Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Domande di partecipazione alla liquidazione oltre il termine fissato dal Liquidatore

  • Moira Cervato

    Vicenza
    27/01/2021 12:03

    Domande di partecipazione alla liquidazione oltre il termine fissato dal Liquidatore

    Nella liquidazione del patrimonio i creditori debbono inviare apposita domanda di ammissione al liquidatore entro il termine eventualmente indicato nella comunicazione inviata all'apertura della Procedura a tutti i creditori. Il suddetto termine è perentorio? Cosa accade se la domanda arriva dopo visto che non è prevista una disciplina analoga a quella del Fallimento per le eventuale domande di partecipazione alla Liquidazione inviate oltre il termine fissato dal Liquidatore?
    Avendo il liquidatore comunicato ai creditori del debitore la data entro cui devono presentare la domanda di partecipazione alla Liquidazione, se la stessa viene inviata oltre detto termine (quindi sarebbe considerata "tardiva") agli stessi può essere impedito di presentare la domanda (anche oltre il termine di 1 anno dal termine iniziale) oppure no in quanto non previsto dalla Legge 3/2012?
    Oppure l'eventuale unico limite che si può imporre al creditore "tardivo" è che non parteciperà ai precedenti riparti?
    Sull'ammissibilità delle domande tardive nella procedura di liquidazione ho potuto visionare diverse e contrastanti pronunce. Vi è quella del Tribunale di Ancona del 14/11/2019 che è contrario (ossia nell'imporre un divieto alla presentazione di domande di partecipazione alla Liquidazione "tardive") così come il tribunale di Forlì e risulta anche il Tribunale di Busto Arsizio. Però ad esempio il Tribunale di Udine le ammette e anche in dottrina c'è contrasto.
    RingraziandoVi anticipatamente per la risposta, Vi porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/01/2021 19:53

      RE: Domande di partecipazione alla liquidazione oltre il termine fissato dal Liquidatore

      Non vi è dubbio che sulla questione da lei prospettata esista un contrasto di opinioni, anche se nella giurisprudenza di merito, tranne Trib. Udine, 29 giugno 2020, che si è espresso per l'ammissibilità dell'istanza di insinuazione del credito alla liquidazione del patrimonio ex lege 3/2012 presentata oltre il termine fissato dal liquidatore ex art. 14 sexies, la restante si è dichiarata propensa per la inammissibilità (da ult. Trib. Salerno 06/11/2020; Trib. Forlì, 23 giugno 2020; Trib. Ancona, 11 novembre 2019; Trib. Ancona, 14 novembre 2019).
      Anche noi ci siamo espressi per questa seconda interpretazione.
      Già il 30 gennaio 2019 scrivevamo quanto segue: "procedura di liquidazione da sovraindebitamento, la verifica del passivo prende l'avvio con la comunicazione da parte del liquidatore dell'avviso ai creditori e ai titolari di diritti reali e personali sui beni immobili e mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, così come dispone l'art. 14 sexies legge n. 3 del 2012 che riprende sul punto l'art. 92 l.fall., con la differenza che, mentre nel fallimento è il tribunale che, con la sentenza dichiarativa, fissa il giorno dell'udienza e, quindi, il termine per la presentazione delle domande, nel caso, mancando una udienza di verifica, è lo stesso liquidatore che, con la citata comunicazione, indica il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione.
      Già questo invito induce a ritenere che il legislatore abbia voluto rispettare il principio della domanda, nel senso che, se il liquidatore è tenuto a fare una comunicazione ai creditori e terzi interessati con l'indicazione che "possono partecipare alla liquidazione depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purche' vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, …" (art. 14 sexies, co. 1, lett. a), e se il successivo art. 14septies elenca il contenuto che deve avere la domanda di insinuazione, vuol dire che il liquidatore può e deve esaminare soltanto le domande depositate o trasmesse con le modalità accennate e decidere nel rispetto delle domande formulate, altrimenti le disposizioni richiamate sarebbero prive di significato…." (la risposta continuava, ma è inutile qui riportarla integralmente).
      In una successiva risposta del 13 gennaio 2020 precisavamo che, "se da un lato la non tassatività del termine per la presentazione delle domande induce a ritenere che non sia preclusa ai creditori la possibilità di presentare una domanda anche oltre il termine fissato, dall'altro, rimane il fatto che non è dato di sapere come trattare le tardive, dal momento che non è indicato quale sia il meccanismo procedurale attraverso il quale effettuare l'ammissione tardiva, né se rilevi la colpevolezza nel ritardo né quali siano gli effetti prodotti dalla ammissione tardiva, e così via".
      Argomentazione che anticipava l'obiezione che si può muovere alla tesi propugnata dal tribunale friulano, per il quale l'ammissibilità discenderebbe dalla mancanza nella legge di una disposizione che preveda l'inammissibilità della domanda "tardiva" di partecipazione alla liquidazione del patrimonio, o meglio, che sanzioni con la decadenza il mancato rispetto del termine all'uopo fissato dal liquidatore. La carenza di una disciplina delle domande tardive può comportare al più che il termine assegnato dal liquidatore per la presentazione delle istanze non sia perentorio o decadenziale, ma questo non significa che il legislatore abbia in tal modo voluto consentire la presentabilità sine die delle domande di insinuazione, con l'unico limite dell'avvenuta esecuzione del riparto, ritardando così il consolidamento del passivo (cfr. trib. Forlì, cit.).
      Vi è da dire che con il d.l. n. 137 del 2020, convertito nella l. n. 176 del 2020, che ha apportato significative modifiche alla legge n. 3 del 2012 anticipando le disposizione contenute nel nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, non ha toccato gli articoli riguardanti la formazione dello stato passivo, per cui la lacuna normativa- che lascia alla discrezionalità del liquidatore la fissazione di un termine per la presentazione delle domande senza nulla dire in merito alle insinuazioni tardive, nè menzionare i creditori tardivi- è rimasta; nel codice, invece, l'art. 270 stabilisce espressamente che il termine fissato dal liquidatore è "a pena di inammissibilità" e l'art. 273, riscritto con il decreto correttivo n. 147 del 2020- prevede al comma settimo che "Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva e' ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6".
      Zucchetti SG srl