizio imprenditore individuale, sia stato trasferito al passivo della società di fatto o, comunque, sia da considerare quale il passivo della società di fatto in quanto individuante i debiti dell'impresa svolta, appunto in società con Caio e Sempronio; se è così non vi sono creditori personali di Tizio e neanche creditori personali di Caio e Sempronio, dato che, come lei riferisce, non sono state presentate domande di insinuazione nei loro fallimenti, sicchè si dovrebbe avere soltanto lo stato passivo della sdf, del quale rispondono illimitatamente i tre soci secondo le regole generali e in forza dell'art. 148 l. fall.. Ne consegue, che i pagamenti effettuati ai creditori nel corso del fallimento, da qualsiasi attivo provenissero le disponibilità, sono pagamenti di debiti sociali.
          Questo spiega anche la richiesta del tribunale giacchè, sebbene l'esdebitazione sia stata chiesta solo da Tizio, poiché questo risponde dell'intera massa debitoria della sdf, interessa sapere, ai fini della esdebitazione, i creditori rimasti insoddisfatti e la "indicazione della complessiva percentuale di soddisfacimento degli stessi, avuto riguardo alla sola massa societaria".
          Nel rispondere a tale richiesta, quindi, è corretto indicare quanto è stato attribuito al creditore fondiario a seguito esecuzione sul bene immobile di Tizio in pendenza del fallimento, così come quanto attribuito ad altri creditori con il ricavato della vendita del cespite del socio Caio, giacchè entrambe queste operazioni hanno contribuito a estinguere, parzialmente, i credito societari, che erano gli unici presenti nel fallimento.
          Zucchetti Sg srl