Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Accordo Debitore in presenza di nuova finanza fornita da terzo

  • Danilo De Vita

    ROMA
    15/10/2019 12:23

    Accordo Debitore in presenza di nuova finanza fornita da terzo

    si chiede se, nell'ambito dell'accordo del debitore, in ipotesi di nuova finanza messa a disposizione da terzi, in sede di proposta di parziale soddisfazione dei creditori privilegiati, la destinazione della finanza del terzo, sia soggetta ai vincoli imposti dai gradi del privilegio delle posizioni di debito del sovra indebitato.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/10/2019 20:49

      RE: Accordo Debitore in presenza di nuova finanza fornita da terzo

      No, se la nuova finanza non entra nel patrimonio del debitore. Tanto seguendo l'indirizzo della Cassazione in tema di concordato preventivo, ove ha incentrato la questione della alterabilità o meno dell'ordine dei privilegi proprio sulla distinzione tra finanza esterna che transiti per il patrimonio del debitore e finanza esterna che non solo non entri nel patrimonio del debitore, ma neanche crei poste passive per il rimborso del finanziamento, sia pure postergato. Ha statuito, infatti Cass. 08/06/2012, n. 9373 che "ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, l'art. 160, comma 2, legge fall. deve essere interpretato nel senso che l'apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando né un incremento dell'attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato".
      Non vediamo motivo per non applicare lo steso principio nell'accordo da sovraindebitamento.
      Zucchetti SG srl