Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione Patrimonio - Inadempimento versamento trattenute stipendio

  • Laura Cavallo

    Salerno
    12/04/2022 18:45

    Liquidazione Patrimonio - Inadempimento versamento trattenute stipendio

    Buon pomeriggio,
    nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio, il G.D. disponeva con provvedimento l'accantonamento in favore della procedura di una quota della retribuzione mensile percepita dal soggetto sovraindebitato in qualità di dipendente.
    A seguito di tale provvedimento, il datore di lavoro del sovraindebitato ha provveduto ad adempiere a tale disposizione seppur parzialmente, versando quanto dovuto solo relativamente alle prime quattro mensilità maturate successivamente al provvedimento stesso.
    Pertanto, a seguito di ciò, la scrivente in qualità di gestore della procedura, dovendo procedere su ordine del G.D. ad un riparto parziale ha provveduto ad intimare e diffidare a mezzo PEC il datore di lavoro al versamento del saldo dovuto. Tanto premesso, la presente per richiedere un Vostro parere circa le possibili azioni da poter porre in essere contro il datore di lavoro per recuperare le somme non versate e per valutare se il summenzionato provvedimento del G.D. possa di per sé già costituire un titolo per azionare il pagamento previa autorizzazione del Tribunale.
    A tal proposito, ritengo che l'ordine del G.D. abbia fatto sorgere in capo al datore di lavoro un obbligo nei confronti della procedura, sia nel senso di non corrispondere alla lavoratrice più di quanto statuito sia di versamento in favore della liquidazione.
    Ringraziandovi sin d'ora del Vs. prezioso contributo, porgo distinti saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/04/2022 19:42

      RE: Liquidazione Patrimonio - Inadempimento versamento trattenute stipendio

      Il decreto del giudice delegato emesso a norma della lett. b) del sesto comma dell'art. 14 ter l. n. 3 del 2012 e equiparabile a quello emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 46 l. fall., del quale la giurisprudenza, superando una risalente indirizzo, ha chiarito la natura soltanto dichiarativa, in quanto destinato ad individuare i limiti quantitativi di un diritto che ad esso preesiste (tra le più recenti, Cass. 29/01/2015, n.1724; Cass. n. 18598/2014; Cass. n. 18843/2012; Cass. n. 17751/09; Cass. n. 20325/07; ecc.). E'
      Ne consegue che, in caso di mancato pagamento da parte del datore di lavoro della quota a favore del fallimento (ove non sia giustificata dalla cessazione del rapporto di lavoro) costituisce inadempimento; se il datore ha corrisposto al fallito la quota che doveva alla massa , il pagamento è da considerare inefficace ai sensi dell'art. 44 l. fall. e chi ha pagato male è tenuto a ripeterlo; se, invece, il datore non ha proprio provveduto al pagamento, il curatore deve agire nei suoi confronti per ottenerlo.
      In entrambi i casi (per far dichiarare l'inefficacia del pagamento fatto al fallito e ottenere la ripetizione o per la condanna al pagamento mai effettuato, il decreto del giudice, per la natura sopra richiamata, non costituisce titolo esecutivo, ma, avendo determinato la quota della retribuzione del fallito che va pagata allo stesso e quella che va corrisposta alla massa, costituisce titolo per ottenere un decreto ingiuntivo o per agire in via di cognizione per la condanna al pagamento o, se ricorono altri elementi che fanno ipotizzare una insolvenza, pe chiedere la dichiarazione di fallimento.
      E' opportuno tuttavia esaminare in concreto la situazione perché, se non esistono motivi particolari che giustificano il comportamento del datore di lavoro, il mancato pagamento di parte della retribuzione è sintomatico di una situazione non felice e quindi è da valutare se conviene fare spese p in vista di un recupero incerto.
      Zucchetti SG