Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

procedura crisi da sovraindebitamento/liquidazione - immobili già aggiudicati

  • Moira Cervato

    Vicenza
    08/02/2018 14:02

    procedura crisi da sovraindebitamento/liquidazione - immobili già aggiudicati

    Sono stata nominata gestore in una procedura di sovraindebitamento che sfocerà quasi sicuramente in un piano di liquidazione. E' emerso che, antecedentemente alla mia nomina, taluni beni immobili di proprietà del debitore sono già stati aggiudicati in due precedenti aste. Ho avuto conferma sia dal delegato alle vendite che dal legale che ha seguito il debitore nella procedura esecutiva immobiliare, che non è stato ancora emesso il decreto di trasferimento, in quanto non ancora versato il saldo prezzo.
    Facendo salvi i diritti degli aggiudicatari, che assolutamente non desidero disattendere, e tenuto conto che vi sono altri due beni immobili non ancora aggiudicati, sempre soggetti ad esecuzione immobiliare con asta fissata il prossimo 14/03/2018, si intende proporre un piano di liquidazione che preveda, poi, in capo al liquidatore comunque la decisione se intervenire nell'esecuzione immobiliare pendente o se procedere con la vendita in altro modo, con l'obiettivo di preservare il migliore risultato con la vendita degli immobili, ma nel contempo si vorrebbe anche prevedere l'assegnazione del ricavato della vendita alla liquidazione e quindi a beneficio di tutti i creditori, considerate anche le spese dell'esecuzione (compendo delegato alla vendita, compenso custode giudiziale, pubblicità, etc…) che andranno certamente in prededuzione.
    Chiedo se anche alle procedure di sovraindebitamento possa applicarsi la disciplina dettata in tema di effetti dell'estinzione dell'esecuzione nei confronti dell'aggiudicatario del bene.
    L'art. 187-bis disp. att. c.p.c. (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti) appare chiaro nel prevedere che "in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti" e l'art. 632 c. 2 c.p.c. dispone che "Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore".
    La disciplina sopra esposta appare espressione di un principio generale che vuole tutelare l'aggiudicatario terzo dinanzi alle vicende – a qualsiasi titolo – estintive del procedimento esecutivo, verosimilmente al fine di aumentare il più possibile l'appetibilità della vendita esecutiva.
    L'interpretazione ampia è confermata anche da Cass., sez. I, 30 Gennaio 2009, n. 2433 che ha statuito che, anche in tema di liquidazione fallimentare, gli effetti dell'aggiudicazione, anche provvisoria, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari qualora si verifichi la causa di chiusura del fallimento di cui all'art. 118, primo comma, n. 2 legge fall. (nella specie, l'estinzione dei crediti ammessi al passivo ed il pagamento del compenso al curatore e delle spese di procedura), trattandosi di evento assimilabile ad una causa di estinzione del processo esecutivo, le cui norme in materia di vendita trovano applicazione, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 105 legge fall., che assicura l'intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti. Pertanto, volendo applicare anche alle procedure da sovraindebitamento il principio di cui agli artt. 187-bis disp. att. c.p.c. e 632 c.p.c., fatti salvi i diritti degli aggiudicatari, non essendo ancora intervenuta la distribuzione del ricavato della vendita, al netto delle spese, da parte del delegato alle vendite, è possibile ritenere che tale ricavato possa essere inserito nel piano di liquidazione e chiedere, quindi, con il deposito del ricorso, la sospensione della distribuzione della somma, in attesa che il liquidatore nominato proceda con il programma di liquidazione e con gli adempimenti conseguenti, prevedendo che tale somma sia poi accreditata su un conto corrente appositamente aperto per la procedura di liquidazione e che sarà utilizzata dal liquidatore nominato?

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/02/2018 20:34

      RE: procedura crisi da sovraindebitamento/liquidazione - immobili già aggiudicati

      A quanto capiamo, al momento, è stato proposto un piano per la ristrutturazione dei debiti da sovraindebitamento, che probabilmente si convertirà o comunque si tramuterà in una procedura di liquidazione del patrimonio.
      Stando così le cose, va ricordato che nell'accordo da sovraindebitamento la sospensione delle procedure esecutive e cautelari non segue automaticamente alla presentazione della domanda, ma è necessario un provvedimento del giudice, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 10 legge n. 3 del 2012, per il quale, il giudice, con il decreto che fissa l'udienza, " … c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili". Egualmente, in caso di liquidazione, l'art. 14quinquies dispone che il giudice, con il decreto che dichiara aperta la procedura, "…. b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore".
      Tanto premesso, nell'uno come nell'altro caso, il divieto di iniziare e proseguire procedure esecutive riguarda il futuro, ma non comporta l'estinzione del pignoramento e la invalidazione di quanto fatto fino a quel momento, bensì la sola improcedibilità che si sostanzia in una forma di sospensione del pignoramento che lascia intatti gli effetti dell'esecuzione fino a quel momento verificatisi (questa è almeno la tesi prevalente).
      Questo noi già scrivevamo in una risposta del 22.4.2016 al dott. Caracciolo, aggiungendo quanto segue, ripetibile nel suo caso:
      "Se in quel momento l'aggiudicazione del bene è già avvenuta, si pone il problema della sorte dell'aggiudicazione stessa e dell'ulteriore attività per perfezionare la vendita. Nel fallimento questo problema può essere aggirato, ove il curatore sia d'accordo, con il subentro nell'esecuzione in corso ai sensi dell'art. 107, che non è consentita nella procedura in esame, e, comunque, anche nel fallimento, il problema si pone ove il curatore non voglia dare seguito all'aggiudicazione.
      A nostro parere, l'aggiudicazione rimane in applicazione estensiva dell'art. 187bis disp. att. c.p.c., per il quale "in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti". Se l'aggiudicazione rimane valida, si deve anche ammettere che il giudice dell'esecuzione possa emettere il decreto di trasferimento, dopo il pagamento del prezzo, in quanto atto dovuto e non un atto di ulteriore proseguimento dell'esecuzione".
      Ovviamente il prezzo che verrà pagato non potrà essere assegnato al creditore esecutante ma andrà a beneficio dei creditori.
      Zucchetti SG srl
      • Moira Cervato

