Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

liquidazione del patrimonio L.3/2012

  • Sandro Pulcinelli

    Roma
    25/09/2020 16:05

    liquidazione del patrimonio L.3/2012

    Buongiorno sono liquidatore di una procedura di liquidazione del patrimonio Legge 3/2012, nell'attivo ho un immobile dove un creditore ha iscritto ipoteca però non ha proceduto all'esecuzione, al fine di pervenire alla vendita dello stesso, come indicato dalla Legge a mezzo procedure competitive, chi nomina il perito, chi si occupa della liquidazione del Suo onorario e delle spese d'asta?
    Il creditore mi ha inviato una proposta di acquisizione dell'immobile a saldo e stralcio dei suoi crediti, credo proprio che tale strada non rispettando i dettami della Legge non sia percorribile.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/09/2020 19:39

      RE: liquidazione del patrimonio L.3/2012

      Il secondo comma dell'art. 14 novies l. n. 3 del 2012 dispone, tra l'altro, che le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione " sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati", che è la stessa formula utilizzata dall'art. 107 l. fall. , per unanimemente si ritiene che la fase della liquidazione dei ben nella procedura liquidatoria da sovra indebitamento sia stata modellata su quella fallimentare, come peraltro conferma anche un successivo espresso richiamo dell'art. 107 l. fall, nel comma quarto.
      Se si segue questa impostazione, deve ritenersi che nelle fattispecie non espressamente regolamentate dalla legge speciale del 2012, siano applicabili le regole dettate dalla legge fallimentare per la liquidazione in quanto compatibili; pertanto trova applicazione il secondo comma dell'art. 87 l. fall. per il quale è il curatore che nomina lo stimatore quando occorre, che è una norma che va letta in combinato proprio con l'art. 107 l.fall.- riprodotto nella legge n. 3 del 2012- per capire che la nomina occorre quando si tratta di stimare beni di non modesto valore, altrimenti provvede il curatore nel fallimento o il liquidatore nella liquidazione del patrimonio. La liquidazione del compenso, che è altro aspetto non trattato dalla normativa speciale, seguendo lo stesso criterio va effettuata dal giudice. Le spese della procedura sono a carico del debitore e vanno pagate, in mnacanza di altre disponibilità, con il ricavo della vendita.
      L'assimilazione della procedura di liquidazione del patrimonio con il fallimento e la natura concorsuale della stessa, escludono che possa trovare ingresso la proposta del creditore, che dovrà subire la liquidazione e parteciperà al ricavato secondo l'ammissione al passivo.
      Zucchetti SG srl