Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO L. 3/2012 - P.V.P.

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    28/06/2018 14:14

    LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO L. 3/2012 - P.V.P.

    Gent.mi
    sono stato nominato liquidatore nell'ambito di un procedimento di liquidazione del patrimonio ex art 14 l. 3/2012
    Il giudice ha autorizzato la vendita degli immobili ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c. con pubblicazione dell'avviso di vendita sul PVP.
    A causa di problemi di interoperabilità con il PVP non è stato possibile chiudere l'iter di pubblicazione dell'avviso. Il PVP ha accettato la ricevuta di pagamento del contributo, ma in sede di richiesta di pubblicazione dell'avviso, si sono verificati dei problemi tecnici (mai risolti dall'assistenza tecnica).
    Stante quanto disposto dal 4 c. art. 14- novies L. 3/2012 , i mezzi di pubblicità sono quelli di cui al settimo comma dell'art. 107 l.f., il quale a sua volta rimanda ad un decreto ministeriale la individuazione dei sistemi di pubblicità, di talchè i meccanismi pubblicitari da adottare sono quelli delle vendite fallimentari.
    Si tratta, tuttavia, di una logica che non è stata mantenuta in occasione della introduzione del Portale delle vendite pubbliche, poiché il d.l. 83/2015 modificando l'art. 107, comma primo, e l'art. 182, comma primo, l.fall., ha dimenticato di aggiornare il corpo della l. 3/2012. Mi pare pertanto che non si può parlare di obbligatorietà della pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale, nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento.
    Chiedo vostro parere in merito.
    Ringrazio e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      29/06/2018 14:48

      RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO L. 3/2012 - P.V.P.

