Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Piano del consumatore - terzo datore ipoteca

  • Lorenzo Dallari

    Reggio Emilia (RE)
    07/09/2021 12:39

    Piano del consumatore - terzo datore ipoteca

    Buongiorno,
    una banca vanta un credito nei confronti di un soggetto, garantito da ipoteca concessa da un terzo.
    Il soggetto ottiene l'omologazione del piano del consumatore, in cui il credito della banca viene inserito tra i chirografi e rispetto al quale viene previsto il pagamento in percentuale.
    è applicabile anche in tal caso il principio previsto per il concordato preventivo, di cui all'art. 184 LF, secondo il quale i creditori "conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso".
    per procedere esecutivamente, in teoria, occorrerebbe notificare il precetto nei confronti del debitore e del terzo: vi possono essere a vostro avviso delle problematiche? il debitore potrebbe presentare opposizione, eccependo il piano omologato (che impedisce di agire esecutivamente)?
    Vi ringrazio.
    Lorenzo Dallari
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/09/2021 17:23

      RE: Piano del consumatore - terzo datore ipoteca

      Per la verità la previsione dell'art. 184 l.fall. nella parte in cui dispone che i creditori "conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso" è riprodotta in termini simili nel comma terzo dell'art.12-ter l. n. 3 del 2012, che tratta degli effetti della omologazione del piano del consumatore. Tale comma, infatti, stabilisce che "l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso", per cui il problema è risolta legislativamente.
      La giurisprudenza, a sua volta, ha ormai chiarito che "L'art. 184, comma 1, ultima parte, l. fall., per il quale i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo (o alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'art. 161 l. fall., secondo il testo modificato dall'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, trova la sua ragione giustificativa nella considerazione che i rapporti contrattuali, a carattere personale o reale, stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estranei alla stessa e comportanti obbligazioni a carico di questi ultimi restano al di fuori del concordato e dei suoi effetti. Pertanto, poiché l'esclusione dell'effetto esdebitatorio opera in modo identico sia per i rapporti di coobbligazione e le garanzie personali sia per le garanzie reali, rientra nell'ambito applicativo della menzionata disposizione il terzo datore di ipoteca" (Cass. sez. un. 16/02/2015, n.3022; conf. in seguito, Trib. Como 12/10/2015 e Trib. Terni, 07/11/2019).
      Zucchetti SG srl
      • Lorenzo Dallari

        Reggio Emilia (RE)
        11/01/2022 11:49

        RE: RE: Piano del consumatore - terzo datore ipoteca

        Vi ringrazio molto del riscontro.
        Il terzo datore chiamato a rispondere per l'intero valore dell'ipoteca conserva azione di regresso verso il debitore principale per l'intero o solo per il credito indicato nel piano del consumatore (come avverrebbe nel fallimento, dove si surroga al creditore originario e deve insinuarsi)?
        Vi ringrazio ancora
        cordialmente
        Lorenzo Dallari
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          11/01/2022 19:42

          RE: RE: RE: Piano del consumatore - terzo datore ipoteca

          L'art. 2871 c.c. espressamente prevede che "il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione ha regresso contro il debitore". Pertanto il terzo che ha pagato esercita il regresso per l'intero suo credito, fermo restando che lo stesso verrà pagato nel limite indicato nel piano del consumatore, per cui la percentuale eventualmente ivi indicata va calcolata, così come sarebbe stato per il creditore originario, sull'importo totale del credito azionato.
          Zucchetti SG srl