Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

comunicazione agente della riscossione nella liquidazione

  • Marcello Carone

    TARANTO
    10/04/2019 19:41

    comunicazione agente della riscossione nella liquidazione

    il comma 4 dell'art. 14 ter impegna l'Occ a comunicare all'agente della riscossione e agli uffici fiscali in merito alla richiesta della relazione particolareggiata pervenuta da parte del debitore. Questa significa che il debitore deve fare una richiesta scritta all'OCC della relazione dopo aver consegnato la proposta? La comunicazione agli uffici fiscali in questo caso viene eseguita dall'OCC prima del deposito della proposta?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/04/2019 19:11

      RE: comunicazione agente della riscossione nella liquidazione

      A norma del secondo comma dell'art. 14ter l. n. 3 del 2012, la domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all' articolo 9, commi 2 e 3; inoltre, aggiunge il comma terzo, alla domanda vanno allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonche' una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi.
      Sembra chiaro da questa sequenza che la relazione dell'OCC, poiché deve essere allegata alla domanda da depositare, deve precedere il deposito.
      Fin qui i due commi richiamati non dicono nulla su chi deve prendere l'iniziativa per la predisporre la relazione, se cioè deve trattarsi di una attività che compete d'ufficio all'OCC oppure deve essere sollecitata dal debitore.
      Su questo punto viene in soccorso il comma quarto in quanto questo stabilisce che "L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali …."; da cui si deduce che debba esser4e il debitore a chiedere all'OCC di redigere la relazione, dato che l'OCC entro tre giorni da tale richiesta deve effettuare la comunicazione di cui sopra.
      Data la natura abbastanza informale del procedimento 8privo peraltro di una compiuta regolamentazione) e la mancanza di altre indicazioni, crediamo che non sia necessaria una richiesta scritta, ma sia sufficiente una richiesta anche verbale del debitore, visto che ciò che interessa è che la relazione- documento indispensabile- ci sia.
      Zucchetti SG srl