Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Convenienza del piano di ristrutturazione del debito rispetto all'alternativa liquidatoria.

  • Aldo De Luca

    Benevento
    19/06/2018 11:25

    Convenienza del piano di ristrutturazione del debito rispetto all'alternativa liquidatoria.

    Buongiorno,
    in un accordo di ristrutturazione del debito in continuità aziendale, proposto da imprenditore agricolo con soddisfazione integrale dei creditori muniti di privilegio (tra cui uno ipotecario con procedura esecutiva immobiliare in corso con svariate aste andate deserte), chiedo se nella relazione del professionista incaricato sia necessario effettuare, come previsto dalla legge per il piano del consumatore, una comparazione con l'ipotesi liquidatoria del patrimonio (consistente nel bene sottoposto a pignoramento immobiliare), oppure tale raffronto appare superfluo alla luce del proposto pagamento integrale dei creditori privilegiati.
    Grazie.
    Aldo De Luca
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/06/2018 20:29

      RE: Convenienza del piano di ristrutturazione del debito rispetto all'alternativa liquidatoria.

      Allo stato attuale della legislazione (la situazione cambierà se troverà attuazione la legge delega n. 155 del 2017), l'imprenditore agricolo non è soggetto al fallimento e al concordato (desumibile "a contrario" dalla dizione dell'art. 1 l.f. e art. 2221 c.c.), ma può accedere agli accordi di ristrutturazione, giusto il disposto dell'art. 23, comma 43 del D.L. 06/07/2011, n. 98, e, naturalmente, in quanto non soggetto al fallimento, alle procedure di cui alla L. n. 3 del 2012.
      Stante queste alternative non ci è chiaro a quale procedura lei si riferisca. Se intende fare riferimento alla ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182bis l.f., il problema prospettato non si pone dato che il debitore è tenuto a soddisfare integralmente i crediti appartenenti a creditori che non hanno aderito all'accordo, nel mentre per questi ultimi il livello di soddisfazione è lasciato alla libera determinazione delle parti.
      Se, invece intende riferirsi all'accordo di ristrutturazione di cui alla legge n. 3 del 2012, il primo comma di tale norma- applicabile sia agli accordi che ai piani del consumatore, stabilisce che "E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi".
      Ad ogni modo, questa norma ha lo scopo di rapportare il pagamento dei creditori prelatizi al valore del bene, sicchè, ove sia previsto il pagamento integrale di tali creditori, diventa superflua la valutazione dei beni gravati.
      Zucchetti SG srl