Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

effetti apertura procedura liquidazione

  • Antonia Simona Terlizzi

    Udine
    07/01/2021 12:20

    effetti apertura procedura liquidazione

    Buongiorno, pongo il seguente quesito relativamente ad una procedura di liquidazione del patrimonio per la quale sono stata nominata liquidatore.
    Dovendo acquisire il saldo attivo di conto corrente alla massa, nettato di quanto il giudice delegato ha stabilito occorra al ricorrente per vivere, la data a cui fare riferimento è quella di deposito del ricorso o quella del decreto di apertura della procedura?
    Se nei giorni intercorrenti tra deposito del ricorso e decreto il debitore ha prelevato delle somme, devo chiedere le rimetta nella disponibilità della procedura?
    A mio modesto avviso il saldo da acquisire è quello a data del deposito del ricorso, ma attendo vostro autorevole parere sulla questione.
    Ringrazio anticipatamente
    Dott.ssa Simona Terlizzi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/01/2021 20:08

      RE: effetti apertura procedura liquidazione

      Abbiamo più di qualche dubbio sulla bontà della sua soluzione perchè la procedura di liquidazione del patrimonio sembra costruito in modo che gli effetti della procedura si producano con il provvedimento di ammissione, con il quale, tra l'altro il giudice ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (art. 14quinquies, comma 2, lett. e), l. n. 3 del 2012). E' vero che, a norma del comma settimo dell'art. 14ter "Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione,…", ma si tratta di una norma che regola l'entità, il decorso e la collocazione degli interessi che maturano sui crediti verso il soggetto sovraindebitato, nel mentre il trapasso della disponibilità dei beni al liquidatore avviene, come detto, con il decreto che dispone l'apertura della procedura e, con lo stesso decreto fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b), ossia la quota della retribuzione che può essere mantenuta dal sovraindebitato per il mantenimento suo e della sua famiglia. Pertanto, è difficile ritenere che il saldo del conto corrente debba essere quello del deposito del ricorso se, fino al decreto del giudice, il debitore poteva liberamente prelevare dal conto (essendo i beni ancora nella sua disponibilità) e non era ancora soggetto a liti di utilizzo di quanto percepito (limite sempore fissato con il decreto di apertura).
      Zucchetti Sg srl
    • Antonia Simona Terlizzi

      Udine
      08/01/2021 12:41

      RE: effetti apertura procedura liquidazione

      Nel ringraziare per il pronto riscontro, volevo dibattere sulle motivazioni alla base del mio convincimento.
      Supponiamo infatti che l'unico attivo a disposizione della massa dei creditori sia rappresentato dal saldo attivo di conto corrente, inserito ed esplicitato anche dal legale nel ricorso per l'apertura della procedura. Pacifico inoltre che nel momento del deposito del ricorso, sebbene l'ultima parola sia lasciata al GD, il debitore espliciti anche l'ammontare del fabbisogno necessario alla sussistenza.
      Orbene, cosa accade, nel momento in cui, tra la data di deposito del ricorso e quella del decreto di apertura della procedura, il debitore dispone liberamente delle somme e quindi il liquidatore non rinviene l'attivo indicato dal ricorrente?
      Per tale ragione, sostengo la tesi che il saldo di conto corrente va acquisito alla data di deposito del ricorso e non già a quella di apertura della procedura.
      Condividete?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        08/01/2021 19:32

        RE: RE: effetti apertura procedura liquidazione

        Come è agevole rilevare dalla precedente risposta noi abbiamo esposto una interpretazione in modo non assertivo ma dubitativo in mancanza di una normativa precisa (come ad es. art. 168 e169 l.fall.) e di precedenti giurisprudenziali. Tuttavia quella rappresentata ci sembra ancora la soluzione più corretta in quanto, nel caso da lei raffigurato il giudice non aprirà la procedura, ed è questa la remora per il sovraindebitato a non disperdere i propri beni in attesa della decisione. Del resto, restando nell'esempio da lei fatto, se l'unico attivo è costituito dal saldo attivo del conto corrente e questo va acquisito per il saldo alla data del deposito del ricorso, come fa il debitore e la sua famiglia a vivere nell'attesa che il giudice decide?
        Zucchetti SG srl
    • Alberto Pisarro

      Cazzago di Pianiga (VE)
      22/02/2021 10:47

      RE: effetti apertura procedura liquidazione

      Buongiorno, mi introduco sul quesito perché ho la stessa problematica. Il g.d. ha disposto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ma nei 2 mesi che precedenti - intercorrenti tra il deposito dell'istanza del soggetto sovraindebitato e il decreto di apertura della procedura - un creditore ha proseguito con il pignoramento del quinto dello stipendio.
      Io ho avanzato la restituzione delle somme incassate dal creditore post deposito dell'istanza del soggetto sovraindebitato, mentre il legale del creditore eccepisce che gli effetti del concorso si producono dalla data del decreto di apertura della procedura.
      Qual è l'interpretazione corretta?
      Nelle procedure fallimentari minori (concordato preventivo ad es.) gli effetti decorrono dalla data di presentazione del ricorso.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        23/02/2021 20:15

        RE: RE: effetti apertura procedura liquidazione

        A nostro avviso ha ragione il creditore. Invero, oltre alle argomentazioni esposte nelle risposte che precedono, nel caso specifico vi è l'espressa disposizione di cui all'art. 14-quinquies, co. 2, lett. b), per la quale il giudice, con il decreto di apertura della procedura, "dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo (trattasi di una svista del legislatore perché nel procedimento di liquidazione del patrimonio non è contemplata l'omologa), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore".
        Tanto significa che, nella procedura di liquidazione del patrimonio, il blocco delle azioni esecutive e cautelari non è automatico, come nel fallimento (art. 51 l. fall.) o nel concordato (art. 168 l. fall.), ma richiede un provvedimento del giudice, espressamente previsto dalla norma citata, per cui solo a seguito di tale provvedimento, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni acquisiti al patrimonio della liquidazione.
        Zucchetti SG srl