Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Compenso Gestore piano consumatore

  • Albarosa Marigliano

    Casarano (LE)
    14/07/2022 08:36

    Compenso Gestore piano consumatore

    In un piano del consumatore proposto della durata di 8 anni il mio compenso in qualità di Gestore si aggirava intorno ai 3 mila euro .nella proposta avevo previsto la mia soddisfazione in prededuzione per le prime mensilità. Il giudice proponeva di suddividere il mio compenso soddisfatto al 50% in prededuzione e il residuo in coda al piano, esattamente dopo 8 anni. Vero è che l'attività del Gestore facente funzioni occ si esaurisce al termine della procedura ma se le spese sorte nella procedura sono in prededuzione perchè essere soddisfatte in coda se non in una parte residuale se non proposto espressamente dalla sottoscritta? Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/07/2022 18:43

      RE: Compenso Gestore piano consumatore

      Come lei accenna il compenso all'OCC (e al gestore della crisi) va liquidato alla fine della procedura, come del resto si deduce dal primo comma dell'art. 14 del d.m. 24 settembre 2014 n. 202, per il quale "Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessita' delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione".
      Il secondo comma di tale articolo prevede la possibilità di acconti sul compenso, di modo che lei deve intendere la proposta del giudice come pagamento di un acconto pari al 50% subito e il resto alla fine della procedura.
      La S. Corte (Cass. 19/12/2019, n. 34105), occupandosi del problema se e in che misura il versamento dell'acconto possa essere imposto al debitore, quale condizione necessaria per il prosieguo della procedura, pur dichiarando inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. per difetto dei requisiti di definitività e di decisorietà del provvedimento impugnato, ha tuttavia enunciato il seguente principio: "In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, il giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, potendo semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15 D.M. 24 settembre 2014 n. 202, tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o piano del consumatore, anche ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 3 del 2012".
      Così inquadrato il problema, ci sembra he la proposta del giudice sia ragionevole.
      Zucchetti SG srl