      Il quesito posto riguarda due problematiche diverse tra loro ma avvinte da un nesso di conseguenzialità della seconda rispetto alla prima.
      Innanzi tutto è necessario chiedersi se la pubblicazione dell'avviso di vendita sul PVP sia o meno obbligatoria anche per le vendite che si celebrano in seno ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla l. 3/2012, e cioè se la disciplina di cui all'art. 490, comma primo, c.p.c., interessi anche siffatti procedimenti liquidatori.
      In secondo luogo occorrerà domandarsi quali sono le conseguenze di una eventuale omissione.
      Va premesso che l'art. 13, comma 1 let. b) n. 1 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132 ha modificato il comma 1 dell'art. 490 c.p.c., sostituendo alla pubblicazione dell'avviso di vendita all'albo del Tribunale quella sul sito internet del Ministero della giustizia, in un'area denominata "Portale delle vendite pubbliche". Lo stesso d.l. ha poi coniato ex novo l'art. 161-quater delle disposizioni di attuazione, recante "Modalità di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche, a mente del quale:
      - la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche è effettuata dal professionista delegato o, in mancanza, dal creditore pignorante o del creditore intervenuto titolato;
      - essa è eseguita in conformità alle specifiche tecniche che saranno stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e rese disponibili mediante pubblicazione nel Portale;
      - la pubblicazione non può effettuarsi se non previo pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, determinato nella misura di €. 100,00 per ogni lotto posto in vendita e per ogni tentativo di vendita.
      Infine, l'art. 23, comma 2, del medesimo decreto legge ha previsto che le norme relative agli obblighi di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche e quelle ad esse connesse si applichino, anche alle procedure pendenti, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater disp. att. c.p.c. (pubblicazione avvenuta sulla G.U., serie generale, n. 16 del 20 gennaio 2018); dunque, la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale è obbligatoria, secondo alcuni dal 20 febbraio 2018, secondo altri dal 19.
      Nell'assenza di precedenti giurisprudenziali (di legittimità e di merito) che abbiano affrontato ex professo il tema, osserviamo come in dottrina sia stato correttamente osservato il fatto che i riferimenti nomativi da utilizzare per rispondere all'interrogativo sono alquanto scarni e che l'unico addentellato di riferimento contenuto nella legge è quello di cui al secondo comma dell'art. 14 novies, secondo cui «le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati».
      Il comma 4 della medesima disposizione specifica che i mezzi di pubblicità sono quelli di cui al settimo comma dell'art. 107 l.f., il quale a sua volta rimanda ad un decreto ministeriale la individuazione dei sistemi di pubblicità. In definitiva, il legislatore ha voluto prevedere, una simmetria tra i meccanismi pubblicitari del programma di liquidazione e quelli che governano le vendite fallimentari.
      Sennonché, si è giustamente osservato come questo parallelismo non è stato conservato (probabilmente in modo inconsapevole) in occasione della introduzione del Portale delle vendite pubbliche (almeno per ora, in quanto la legge di riforma delle procedure di insolvenza parrebbe porre rimedio all'incongruenza), poiché il d.l. 83/2015 modificando l'art. 107, comma primo, e l'art. 182, comma primo, l.fall., ha "dimenticato" di innestarlo anche nel corpo della l. 3/2012.
      Quindi, a nostro avviso, la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle vendite pubbliche non è obbligatoria per le vendite che si svolgono ai sensi della l. 3/2012.
      Detto questo, dobbiamo tuttavia osservare come dal tenore della domanda ricaviamo il dato per cui la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale è stata disposta con provvedimento del Giudice.
      Ed allora, in questo caso, essa è certamente obbligatoria, con la conseguenza che la sua omissione è suscettibile di incidere sulla legittimità di una eventuale aggiudicazione.
      Infatti, l'insufficiente o irregolare pubblicità costituisce motivo invalidità dell'aggiudicazione, con evidenti effetti anche per l'acquirente. Infatti, trattandosi di nullità che riguarda gli atti della vendita e non gli atti che "hanno preceduto la vendita", non opera in favore dell'aggiudicatario la previsione di cui all'art. 2929 c.c.
      Il principio costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza della Cassazione. In questi termini si sono pronunciate, ad esempio, Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8006; Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 1995 n. 12653. Andando a ritroso nel tempo si risale a Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 1962, n. 3340, secondo cui "Il precetto, risultante dagli artt. 490 e 534 cod. proc. civ., secondo il quale il provvedimento che ordina la vendita mobiliare all'incanto dev'essere pubblicato mediante avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, da affiggersi nell'albo pretorio per tre giorni consecutivi, dev'essere osservato a pena di nullità della vendita stessa anche quando il giudice dell'esecuzione, con ordinanza successiva, abbia modificato la precedente in elementi essenziali quali la fissazione del luogo e dell'ora degli incanti. In tal caso la pubblicità va estesa al nuovo provvedimento e la nullità derivante dalla omissione può essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi entro il breve termine di cinque giorni stabilito dall'art 617 cod. proc. civ., decorrente dalla vendita, con l'effetto di rendere inoperante la preclusione posta dall'art 2929 cod. civ.".
      Ancora, con riferimento all'applicabilità della regola di cui all'art. 2929 c.c. Cass. Civ., sez. III 9 giugno 2010, n. 13824 ha affermato che "La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici. (Nella specie, la nullità dell'aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento sono state dichiarate, in sede di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, perché l'udienza di vendita, rifissata dopo un rinvio disposto d'ufficio, non era stata preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità)".
      La nullità della vendita per omissione degli adempimenti pubblicitari prescritti vale sia per l'omessa pubblicità obbligatoria, sia per l'omessa pubblicità integrativa disposta dal Giudice con l'ordinanza di vendita.
      Così si espressa, anche recentemente, Cass. Civ., Sez. VI – III, 7 maggio 2015, n. 9255, secondo la quale "in tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore".
      Dunque, venendo al quesito posto, sebbene non obbligatoria, l'omessa pubblicazione dell'avviso di vendita sul PVP incide sulla stabilità dell'aggiudicazione anche delle vendite celebrate ai sensi della legge 2/2012, ove l'obbligo di pubblicazione sia stato disposto dal Giudice.
      Per scongiurare questa eventualità il suggerimento che offriamo è quello di farsi certificare dall'assistenza tecnica il malfunzionamento del Portale in relazione alla inserzione non andata a buon fine.