Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione del patrimonio e immobile cointestato

  • Massimiliano Iori

    Reggio Emilia (RE)
    03/10/2018 19:16

    Liquidazione del patrimonio e immobile cointestato

    In una procedura di liquidazione del patrimonio in corso di presentazione, il Ricorrente è proprietario per un terzo di un immobile insieme alle due figlie (che non rientrano però nella procedura). Il mutuo ipotecario è intestato al Ricorrente (con le figlie terze datrici di ipoteca). Al passivo del Ricorso inserisco naturalmente il valore del mutuo residuo mentre nell'attivo intenderei (come consulente del Ricorrente) inserire l'intero valore stimato dell'immobile. E' corretto? Vi chiedo se nel caso di specie è opportuno farsi firmare qualche documento da parte delle figlie, ad esempio di non opposizione alla vendita coattiva dell'immobile (con atto notarile?), in modo da supportare l'Istanza e non trovare ostacoli nella successiva fase di liquidazione. Vi ringrazio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/10/2018 20:03

      RE: Liquidazione del patrimonio e immobile cointestato

      Se, come lei dice, le figlie comproprietarie non sono coinvolte nella procedura di liquidazione del patrimonio, il padre ricorrente, essendo proprietario soltanto della quota di un terzo dell'immobile, può offrire ai creditori soltanto questa quota, non disponendo degli altri due terzi.
      E' possibile che le figlie mettano a disposizione della procedura le loro quote, ma è necessario, per essere sicuri, un atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c.,, ossia un atto notarile con il quale le figlie, le quali essendo evidentemente interesse al buon esito della procedura, allo scopo di offrire nuova finanza ovvero garanzie in supporto alla proposta del loro padre, destinano le loro quote alla realizzazione del liquidazione patrimoniale cui accede il loro genitore perché l'immobile sia venduto unitariamente e il ricavato sia messo a disposizione dei creditori.
      L'utilità di tale atto è che può essere trascritto, per cui è opponibile a iscrizioni o trascrizioni successive, ma non a quelle precedenti; ossia non è opponibile al creditore ipotecario che ha già iscritto ipoteca sull'intero immobile. Questo significa, non solo che nel passivo della ,liquidazione deve essere riportato l'intero debito verso la banca (come comunque sarebbe perché titolare del mutuo è il ricorrente padre ed infatti le figlie sono terze datrici), ma che la banca può soddisfarsi in via ipotecaria sull'intero immobile; questo potrebbe essere vantaggioso anche per la banca in quanto l'atto di destinazione consente di vendere il bene unitariamente, a differenza di quanto accadrebbe se fosse messa a disposizione dei creditori la sola quota di un terzo.
      Zucchetti SG srl