Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Trasferimento delle garanzie ipotecarie e Difficoltà insorte nell'esecuzione dell'Accordo con i Creditori ex art 13 comm...

  • Gian Marco Boccanera

    Roma
    11/11/2020 11:19

    Trasferimento delle garanzie ipotecarie e Difficoltà insorte nell'esecuzione dell'Accordo con i Creditori ex art 13 comma 2 L. 3/2012

    Viene omologato a giugno 2018 dal Tribunale di Roma un ACCORDO con i Creditori di un professionista sovraindebitato. Oggi, arrivati a circa la metà della tempistica quinquennale di esecuzione dell'Accordo conforme al piano, insorgono "difficoltà nell'esecuzione dell'accordo ai sensi dell'art 13 co.2 Legge 3/2012". Segnatamente, il debitore chiede all' OCC di risoltere tali difficoltà "al fine di procedere alla modifica dell'accordo originario ed ottenere dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il trasferimento delle ipoteche" gravanti sul 50% di un immobile a due piani di proprietà del sovraindebitato. Tale immobile, in costanza di Accordo e in base agli accordi divorzili anteriori al Piano Omologato, sarebbe dovuto essere frazionato in due unità abitative autonome, una per piano, ed attribuito uno al sovraindebitato e l'altro al coniuge divorziato, previo conguaglio a favore del primo.
    Si richiede di conoscere il parere se tale "difficoltà insorta nell'esecuzione dell' Accordo ex art 13 co.2 Legge 3/2012" sia gestibile dall'Organismo OCC, in considerazione del fatto che non comporta variazioni di pagamenti concordatari nè di tempi di erogazione, ma solo il trasferimento di garanzie ipotecarie vantate da un unico creditore, oppure, atteso che essa comporta una modifica dell'accordo originario, debba essere portata alla superiore attenzione del Giudice, eventuale previa (o successiva) relazione dell'OCC.
    CordialI Saluti
    Gian Marco Boccanera
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/11/2020 19:53

      RE: Trasferimento delle garanzie ipotecarie e Difficoltà insorte nell'esecuzione dell'Accordo con i Creditori ex art 13 comma 2 L. 3/2012

      La questione meriterebbe qualche ulteriore chiarimento circa le "difficoltà" sorte. Lei dice, infatti, che la questione del trasferimento dell'ipoteca non incide sull'esecuzione dell'accordo, ma anche che il sovraindebitato intende procedere alla modifica dell'accordo originario, il che è consentito dal comma 4ter dell'art. 13 della l. n. 3 del 2012 proprio "quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore". Presumibilmente non è stata effettuata la divisione dell'immobile in due unità abitative né pagato il conguaglio da parte del coniuge in bonis, e questa situazione rende impossibile l'esecuzione dell'accordo ed incide sulla stessa pretesa di trasferimento dell'ipoteca, che presuppone la divisione dell'immobile unitario sul cui 50% grava ora detta ipoteca.
      Tuttavia, al di là della conoscenza degli esatti termini della questione, l'art. 13, comma 2,quando attribuisce all'OCC il compito di risolvere le "eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo" rende tale organo, oltre che un controllore della regolare esecuzione dell'accordo, un specie di mediatore tra la posizione del debitore e eventuali terzi nella definizione di potenziali controversie in ordine ai crediti, ai pagamenti e comunque ai problemi che la intercessione di un terzo può risolvere; è chiaro quindi che l'OCC può contattare e parlare con l'Agenzia delle entrate per cercare di trovare una soluzione alla questione del trasferimento, ma nulla di più e, di certo, non può disporre d'imperio- né lo può il giudice- il trasferimento dell'ipoteca sulla parte dell'immobile assegnata nella divisione (ammesso che sia stata fatta) al sovraindebitato.
      Con la disposizione di cui al comma 4ter dell'art. 13 il legislatore, divenuta impossibile l'esecuzione dell'accordo originario omologato per causa non imputabile al debitore, ha inteso solo favorire la soluzione concordata della crisi attraverso la possibilità di apportare modifiche all'accordo originario, evitando la risoluzione su richiesta di qualche creditore; e, come la proposizione dell'accordo, anche le modifiche possono vanno formulate dal debitore con l'ausilio dell'OCC, ossia con la collaborazione di tale organismo, che non comprende spostamenti di ipoteche.
      Zucchetti SG srl