Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

sas dovraindebitata

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    09/05/2019 10:20

    sas dovraindebitata

    Una sas con attività agricola con un socio accomandatario e un socio accomandante ha i requisiti di accesso alla L. 3/2012 e intende accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio avendo nel proprio patrimonio due beni immobili e debiti per lo più erariali.
    L'unico socio accomandatario non ha immobili, ha un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato e non ha debiti personali (ad esempio per mutui o finanziamenti vari).
    La questione è: anche il socio accomandatario deve accedere alla procedura (poi quale??) e liquidare (?) il proprio patrimonio oppure richiedere l'accesso alla procedura di piano del consumatore? Oppure restano due posizioni distinte? Personalmente avrei consigliato al socio accomandatario di richiedere l'accesso della sas alla liquidazione del patrimonio e solo in esito a questa valutare cosa fare per il socio. Mi pare strano (e non previsto) che le procedure di società e socio debbano andare parallele.
    Grazie e buona giornata.
    Luciano Mauro
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/05/2019 19:13

      RE: sas dovraindebitata

      Condividiamo il consiglio che lei ha dato in quanto nel vigore dell'attuale l. n. 3 del 2012 è lecito dubitare che la sottoposizione della società ad una procedura da sovraindebitamento si estenda per ripercussione ai soci illimitatamente responsabili per l'assenza di una norma ad hoc, dall'altro, la difficoltà di chiamare in causa sul punto, "in supplenza", il paradigma fallim quale quella di cui all'art. 147 l. f., che è norma di carattere eccezionale e di stretta interpretazione basandosi sulla estensione del fallimento a prescindere dal riscontro dei suoi presupposti oggettivo e soggettivo. Allo stato, quindi, ci sentiamo di escludere l'assoggettamento del socio a liquidazione da sovraindebitamento, in virtù di ripercussione de plano della liquidazione del patrimonio della società e di conseguenza, escludiamo che il liquidatore della procedura sociale possa apprendere pure i beni personali dei soci.
      Una conferma di tanto viene, dal nuovo codice della crisi e dell'insolvenza (entrata in vigore 20 agosto 2020) che, al quarto comma dell'art. 65, espressamente statuisce che "la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili", in tal modo sancendo, per la prima volta, che la decozione accertata in capo all'ente comporterà l'attuazione coattiva della responsabilità patrimoniale del socio, così come questi fruirà degli effetti liberatori connessi alla procedura, in uno con la società.
      Problema diverso, e più complesso, è se il socio illimitatamente responsabile possa accedere ad una procedura da sovraindebitamento autonomamente. La risposta su questo punto è molto meno sicura. Invero l'art. 6 della l. n. 3 del 2012 limita l'accesso agli istituti del sovraindebitamento alle situazioni che "non sono soggette né assoggettabili a procedure concorsuali" e "l'assoggettabilità", interpretata rigorosamente, porterebbe ad impedire a qualunque debitore, consumatore e non, di accedere ad una qualsiasi delle procedure di sovraindebitamento in pendenza del rapporto societario, in quanto quale socio a illimitatamente responsabile è assoggettabile a fallimento, a prescindere dall'essere la società partecipata in bonis o meno, atteso che è, come detto, rilevante l'assoggettabilità astratta al fallimento, non l'attualità concreta dell'assoggettamento. Nella fattispecie, tuttavia, anche la società non è fallibile, ed infatti è assoggettata ad una procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14ter e segg. l.n. 3 del 2012, per cui, presumibilmente si verifica quella situazione di non assoggettabilità che giustifica l'accesso del socio ad una procedura di cui alla citata legge, la cui utilità è data dalla esdebitazione. Quale procedura è da valutare alla luce della situazione concreta, potendo coesistere, a nostro avviso, anche procedure diverse purchè rientranti nella previsione della legge sul sovraindebitamento.
      Per questi motivi, riteniamo che abbia fatto bene a dare il consiglio di richiedere l'accesso della sas alla liquidazione del patrimonio e solo in esito a questa valutare cosa fare per il socio.
      Zucchetti SG srl