Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

immobile oggetto di esecuzione come unico bene del debitore

  • Francesco Ballardini

    Ferrara
    23/03/2018 10:24

    immobile oggetto di esecuzione come unico bene del debitore

    Sono un OCC nominato dal Tribunale
    il procedimento richiesto dal debitore è la liquidazione
    unico bene del debitore è un immobile sottoposto ad esecuzione, già messo in vendita, con primo esperimento andato deserto e secondo esperimento già fissato.
    La legge 3/2012 non sembra porre ostacoli all'ammissibilità della procedura di liquidazione in questi casi, alcuni giudici (credo si tratti di un'opinione minoritaria) ritengono tuttavia di non ammetterla in quanto non sarebbe di utilità per i creditori - che anzi subirebbero unicamente un aumento di spese da porre in prededuzione - e l'unico vero vantaggio sarebbe per il debitore che potrebbe beneficiare dell'esdebitazione.
    Mi piacerebbe conoscere la Vostra opinione al riguardo: ritenete ammissibile un procedimento di liquidazione del patrimonio quando l'unico bene da liquidare è un immobile già sottoposto ad esecuzione forzata?
    Grazie
    Francesco Ballardini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/03/2018 19:41

      RE: immobile oggetto di esecuzione come unico bene del debitore

      Noi pensiamo di si perché l'esecuzione individuale giova soltanto al creditore procedente e a quelli intervenuti, nel mentre la liquidazione ex art. 14ter l. n. 3 del 2012 giova atutti i creditori. Se, infatti, si accede alla procedura di liquidazione, l'art. 14 quinquies, co. 2 lett. b), stabilisce che "il giudice dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore", come sostanzialmente nel fallimento, anche se qui il divieto di dette azioni non opera automaticamente ma è necessario un provvedimento del giudice.
      Tale divieto comporta che la vendita venga eseguita dal liquidatore a norma dell'art. 14 nonies e che il ricavato della vendita vada distribuito tra i creditori ammessi al passivo, secondo le regole del concorso, e non solo tra quelli che partecipavano all'esecuzione; da qui la possibilità, a nostro avviso, di aprire la procedura anche se l'unico bene è costituito da un immobile già pignorato da qualche creditore.
      Zucchetti SG srl

      • Francesco Ballardini

        Ferrara
        26/03/2018 11:10

        RE: RE: immobile oggetto di esecuzione come unico bene del debitore

        Grazie per la tempestività della risposta.
        Certamente può capitare che i creditori del concorso e quelli dell'esecuzione immobiliare differiscano, ma di solito questo non avviene, infatti nella stragrande maggioranza dei casi i creditori dell'esecuzione dispongono di prelazioni ipotecarie sull'immobile, che prevalgono anche in caso di concorso e allora vi è perfetta coincidenza tra i creditori che vengono soddifatti nell'una o nell'altra procedura.
        L'obiezione di alcuni giudici parte proprio da questo: che nell'ipotesi di cui sopra gli unici creditori che vengono soddifatti oltre quelli che verrebbero comunque soddisfatti nell'esecuzione immobiliare, sono l'OCC, il liquidatore e (secondo l'opinione preferibile) il professionista di riferimento del debitore, i quali tutti dispongono di crediti in prededuzione.
        A mio avviso per superare questo tipo di obiezioni occorre porre l'accento sullo scopo ultimo della norma, che è l'esdebitazione, e sul fatto che se pure per arrivare all'esdebitazione sono necessarie delle spese da pore in prededuzione, questo non può essere d'ostacolo alla piena ammissibilità della procedura.
        Siete d'accordo?
        Grazie ancora.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          26/03/2018 20:56

          RE: RE: RE: immobile oggetto di esecuzione come unico bene del debitore

          Conosciamo l'obiezione da lei riproposta, ma questa non può essere generalizzata potendo anche accader che residui qualcosa dopo la soddisfazione del creditore esecutante; comunque è vero e dirimente l'argomento ulteriore che la normativa sul sovraindebitamento é stata introdotta allo scopo di consentire a soggetti non fallibili che si trovavano in una situazione di insolvenza di disporre di una procedura che portasse alla esdebitazione- che l'imprenditore fallibile poteva ottenere- che permettesse, cioè, a certe condizioni, la la cancellazione dei debiti al fine di ripartire di nuovo ( fresh start ), senza restare schiacciati dal carico dell'indebitamento preesistente. Tutto questo viene negato nel caso non si permetta al debitore l'accesso alla procedura di liquidazione per il fatto che l'unico bene è già pignorato, perché se anche il ricavato da questo bene è assorbito dal credito del procedente, il debitore rimane obbligato nei confronti di quel creditore per il residuo non soddisfatto e verso tutti gli altri creditori anche con il patrimonio futuro.
          Zucchetti SG srl
          • Raffaella Santinelli

