Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Compenso O.C.C.

  • Giuseppe Giacomino

    Potenza
    30/11/2016 10:36

    Compenso O.C.C.

    Buongiorno, vorrei sottoporvi un quesito inerente l'oggetto.
    In qualità di OCC, nominato dal Tribunale, ho effettuato le verifiche previste dalla normativa in questione, unitamente ad una serie di attività accessorie a corollario dell'istanza presentata. Tuttavia il debitore, nonostante diversi solleciti da me trasmessi, non ha mai trasmesso la documentazione necessaria alla procedura.
    Ho provveduto a redigere numerose relazioni al tribunale al fine di aggiornare il G.D. sullo stato della procedura.
    Dopo l'ennesima udienza il G.D., sciogliendo la riserva, ha emesso decreto di non luogo a provvedere, disponendo che il compenso per l'OCC ricada sul debitore.
    La mia domanda riguarda la quantificazione del predetto compenso, in quanto pur svolgendo le necessarie attività accessorie, deposito di relazioni, presenziato alle udienze ... , non si è mai giunti alla redazione di un accordo, pertanto non è possibile determinare il compenso sulle attività e passività dell'istante, come prevede il DM 202/2014.
    Quali sono i riferimenti normativi ed i parametri da considerare per addivenire ad un compenso equo in ragione dell'attività svolta dal sottoscritto?
    Vi ringrazio in anticipo per la risposta

    Giuseppe Giacomino
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/11/2016 19:36

      RE: Compenso O.C.C.

      Il d.m. n. 202 del 2014 nel determinare i criteri per la liquidazione deil compenso agli OCC non prende in considerazione l'ipotesi che l'accordo da sovraindebitamento o il piano del consumatore non vengano omologati o comunque la procedura si fermi prima di tale momento, visto che anche il secondo comma dell'art. 16, che detta i parametri per dette procedure per l'ipotesi che non vi sia liquidazione di beni, fa riferimento all'avvenuta omologa. Nel caso da lei ipotizzato si può utilizzare soltanto il criterio generale posto dall'art. 15, secondo cui, "Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione", asattato ovviamente alla fattispecie.
      Zucchetti Sg srl
      • Mattia Callegari

        Venezia
        21/12/2016 18:24

        RE: RE: Compenso O.C.C.

        Come professionista nominato dal G.D. al fine di redigere la relazione particolareggiata ex art. 14-ter, comma 3 L. 3/2012 (liquidazione del patrimonio) ho depositato il mio lavoro. Ora leggendo il DM 202/2014 non mi è chiaro:
        1) quando chiedere al G.D. la liquidazione del compenso: ora che ho depositato la relazione o quanto sarà avvenuta la liquidazione dell'attivo? Io penso ora anche per presentare la domanda di insinuazione al liquidatore. Mi sorge il dubbio in quanto il D.M. parla sempre di attivo realizzato quando si riferisce ai parametri per il calcolo dei compensi;
        2) né l'art. 16 né il 18 del D.M. 202/2014 parlano del compenso al professionista/OCC che redige la relazione particolareggiata nell'ambito della liquidazione del patrimonio. Se la soluzione che ho dato alla mia prima domanda è corretta allora io opterei per calcolare il compenso con i parametri previsti per il curatore fallimentare, inserendo come attivo realizzato e come passivo accertato quanto verificato in sede di relazione (come succede per il commissario giudiziale nei concordati preventivi). Corretto?
        Grazie per la risposta.
        • Mattia Callegari

          Venezia
          12/01/2017 18:10

          RE: RE: RE: Compenso O.C.C.

          (Riposto il quesito in quanto probabilmente è stato saltato)
          Come professionista nominato dal G.D. al fine di redigere la relazione particolareggiata ex art. 14-ter, comma 3 L. 3/2012 (liquidazione del patrimonio) ho depositato il mio lavoro. Ora leggendo il DM 202/2014 non mi è chiaro:
          1) quando chiedere al G.D. la liquidazione del compenso: ora che ho depositato la relazione o quanto sarà avvenuta la liquidazione dell'attivo? Io penso ora anche per presentare la domanda di insinuazione al liquidatore. Mi sorge il dubbio in quanto il D.M. parla sempre di attivo realizzato quando si riferisce ai parametri per il calcolo dei compensi;
          2) né l'art. 16 né il 18 del D.M. 202/2014 parlano del compenso al professionista/OCC che redige la relazione particolareggiata nell'ambito della liquidazione del patrimonio. Se la soluzione che ho dato alla mia prima domanda è corretta allora io opterei per calcolare il compenso con i parametri previsti per il curatore fallimentare, inserendo come attivo realizzato e come passivo accertato quanto verificato in sede di relazione (come succede per il commissario giudiziale nei concordati preventivi). Corretto?
          Grazie per la risposta.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            12/01/2017 20:28

            RE: RE: RE: RE: Compenso O.C.C.

