Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Creditore non inserito nell'elencazione dei creditori

  • Paolo Stella Monfredini

    CREMONA
    30/04/2019 17:17

    Creditore non inserito nell'elencazione dei creditori

    Buonasera,
    una cliente ci notizia del fatto che un proprio debitore si trova in procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012.
    La società debitrice risulta essere una Sas, e pertanto vi è stata l'annotazione presso il Registro Imprese dell'avvenuta apertura della liquidazione e della nomina del liquidatore, senza tuttavia che vi sia indicazione della data del decreto.

    Il termine ultimo per presentare le domande di partecipazione risulta essere scaduto in data 31/1/2018. In particolare, come confermato anche dal liquidatore, alla cliente non è stato comunicato nulla in quanto il credito vantato non è stato inserito nell'elenco dei creditori che la debitrice ha presentato, unitamente alla domanda di liquidazione, ai sensi dell'art 9 comma 2 e 3 L. 3/2012.

    Posto che la Legge 3/2012 non sembra prevedere la possibilità di domande di ammissione 'tardive', sono a chiederVi quale interpretazione appare a Vostro parere più corretta:

    1) l'esdebitazione della debitrice non ha effetto nei confronti della nostra cliente in quanto la stessa non può essere considerata creditore concorsuale. Pertanto la cliente dovrebbe aspettare la chiusura della procedura di liquidazione e poi procedere autonomamente nei confronti della società debitrice;

    2) non essendo stato notificato e comunicato nulla in merito al termine e alla presentazione delle domande di partecipazione alla procedura, la cliente potrebbe, ex art. 14-octies, comma 4 L. 3/2012 presentare reclamo alla formazione dello stato passivo;

    3) la cliente potrebbe avanzare reclamo solo in sede di provvedimento di esdebitazione ai sensi dell'art. 14-terdecies, comma 5 L. 3/2012;

    4) essendovi stata l'annotazione dell'apertura della procedura sul Registro Imprese, non vi è più alcuna possibilità di recuperare il credito vantato.

    RingraziandoVi anticipatamente per l'attenzione concessami, porgo i migliori saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/04/2019 20:08

      RE: Creditore non inserito nell'elencazione dei creditori

      E' vero che nulla è previsto dalla legge n. 3 del 2012 in ordine alle domande tardive, ma questo dato non determina, a nostro avviso, l'impossibilità di presentare una domanda c.d. tardiva. Come abbiamo detto in una recentissima risposta, il silenzio della legge sul punto è determinato dal fatto che non è prefissato dalla legge un termine entro cui presentare le domande perchè, giusto il disposto dell'art. 14 septies, è il liquidatore che nella comunicazione che fa ai creditori indica "la data entro cui vanno presentate le domande". Poiché la norma non attribuisce a tale termine natura perentoria, deve ritenersi che non sia preclusa ai creditori la possibilità di presentare una domanda anche oltre il termine fissato (su questo conviene la dottrina che si è interessata dell'argomento, Liuzzi, La liquidazione del patrimonio dei soggetti sovraindebitati fra presente e futuro in ilcaso.it 09/03/2019; Giavarrini, La procedura di liquidazione del patrimonio nella legge n. 3/2012, in Giur. Comm. 2016, pag. 712).
      La carenza normativa, però, diventa importante nel momento in cui stabilire come trattare le tardive perché non si sa quale sia il meccanismo procedurale attraverso il quale effettuare l'ammissione tardiva, né se rilevi la colpevolezza nel ritardo né quali siano gli effetti prodotti dalla ammissione tardiva, e così via. Non ci risultano precedenti e, in questa incertezza è difficile dire come comportarsi. da un lato, infatti, non è ipotizzabile la trasposizione della normativa fallimentare in materia di tardive nella sua integrità, ma pensiamo che una qualche conseguenza la tardività debba pur produrla, da cui la necessità comunque di appurare la colpevolezza o meno del ritardo ai fini dell'ammissibilità e non nel merito del trattamento (quale quello di cui all'art. 112 l.f.). Nel caso, tuttavia, questi problemi dovrebbero essere superati dal fatto che il liquidatore non ha trasmesso la comunicazione, per cui è innegabile che non si può parlare di ritardo colpevole.
      Zucchetti SG srl