            SAN SEVERINO MARCHE (MC)
            30/03/2018 11:06

            RE: RE: RE: RE: immobile oggetto di esecuzione come unico bene del debitore

            Mi inserisco nella Vs discussione per sottoporre alla Vs attenzione un dubbio che situazioni analoghe a quella prospettata (crisi da sovraindebitamento con un unico bene del debitore rappresentato da immobile già oggetto di esecuzione) mi hanno fatto sorgere: non mi è chiaro, infatti, come, nel caso di specie, l'accesso alla liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n.3/2012 si concili con l'art. 14 duodecies comma 2° L. n.3/2012: "I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti".
            Mi spiego meglio: tutte le spese di tipo generico non strettamente connesse alla vendita dell'immobile che la procedura di sovraindebitamento dovrà affrontare (sto pensando alle spese relative all'Organismo, al Gestore, allo Stimatore, all'eventuale Professionista che abbia assistito il Debitore nella presentazione del piano, le spese generiche per le comunicazioni ai creditori e via di seguito …) avranno natura prededucibili, ma come potranno essere soddisfatte sulla base dell'esclusione indicata al secondo comma dell'art. 14 duodecies L. n.3/2012?
            RingraziandoVi anticipatamente per i Vs sempre preziosi contributi, resto in attesa di una Vs risposta.
            Cordialità
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              09/04/2018 20:13

              RE: RE: RE: RE: RE: immobile oggetto di esecuzione come unico bene del debitore

              La sua obiezione è molto pertinente, ma il fatto è che la legge n. 3 del 2012 è molto lacunosa. In effetti il secondo comma dell'art. 14 duodecies (come il comma 4bis dell'art. 13 per gli accordi e i piani) riproduce il secondo comma dell'art. 111bis l.f., solo che questa ultima norma è temperata nel fallimento dal terzo comma dell'art. 11ter nel senso che le spese relative alla procedura devono essere sopportate anche dai beni gravati da pegno e ipoteca per intero (se si tratta di spese specifiche a quel bene) o in via proporzionale (se si tratta di spese generali), nel mentre gli stessi beni non contribuiscono al pagamento degli altri crediti prededucibili nati nel corso della procedura. Pur in mancanza di una norma come quella del terzo comma dell'art. 111ter, a noi pare che anche nella liquidazione da sovraindebitamento bisogna fare la distinzione tra spese della procedura- specifiche e generali- e altre prededuzioni, riferendo, quindi, la norma di cui al secondo comma dell'art. 14 duodecies legge n. 3/2012 solo a queste ultime; altrimenti neanche le spese specifiche relative ad un bene immobile ipotecato (una stima, una visura catastale, ecc.) potrebbe essere pagata in mancanza di altri beni..
              Zucchetti Sg srl
              • Giovanna Stefanelli

                Ferrara
                19/06/2018 15:54

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: immobile oggetto di esecuzione come unico bene del debitore

                Essendo l'art. 14 duodecies riferito ai "crediti posteriori", ovvero quelli con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'art. 14 quinquies , comma 2 lett. c) e d), non è che il credito vantato dall'OCC, essendo questo sicuramente anteriore all'esecuzione della pubblicità non ricade nell'esclusione di cui al secondo comma? A prescindere da quanto giustamente da voi rilevato sopra?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  20/06/2018 20:31

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: immobile oggetto di esecuzione come unico bene del debitore

                  No, perché il secondo comma dell'art. 14-duodecies non fa riferimento ai crediti con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione… (nel qual caso comunque il credito dell'OCC potrebbe essere considerato posteriore in ragione del momento della liquidazione), ma riprende la formula di cui al secondo comma dell'art. 111l.f., attribuendo la prededuzione ai "crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione", ove la funzionalità ingloba anche le prestazioni antecedenti l'apertura della procedura se strumentali alla stessa, come appunto ormai pacificamente si ritiene nel concordato (dal credito dell'attestatore ai crediti dei professionisti che hanno collaborato alla presentazione della domanda di concordato ecc.).
                  Zucchetti Sg srl