Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Accollo di mutuo abitazione principale non efficace verso istituto di credito

  • Alfredo Tradati

    MILANO
    05/06/2021 06:59

    Accollo di mutuo abitazione principale non efficace verso istituto di credito

    Buongiorno, in qualità di gestore sto verificando un piano di accordo di composizione della crisi. Il debitore tra i vari beni di proprietà ha un immobile, ove ha la residenza, acquistato versando l'intero prezzo d'acquisto con accollo di mutuo. L'accollo non è efficace verso l'Istituto di credito che o non ne è a conoscenza o comunque non ha liberato il mutuatario. Infatti il debitore versa mensilmente l'importo della rata al venditore. Detto questo, sarebbe possibile per il debitore richiedere con la proposta di continuare a versare la rata di mutuo? Sia considerando la situazione sopra esposta e sia considerando che l'articolo 8, comma 1-ter. si riferisce a proposte formulate da consumatori e il debitore in questione non è un consumatore in quanto sono presenti nel passivo diversi debiti che trovano origine da una precedente attività d'impresa. In ultimo il valore del debito residuo e dell'immobile sono uguali. Vi ringrazio per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/06/2021 19:49

      RE: Accollo di mutuo abitazione principale non efficace verso istituto di credito

      In primo luogo, è vero che il comma 1ter dell'art. 8 l. n. 3 del 2012 parla dei rimborsi alla scadenza dei mutui in caso di piano del consumatore, ma il comma 1quater dello stesso articolo riproduce più o meno la stessa norma in caso di accordo, nel senso che prevede che anche per il non consumatore è possibile mantenere in essere il mutuo ipotecario e le
      relative scadenze, sempre con specifiche e dettagliate limitazioni oggettive previste dal comma precedente dell'adempimento delle rate scadute alla data della presentazione della proposta di accordo o del pagamento delle stesse autorizzato dal giudice. Già queste condizioni non sono facili da realizzarsi per un soggetto sovraindebitato, ma il comma 1quater detta ulteriori limitazioni in quanto impone che la proposta debba necessariamente prevedere la continuità aziendale e che i beni oggetto della proposta devono essere beni strumentali all'esercizio dell'impresa. Quest'ultima condizione sta a significare che oggetto del mutuo possono essere mobili o immobili, purchè strumentali all'esercizio dell'impresa, di modo che la casa di abitazione principale del debitore, che è l0oggetto dell'ipoteca nel comma 1ter, sembra estranea all'ipotesi di cui al comma 1qiater. Diciamo sembra perché trattasi di norme introdotte nel dicembre scorso, per cui non si è formata ancora una giurisprudenza, anche se, come è stato rilevato da qualche autore, una lettura costituzionalmente orientata della norma dovrebbe includere anche la casa di abitazione (cosa che, per la verità a noi non sembra fattibile).
      Ad ogni modo questa norma, che comprenda o non anche la casa di abitazione, pone un problema interpretativo di non poco conto e cioè: il fato che il legislatore abbia espressamente previsto e per il piano del consumatore e per gli accordi le condizioni specifiche cui è ammesso il mantenimento delle scadenze e quindi la possibilità di rateizzare il pagamento del mutuo significa che la rateizzazione è ammessa solo in presenza di tali condizioni oppure può ancora essere applicata la precedente (alla riforma del 2020) giurisprudenza? Per questa, infatti,"negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, co. 4, della L. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore" (cfr, da ult. Cass. n. 22291/2020, ed ivi richiami a precedenti).
      E' difficile dare una risposta al momento, per cui il problema da lei posto già come inquadramento presenta non poche difficoltà, alle quali si aggiunge il fatto che l'accollo del mutuo in quanto il consenso del mutuante è necessario solo per la liberazione dell'originario debitore.
      Né pensiamo che si possa continuare con il sistema attuale dovendo spiegare la sorte dell'immobile, che dovrebbe essere intestato al sovraindebitato, deve essere indicato il monte debiti, tra cui il prezzo ancora da pagare, chiarire come una parte dei redditi vengano utilizzati per pagare il venditore o il mutuante; è una situazione che l'OCC dovrebbe evidenziare a sua volta immediatamente.
      Che fare allora? E' difficile dirlo (anche perché non conosciamo la situazione in cui versa il debitore) a nostro avviso sarebbe opportuno regolarizzare la questione dell'accollo, ma prima di fare spese, sarebbe meglio contattare la banca e sentire il giudice in ordine alle problematiche accennate.
      Zucchetti SG srl