Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Notifica di reclamo avverso decreto di omologa per liquidazione ex 14 ter

  • Giuseppe Greco

    Novoli (LE)
    13/09/2018 23:01

    Notifica di reclamo avverso decreto di omologa per liquidazione ex 14 ter

    Buonasera,
    Io sono un commercialista nominato prima OCC (ho quindi redatto relazione e attestazione) e poi Liquidatore. Uno dei creditori coinvolti ha proposto reclamo avverso il decreto di omologa della procedura e apertura della liquidazione.
    Il tribunale ha fissato con decreto la data di comparizione delle parti (senza ulteriori dettagli, il campo è stato lasciato in bianco) e ha disposto "la notifica della copia del ricorso e del decreto, a cura del ricorrente entro il giorno X".
    La mie domande sono le seguenti:

    - In qualita di OCC prima e Liquidatore poi, avrei dovuto ricevere la notifica del ricorso e del decreto? Il giorno X è abbondantemente trascorso e solo il "sovraindebitato" ha ricevuto la notifica.
    - Il giorno della comparizione delle parti deve essere presente solo il sovraindebitato o anche io in qualità di OCC e Liquidatore (nonostante non abbia ufficialmente ricevuto alcun documento e quindi non sia a conoscenza dei temi del reclamo)?

    Grazie mille
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/09/2018 17:50

      RE: Notifica di reclamo avverso decreto di omologa per liquidazione ex 14 ter

      A quanto intuiamo dalla sua domanda si versa nell'ipotesi di cui alla parte finale del secondo comma dell'art. 12 l. n. 3 del 2012, con impugnazione da parte di un creditore del provvedimento di omologa. In questo caso la norma citata richiama la procedura di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c., ; in particolare, posto che il provvedimento di omologazione è di competenza del giudice in composizione monocratica, il reclamo è ammesso nelle forme previste dal rito camerale, dinnanzi al collegio, di cui non potrà far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 12 comma 2.
      la procedura dei reclami del genere non ha una regolamentazione rigida, ma molto è lasciato alla iniziativa dl tribunale, che, nel suo caso, ha disposto la convocazione delle parti; tra queste sono da comprendere, in senso stretto, il creditore reclamante e il debitore, ma, poiché la convocazione è diretta ad apprendere informazioni sull'andamento della procedura e sull'oggetto del reclamo, è chiaro che tra i soggetti convocati vi sia anche l'organo di composizione della crisi, che ha sovrainteso a tutto lo svolgimento della procedura r che costituisce la fonte privilegiata di informazioni del giudice.
      Di conseguenza, quando il tribunale ha fissato la data di comparizione delle parti e ha disposto "la notifica della copia del ricorso e del decreto, a cura del ricorrente entro il giorno X", riteniamo che il creditore ricorrente dovesse notificare il ricorso e il decreto sia al debitore che ha presentato l'accordo sia all'OCC, peraltro anche liquidatore.
      Se la notifica non è stata fatta a lei, potrebbe non comparire all'udienza o comparire egualmente al solo ed esclusivo scopo di far presente che non ha ricevuto la notifica del ricorso e del decreto e che non è stato in grado di preparare quanto necessario; questo comporterà probabilmente la rifissazione dell'udienza, perché il reclamo è stato presentato in termine e quindi non vi è decadenza, per cui alla fin fine, è da valutare se sia il caso di perdere ulteriore tempo o presentarsi, senza sollevare eccezioni sanando così la mancata notifica, in modo che la procedura prosegua.
      Zucchetti SG srl