Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Piano del consumatore

  • Francesca Pentericci

    Jesi (AN)
    19/06/2018 10:08

    Piano del consumatore

    vorrei sapere se nel piano del consumatore è possibili una divisione in classi, mi spiego, si dovrebbero pagare diversamente due creditori chirografari, al 100 % poiché su tali linee di credito esistono delle fideiussioni di terzi che non partecipando al piano verrebbero escussi.
    grazie F Pentericci
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/06/2018 20:28

      RE: Piano del consumatore

      Il primo comma dell'art. 7 della l. n. 3 del 2012 stabilisce che "Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni."
      Il comma 1bis dello stesso articolo prevede che il consumatore possa proporre "un piano contenente le previsioni di cui al comma 1".
      E' pacifico, quindi, data l'espressa previsione normativa, che sia nell'accordo che nel piano del consumatore i creditori possano essere divisi in classi. Ciò che ancora è dubbio sono i limiti cui è tenuto il debitore, e, cioè se egli, possa dividere i creditori in classe a discrezione sua e dell'organismo di composizione della crisi, oppure se sia tenuto al rispetto delle norme dettate in materia concordataria.
      Questa questione è stata ben riassunta un una sentenza del Trib. Ascoli del 30.4.2014, ancora attuale, non essendo intervenute novità di rilievo, che così si esprime:
      ""Quanto, più nel dettaglio, alla situazione dei creditori rispetto all'omologazione del piano, spicca il mancato richiamo al principio della par condicio (...) il vuoto normativo su questi aspetti solleva uno fra gli interrogativi di più ardua soluzione concernenti la norma in esame; non a caso, già in sede di primo commento, è emersa una netta divaricazione della dottrina in proposito. Da un lato vi è chi, muovendo dalla natura indiscutibilmente concorsuale dell'accordo con i creditori e del piano del consumatore, ne deduce che il contenuto di ambedue dovrebbe essere predisposto nel rispetto del principio della parità di trattamento fra i creditori, anche se esso non è strettamente richiamato dalla legge. Di conseguenza, si dovrebbe ritenere che, se si opta per la suddivisione dei creditori in classi, queste debbano essere formate da crediti aventi la stessa natura giuridica e che siano espressione di interessi omogenei, per i quali deve ovviamente essere proposto il medesimo livello di soddisfacimento. Di contro vi è chi sostiene che il silenzio della legge lasci assoluta libertà nella predisposizione del programma di composizione della crisi, cosicché – salvo quanto è previsto espressamente per alcune categorie di crediti: i crediti impignorabili, tributari, assistiti da cause di prelazione – i creditori non dovrebbero essere soddisfatti secondo la regola del concorso, potendo essere contemplate condizioni differenti per ciascuno, a prescindere dall'inserimento o meno in specifiche e differenti categorie o classi.
      In assenza di disposizioni definitive su tale spinoso problema, in attesa di interventi dirimenti da parte della giurisprudenza o, ancora meglio, da parte del legislatore, non può che darsi una lettura estensiva delle norme vigenti, improntata al deciso favor nei confronti del consumatore, che connota in genere tutta la disciplina in questione".
      Zucchetti SG srl