Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

accordo di ristrutturazione

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    24/09/2018 10:47

    accordo di ristrutturazione

    Nel corso di un accordo di ristrutturazione dei debiti nel caso di ditta individuale sotto soglia di fallibilità si pone il seguente problema: nel periodo intercorrente tra la predisposizione del piano da sottoporre al GD per la verifica del raggiungimento dell'accordo, qualora sorgano nuovi debiti ad esempio previdenziali o erariali, come è possibile tecnicamente includerli nel piano che dovrà essere a quel punto per forza "variato" rispetto a quello proposto ai creditori? Non credo si possa ignorarli e nemmeno che sia corretto che il debitore provveda al loro pagamento. Questo comporterebbe, ovviamente, una variazione nelle percentuali proposte ai creditori falcidiati e chirografari, come fare? Credo tuttavia che la ditta (in continuità) debba correttamente far fronte ai debiti (ad esempio versamento di inps-dm e irpef sulle retribuzioni) correnti, ma anche su questo chiedo lumi.
    Grazie e distinti saluti.
    LM
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/09/2018 19:29

      RE: accordo di ristrutturazione

      I crediti che sorgono nel corso dell'esercizio dell'impresa vanno pagati in prededuzione; per quelli più rilevanti si potrebbe porre il problema della loro natura di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, che richiederebbero l'autorizzazione del giudice (comma 3bis art. 10 l. n. 3 del 2012).
      Le passività pregresse che emergono in corso di procedura non possono, invece, essere pagate direttamente, ma, non essendo state prese in considerazione nel piano, bisogna necessariamente modificare il piano indicando le nuove percentuali di soddisfazione. Per fare questo bisogna chiedere al giudice di fissare nuova udienza ex art. 10 co. 1, con nuovo termine per rifare le comunicazioni ai creditori.
      Zucchetti SG srl
      • Luciano Mauro

        Ferrara
        25/09/2018 10:40

        RE: RE: accordo di ristrutturazione

        Grazie per la risposta.
        Però a questo punto mi pare si entri in un loop infinito, ovvero ad ogni nuovo debito che emerge vanno ricalcolate le percentuali e chiesta udienza al GD. Così non si ha mai un elenco certo e definitivo dei debiti. Servirebbe una sorta di termine un po' come succede per le insinuazioni nei fallimenti. Mi sfugge qualcosa?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          25/09/2018 19:59

          RE: RE: RE: accordo di ristrutturazione

          L'idea di entrare in un loop infinito è suggestiva, ma non tiene conto del fatto che l'ammissibilità alla procedura è condizionata all'accertamento della mancanza di atti di disposizione patrimoniale di natura fraudolenta posti in essere dal debitore negli ultimi cinque anni e, nei casi in cui i debitore abbia svolto attività d'impresa, alla regolare tenuta delle scritture contabili.
          Invero, l'art. 9, comma 2, 3, 3 bis elenca i documenti che il debitore deve presentare, tra cui: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore, degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia. Se poi il debitore proponente svolge attività d'impresa è tenuto inoltre a depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente ad una dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.
          Documentazione finalizzata a consentire l'accertamento della regolarità della procedura, nonché della fattibilità, che va indagata d'ufficio dal giudice al momento della pronuncia di omologazione (sulla base di una mirata relazione predisposta dall'organismo di composizione della crisi) e della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, da attuare nella sola ipotesi in cui venga presentata una contestazione specifica, sul punto, da parte di uno o più dei creditori concorsuali.
          Ecco allora che se la contabilità è imprecisa, tanto che emergono nuovi debiti in seguito, può aggiornarsi la procedura per la proposizione di un nuovo piano in considerazione di sempre possibili involontari errori, ma se la storia si ripete vuol dire che la contabilità non dà affidamento, che sulla stessa non può basarsi alcuna valutazione di fattibilità, fino ad ipotizzare quelle nuove figure di reato, a dolo specifico, in capo al debitore che ponga in essere condotte illecite funzionali all'accesso alla procedura.Si crea, in sostanza una situazione che non consente al giudice di fissare l'udienza di cui al primo comam della'rt. 10, o, se già fissata, di revocare il provvedimento.
          Zucchetti Sg srl
          • Domenico Antonio Claudio Calvano

            FOGGIA
            30/11/2020 20:28

            RE: RE: RE: RE: accordo di ristrutturazione

            Atteso quanto riportato, nel caso in cui un imprenditore agricolo, la cui impresa risulta ormai cessata da oltre 30 anni, abbia intenzione di proporre un accordo con i creditori, e non sia più in possesso delle scritture contabili poiché deteriorate o comunque non più obbligato alla loro conservazione, potrà comunque proporre istanza evidenziando comunque l'elenco dei suoi debiti e i relativi creditori?
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              01/12/2020 19:16

              RE: RE: RE: RE: RE: accordo di ristrutturazione

              Il comma 2 dell'art. 9 l. n. 3 del 2012 elenca i documenti che ciascun sovraindebitato deve presentare per accedere ad un accordo o ad un piano del consumatore, indipendentemente che svolga una attività di impresa e sono: "l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia". Se poi il debitore svolge attivita' d'impresa, il comma terzo prescrive che deve depositare altresi' "le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale". Se poi il debitore presenta un piano del consumatore alla proposta deve allegare una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere le indicazioni di cui al comma 3bis.
              Nel suo caso, quindi, l'ex imprenditore agricolo, che vuole presentare una proposta di accordo deve depositare solo i documenti di cui al comma 2.
              Zucchetti Sg srl