Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

osservazioni al progetto di stato passivo

  • Maria Luisa Partenope

    Foggia
    03/05/2021 19:58

    osservazioni al progetto di stato passivo


    Quale liquidadore di un patrimonio in una procedura di sovraindebitamento, ho predisposto ed inviato ai creditori il progetto di S.P. assegnando termine fino a 15 gg per le osservazioni. Pervenute le osservazioni sola da parte di un creditore e considerandole condivisibili si è provveduto alla modifica del progetto che veniva rinviato a tutti i creditori con un nuovo termine per le osservazioni. Entro i termini concessi per il secondo progettodi S.P. un creditore che non aveva fatto osservazione al mancato riconoscimento di parte del credito di cui al primo progetto di S.P., invia delle osservazioni relative al suo credito che rispetto al primo progetto non era stato modificato nel secondo.
    Ad avviso della scrivente l'osservazione non può essere accolta a prescindere dal merito, in quanto sarebbe come riconoscere una posizione di favore al creditore che tardivamente solleva delle osservazioni.
    Non trovo una norma di riferimento, ma la Vs esperienza sicuramente mi potrà fornire degli spunti di riflessione.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/05/2021 20:14

      RE: osservazioni al progetto di stato passivo

      La norma di riferimento è quella di cui all'art. 14 octies, l. n. 3 del 2012.
      Questa prevede, al comma 1, che il liquidatore, predisporre lo stato passivo provvisorio, lo comunica agli interessati (ossia, al debitore e ai creditori concorsuali), assegnando loro "un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'art. 14 sexies". L'art. 14-octies stabilisce, al secondo comma, che in assenza di osservazioni il liquidatore "approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti" e, al terzo comma, che "quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione predispone un nuovo progetto e lo comunica ai creditori ai sensi del comma 1".
      Il problema posto dal suo quesito consiste nell'accertare il significato di questo ultimo inciso "e lo comunica ai creditori ai sensi del comma 1", in quanto si tratta di stabilire se il riferimento al comma 1 contiene un richiamo integrale, tale cioè da riattivare il meccanismo delle osservazioni da parte di tutti i creditori, oppure è limitato alle osservazioni già pervenute allo scopo di sentire i creditori sulla modifica apportata dal liquidatore.
      Noi optiamo per questa seconda soluzione, sia perché, seguendo la prima si aprirebbe una catena infinita in quanto ad ogni osservazione e nuovo invio di progetto di stato passivo si potrebbero fare nuove osservazioni con nuovo invio e così via, consentendo ai creditori che non avevano utilizzato il termine iniziale di rientrare in gioco; inoltre è più conferente alla ratio della norma ritenere che il secondo invio del progetto di stato passivo corretto dal liquidatore, abbia lo scopo di portare a conoscenza dei creditori le modifiche fatte dal liquidatore alla luce delle osservazioni da lui ricevute ma non conosciute dagli altri, in modo che anche gli altri creditori possano dire la loro sulla rettifica effettuata. In tal modo la comunicazione ai sensi del comma 1, con la fissazione di un nuovo termine per eventuali osservazioni, ha la funzione esclusiva di consentire la replica da parte degli soggetti interessati, sulla questione che è stata oggetto di esame e non di riaprire i termini per nuove osservazioni in precedenza non sollevate.
      Seguendo questa linea nel nuovo termine concesso, se non arrivano ulteriori osservazioni riguardanti la questione già esaminata, il liquidatore approva lo stato passivo, e questo dovrebbe essere il suo caso, ove le nuove contestazioni attengono a dun rapporto diverso da quello già oggetto di esame. Altrimenti, presumibilmente (questo campo è tutto da esplorare), il liquidatore non potrà più fare altre correzioni in quanto evidentemente le iniziali contestazioni non sono superabili, per cui, a norma del comma quarto dell'art. 14 octies, dovrà rimettere gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo.
      Zucchetti SG srl