Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

accordo del debitore e credito verso fallimento

  • Marco Peaquin

    BOLZANO (BZ)
    14/09/2018 08:36

    accordo del debitore e credito verso fallimento

    buongiorno,
    questione dupluce:
    1. sono gestore nominato da OCC di una procedura di sovraindebitamento. in sede di verifica dei debiti è emerso "all'ultimo momento" un debito nei confronti di una società fallita all'inizio del 2018 per ca. 80.000 euro. i debiti, considerando tale importo, assommano ora ad euro 520.000 e sono comprensivi del debito verso un istituto di credito per 160.000 euro (originato dalla prestazione di una garanzia fidejussioria a favore di un terzo e sfociato in un'esecuzione immobiliare attualmente ancora pendente). il sovraindebitato è quindi diventato fallibile (dato che i debiti superano la soglia di 500.000 euro)? l'iniziale proposta depositata prevedeva debiti per 300.000 euro (...);
    2. il sovraindebitato si è insinuato nello stato passivo della suddetta società fallita per la somma pari a quanto sarà escusso dalla banca in sede di vendita del proprio immobile (euro 160.000); il curatore ha ammesso il credito del sovraindebitato con riserva "in quanto non si è verificata la condizione dell'avvenuto realizzo del bene concesso a garanzia". è possibile ottenere la compensazione tra le due posizioni?
    grazie anticipatamente per il cortese riscontro
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/09/2018 17:54

      RE: accordo del debitore e credito verso fallimento

      Dobbiamo dedurre che la società fallita, nei cui confronti il sovra indebitato ha un debito sia anche il soggetto garantito dalla fideiussione verso la banca, per cui il sovra indebitato si è insinuato al passivo del fallimento della società per far valere il suo credito di regresso derivante dalla escussione della fideiussione da parte della banca, che si è tradota in una esecuzione immobiliare..
      Ci sembra difficile la compensazione tra il debito e questo credito, non perché il credito di regresso del fideiussore non sia da rapportare ad un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento, quanto per il fatto che non è ancora esigibile. E' vero che la Cassazione ammette ora pacificamente che l'esigibilità (come la liquidità) può anche maturare successivamente al fallimento, ma questo significa che la compensazione è possibile tra due crediti anteriori sebbene uno sia divenuto esigibile dopo il fallimento, quando diventa esigibile; fin quando ciò non avviene, la compensazione non è ammissibile, potendo il credito di regresso eventualmente mai venire ad esistenza.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Peaquin

        BOLZANO (BZ)
        17/09/2018 18:39

        RE: RE: accordo del debitore e credito verso fallimento

        grazie per il cortese riscontro che rispecchia il mio pensiero.
        in relazione al primo quesito, invece, è da considerarsi fallibile il sovraindebitato?
        in caso affermativo egli non potrà quindi accedere alla procedura ex legge 3/2012
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          18/09/2018 18:36

          RE: RE: RE: accordo del debitore e credito verso fallimento

          Sono soggetti alle procedure di cui alla legge n. 3 del 2012 in primo luogo gli imprenditori commerciali le cui dimensioni, a causa del mancato superamento di tutte le soglie previste dall'art. 1 l. fall., escludono la loro assoggettabilità a fallimento (con la eccezione delle start up innovative (imprese neo-costituite che sviluppino progetti innovativi), che sono assoggettate alle sole procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento a prescindere dal fatto che superino o meno le soglie di assoggettabilità a fallimento).
          Gli altri destinatari della disciplina sul sovra indebitamento sono gli imprenditori agricoli (che, appunto, non essendo commerciali non sono soggetti al fallimento), i soggetti che svolgono un'attività di libera professione, infine i consumatori.
          Stante questa previsione, è chiaro che il superamento della soglia di indebitamento fissato dalla lett. c) del comma 2 dell'art. 1 l.f. rileva solo se il soggetto in questione sia un imprenditore commerciale, che, appunto, non avendo il possesso congiunto dei tre requisiti richiesti dall'art. 1 l.f., sono soggetti a fallimento; se non si tratta di imprenditore commerciale, i limiti di cui alla citata norma fallimentare non valgono per cui costoro possono accedere alle procedure da sovra indebitamento indipendentemente dalla entità del loro indebitamento.
          Zucchetti SG srl