        Vicenza
        08/05/2018 11:44

        RE: RE: procedura crisi da sovraindebitamento/liquidazione - immobili già aggiudicati

        Con riferimento a quanto da Voi risposto ossia:
        A nostro parere, l'aggiudicazione rimane in applicazione estensiva dell'art. 187bis disp. att. c.p.c., per il quale "in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti". Se l'aggiudicazione rimane valida, si deve anche ammettere che il giudice dell'esecuzione possa emettere il decreto di trasferimento, dopo il pagamento del prezzo, in quanto atto dovuto e non un atto di ulteriore proseguimento dell'esecuzione. Ovviamente il prezzo che verrà pagato non potrà essere assegnato al creditore esecutante ma, se omologato l'accordo o il piano, andrà a beneficio dei creditori.

        Sono a chiederVi altri chiarimenti.
        Nel caso specifico, per alcuni beni vi è già stata l'aggiudicazione; altri sono rimasti invenduti dopo alcune aste andate deserte. Per i beni aggiudicati vi è stato l'incasso del saldo prezzo ma non è avvenuta la distribuzione in quanto l'esecuzione è stata dichiarata improcedibile.
        Le mie domande sono le seguenti: in qualità di liquidatore, posso decidere di non subentrare nell'esecuzione ai sensi dell'art. 14-novies, comma 2. Nell'ipotesi di non subentro nell'esecuzione, il ricavato dell'aggiudicazione viene messo nelle mani del liquidatore affinchè lo distribuisca, nel rispetto delle cause di prelazione, tra tutti i creditori, compresi quelli procedenti oppure il ricavato dell'aggiudicazione rimane nella disponibilità del delegato alle vendite che procedere a distribuire tali somme a favore dei soli creditori procedenti? Oppure devo comunque subentrare affinchè il ricavato dell'aggiudicazione sia nelle mie mani in qualità di liquidatore, in modo tale da poter governare direttamente l'esecuzione forzata e quindi la distribuzione nel rispetto delle cause di prelazione, quindi considerando non solo il creditore procedente (o i vari creditori procedenti) ma anche i creditori che hanno presentato le rispettive domande di partecipazione alla liquidazione?
        E' possibile prevedere un subentro parziale? Essendovi taluni beni ancora da vendere? Parziale per il ricavato dell'aggiudicazione e ritenendomi libera di procedere autonomamente alla vendita dei restanti beni (con gara competitiva)?
        L'eventuale decisione di non subentro o di non intervento nell'esecuzione, va comunque espressamente manifestata con un atto da parte del legale della Procedura?
        C'è un termine per decidere se intervenire o meno nell'esecuzione?
        Grazie

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/05/2018 20:22

          RE: RE: RE: procedura crisi da sovraindebitamento/liquidazione - immobili già aggiudicati

          La lett. b) del secondo comma dell'art. 14quinquies dispone il divieto della azioni esecutive, anche se con una formula oscura che fissa il limite fino all'omologa, che non è prevista nella liquidazione.
          La mancanza di salvezza di norme diverse, che nel fallimento consente ai creditori fondiari di iniziare e proseguire le azioni esecutive anche in pendenza del fallimento del debitore, fa sì che il divieto si estenda a tutte le esecuzioni. Di conseguenza non è immaginabile l'intervento in procedimenti esecutivi sospesi, (ed, infatti, l'intervento è previsto dall'art. 41 del TUB lì dove viene iniziata o proseguita l'azione da parte del creditore fondiario).
          E' possibile invece il subentro al posto del creditore procedente che non può andare avanti, dall'art. 14novies, comma secondo, equiparabile al subentro di cui all'art. 107 l.f. nel fallimento. Il subentro nell'esecuzione in cui il bene è stato già venduto e pagato il prezzo è superfluo perché l'esecuzione è ormai completata nel senso che si tratta soltanto di assegnare la somma ricavata, che va comunque al liquidatore, che si è sostituito nella gestione del patrimonio al debitore. Il subentro nelle altre esecuzioni è da valuatre caso per caso in relazione alla convenienza per la massa dei creditori, come nel caso del subentro del curatore. .
          Zucchetti SG srl
          • Cristina Lanzo

            Torino
            21/10/2019 19:24

            RE: RE: RE: RE: procedura crisi da sovraindebitamento/liquidazione - immobili già aggiudicati

            Buonasera, per quanto riguarda i compensi del Professionista delegato e del Custode sono da riconoscersi in prededuzione, in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 o in via chirografaria nel caso in cui il ricavato venga attratto nella procedura di liquidazione o nel caso la procedura intervenga prima della vendita e, quindi, il liquidatore decida di vendere l'immobile altrimenti.
            Grazie
            cl
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              21/10/2019 20:05

              RE: RE: RE: RE: RE: procedura crisi da sovraindebitamento/liquidazione - immobili già aggiudicati

              Le chiederemmo di essere così gentile da chiarire la domanda da "nel caso in cui...".
              Grazie
              Zucchetti Sg srl