Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

COMUNICAZIONE DECRETO OMOLOGA

  • Micol Marisa

    Rovereto (TN)
    19/09/2018 00:07

    COMUNICAZIONE DECRETO OMOLOGA

    L'art.12 richiama gli arti.737 e seguenti cpc. La comunicazione dell'omologa da parte dell OCC ai creditori deve avvenire secondo quando disposto dall art 739 con? Ovvero, essendoci più creditori mediante notifica (mediante ufficiale giudiziario)? Nel caso si fosse provveduto all'invioomdi una semplice pec quali conseguenze ci sono? Entro quali termini potrebbero i creditori fare opposizione al decreto di omologa?

    Se ne frattempo si è proceduto ad eseguire l'accordo ? Quali problematiche potrebbero aorgere?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/09/2018 10:38

      RE: COMUNICAZIONE DECRETO OMOLOGA

      Il richiamo da parte dell'art. 12 l. n. 3 del 2012 degli artt. 737 e segg. cpc fa sì che sia applicabile alla fattispecie dell'omologa dell'accordo anche l'art. 739 cpc.
      Il secondo comma di tale articolo stabilisce, in via generale, che il reclamo va proposto nel termine perentorio di dieci giorni. Tale termine inizia a decorrere dalla comunicazione, quando il provvedimento produce effetti nei confronti del solo ricorrente e dalla notificazione, quando il provvedimento è destinato ad avere effetti anche nei confronti di un altro o più altri soggetti, come nella specie dell'omologa di cui si discute.
      La S. Corte è stata sempre molto rigida in proposto ritenendo che anche la comunicazione integrale del provvedimento ad iniziativa dell'ufficio non è idonea ad integrare il dies a quo, essendo necessaria l'iniziativa della parte interessata (Cass. n. 462/2010), sicchè, nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nei confronti di più parti ed anche in quelli contenziosi assoggettati per legge al rito camerale, è la notificazione del decreto effettuata ad istanza di parte e non la comunicazione del cancelliere a far decorrere - tanto per il destinatario della notifica quanto per il notificante - il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 739, comma 2 (Cass. n. 22314/2017).
      Ammesso quindi che deve essere l'interessato a prendere l'iniziativa e che il provvedimento deve essere comunicato per intero alle altre parti. E' dubbio se tale notifica possa essere effettuata mezzo Pec. Certamente tale strumento può essere utilizzato dal un avvocato a seguito del Decreto 3.4.2013 n.48 contenente il "Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" e che facoltizza gli avvocati a procedere alle notificazioni in proprio a mezzo PEC, a partire dal 24 maggio 2013; in molti uffici si è propensi ad una interpretazione più estensiva secondo cui tale mezzo di trasmissione di atti giudiziari sarebbe generalizzato e utilizzabile da parte di qualsiasi interessato, specie se organo di una procedura, posto che per questi tutte le comunicazioni sono fatte via Pec.
      Deve vedere quale orientamento segue il suo Ufficio. Se segue questa secondo opzione, il termine per l'impugnazione per ciascun creditore legittimato è di dieci giorni dal ricevimento della Pec, con cui è stato trasmesso il testo del decreto di omologa; decorso questo termine il reclamo è inammissibile. Se si segue la soluzione più rigorosa, la trasmissione via Pec sarebbe irregolare e, quindi non può segnare il dies a quo per la proposizione del reclamo.
      Zucchetti SG srl