            Effettivamente il regolamento del 2014 che tratta dei compensi, parla dell'OCC che svolge la sua attività per l'accordo di regolazione della crisi e per il piano del consumatore, ma non del compenso per l'opera prestata da tale organismo nell'ambito della liquidazione del patrimonio, per la quale prende in considerazione soltanto il liquidatore.
            E' probabile- ma si tratta di una ipotesi che facciamo- che in questo caso si deve far riferimento al principio generale dettato dall'art. 15 del d.m. 24.09.2014 n. 202, secondo cui ""Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione". Ovviamente questo significa attribuire al giudice che provvede la massima discrezionalità, ma non sapremmo quale altro criterio utilizzare.
            Con le comunicazioni imposte dalla legge e la redazione della relazione particolareggiata ex art. 14-ter, comma 3 L. 3/2012, il professionista incaricato OCC, esaurisce la sua attività in quanto con l'apertura della procedura viene nominato un liquidatore, che è l'organo motore della procedura di liquidazione; pertanto riteniamo che l'OCC, che non è un perito né un attestatore, esaurito il suo compito, possa chiederla liquidazione del compenso.
            Zucchetti SG Srl
      • Giorgia Vigna Taglianti

        Milano
        14/03/2018 16:12

        RE: RE: Compenso O.C.C.

        Gent.mi,
        con riferimento al Vostro intervento, premessi i criteri per la determinazione del compenso da Voi illustrati, vorrei sapere se vi sono indicazioni in merito alla procedura da seguire per la liquidazione del compenso dell'OCC nominato dal Tribunale, nell'ipotesi in cui la procedura non vada a buon fine perchè, in seguito all'espletamento delle verifiche ed esame dei documenti, lo stesso ravvisi che non vi siano i presupposti per il debitore per accedere alla procedura di sovraindebitamento.
        La domanda deriva dal fatto che ho riscontrato prassi differenti. Sembrerebbe che il fascicolo si chiuda, per il Tribunale, subito dopo la nomina ex art. 15 l. 3/2012 e che, quindi, non esista formalmente un fascicolo nel quale depositare l'istanza di liquidazione del compenso. E, quindi, mi chiedo, nell'ìpotesi di relazione "negativa" dell'OCC, non provvedendo il debitore a depositare alcun piano del consumatore e, quindi, non formando il fascicolo della procedura (cosa che, invece, almeno per il caso di mancata omologa avviene) come deve fare l'OCC a farsi liquidare il compenso. Non ho rinvenuto indicazioni nella normativa in materia.
        Vi ringrazio in anticipo.
        Cordialità.
        Giorgia Vigna



        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/03/2018 20:07

          RE: RE: RE: Compenso O.C.C.

          Qualunque sia la prassi, OCC nominato da tribunale non può che rivolgersi a questo Ufficio per la liquidazione del compenso che, come detto nella prima risposta, in mancanza di altri criteri e parametri utilizzabili va determinato tenendo conto "dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione".
          Zucchetti Sg srl
    • GIUSEPPEMARIO PISANI

      POTENZA
      07/06/2019 17:02

      RE: Compenso O.C.C.

      Gentili,
      mi è capitato il caso come O.C.C., in cui il debitore sia stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. L'Avvocato insiste sul fatto che tutte le spese compreso il compenso dello scrivente debbano andare a carico dello Stato.
      Si chiede pertanto di sapere se anche il compenso dell'O.C.C. debba essere considerato a carico dello Stato e in che misura, ossia se ridotto del 50% e se solo ad omologa del piano.
      In caso di vostra risposta, si chiede di conoscere la giurisprudenza di riferimento.
      Ringraziandovi anticipatamente, porgo cordiali saluti.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        09/06/2019 18:19

        RE: RE: Compenso O.C.C.

        Anche il soggetto in stato di sovraindebitamento che voglia accedere alla gestione della crisi avvalendosi di un organismo di composizione della crisi ex art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, può chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con istanza al Consiglio dell'ordine degli avvocati per ottenere l'ammissione – in via provvisoria, e la nomina di un professionista con funzioni di O.C.C.. In questo senso Trib. Torino 16/11/2017, che è intervenuto, ai sensi del terzo comma dell'art. 126 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 a seguito di un provvedimento di diniego reso dal Consiglio dell'ordine.
        Questione non semplice perché le argomentazioni contrarie non sono poche, tuttavia nel suo caso superata dal momento che il consiglio dell'Ordine ha ammesso il sovraindebitato al gratuito patrocinio. Ciò detto non ci risultano decisioni circa la problematica da lei prospettata, e la normativa di riferimento non prende in esame il sovraidebitamento. Dispone infatti l'art. 130 del DPR n. 115 del 2202 che "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà". Sicuramente, quindi il difensore rientra tra costoro, nel mentre è dubbio se vi rientri anche il professionista dell'OCC; tuttavia dal citato provvedimento del tribunale torinese al fine di giustificare l'ammissione al gratuito patrocinio si deduce che anche tale professionista debba essere compensato a spese dello Stato e, non essendo il difensore legale, si potrebbe equiparare ad un ausiliario del giudice o, meglio ancora, ad un consulente di parte, per cui anche il compenso spettante al professionista dell'OCC dovrebbero sottostare all'art. 130 citato.
        Zucchetti SG srl
        • GIUSEPPEMARIO PISANI

          POTENZA
          10/06/2019 13:18

          RE: RE: RE: Compenso O.C.C.

          Ringrazio per la precisa risposta.
          Saluti.