Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione del patrimonio - formazione stato passivo - ammissione in chirografo

  • Salvatore Catorano

    bologna
    13/07/2018 20:19

    Liquidazione del patrimonio - formazione stato passivo - ammissione in chirografo

    Buonasera,
    in sede di formazione del passivo in una procedura di liquidazione del patrimonio, mi è stato precisato un credito chiedendo il privilegio ipotecario in ragione dell'ipoteca giudiziale iscritta a seguito di decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo non è passato in giudicato, essendo intervenuto solo successivamente all' omologa della domanda di liquidazione, il decreto ex art 647 cpc ma il legale di parte, in ragione della "novità" della legge 3/12, insiste nella sua pretesa.

    Nel silenzio della legge ed in analogia con la giurisprudenza riguardante le procedure fallimentari, non attribuirei alcun privilegio a tale credito escludendo le spese legali collegate al decreto.

    I vari interventi che ho consultato, richiamando la prassi fallimentare, mi confortano.
    Avrei però piacere di conoscere la vs opinione o le vs. esperienze in materia.

    Cordiali saluti.

    SC
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/07/2018 11:57

      RE: Liquidazione del patrimonio - formazione stato passivo - ammissione in chirografo

      La soluzione data dalla giurisprudenza al trattamento del decreto ingiuntivo non dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 cpc al momento della dichiarazione di fallimento è basata sulla considerazione che il ricorso per decreto ingiuntivo è l'atto introduttivo di giudizio di cognizione, che si traduce, immediatamente, nel decreto monitorio, rispetto al quale l'opposizione non è una forma di impugnazione, ma è l'atto col quale, ad iniziativa dell'intimato, si determina l'apertura del contraddittorio pieno e si prosegue il giudizio di primo grado già iniziato (con la sola particolarità di un'inversione puramente formale delle parti); per cui, per quanto qui interessa, il fallimento dichiarato in pendenza del termine per proporre opposizione allo stesso o in pendenza dell'opposizione stessa è equiparabile all'ipotesi del fallimento dichiarato in pendenza di un giudizio di primo grado (e non a quella del fallimento dichiarato dopo la pronuncia di una sentenza di primo grado, cui è applicabile il n. 3 del comma secondo dell'art. 96) che non può più essere portato a termine qualora il creditore intenda perseguire la realizzazione del suo credito nel fallimento e, pertanto, va dichiarato improcedibile.
      Il principio della esclusività dell'accertamento del passivo, che sta alla base di tale costruzione, è applicabile anche nella procedura di liquidazione patrimoniale di cui all'art. 14ter legge n. 3 del 2012?
      Questa legge non contiene una norma analoga a quella di cui al secondo comma dell'art. 52 l.f, per la quale "Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1), nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge" e presenta alcune ambiguità in ordine alla permanenza della legittimazione del debitore, tuttavia, a nostro avviso, poiché contempla e regola un procedimento per l'accertamento del passivo è da ritenere che questo sia lo strumento unico da utilizzare da parte dei creditori per partecipare alla distribuzione dei beni del debitore, che comunque subisce uno spossessamento.
      Se è così, come noi crediamo, il creditore che disponga di un decreto ingiuntivo non dichiarato definitivamente esecutivo prima dell'apertura della procedura, in primo luogo, non può avvalersi di tale titolo, che come se non esistesse, per dimostrare il proprio credito; inoltre, una volta che abbia fornito in altro mofo la prova della sua pretesa creditoria, non può chiedere il rimborso delle spese della procedura monitoria e non può avvalersi dell'ipoteca iscritta in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
      Zucchetti SG srl