Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Piano del consumatore - Trattamento mutuo ipotecario

  • Roberto D'Eramo

    Pescara
    03/04/2022 00:58

    Piano del consumatore - Trattamento mutuo ipotecario

    Nell'ambito di un piano del consumatore è presente un mutuo ipotecario. Si pongono i seguenti quesiti:
    - si chiede conferma che il debito da considerare quale oggetto della proposta sia costituito, alla data della proposta, dalla sola sorte capitale e non già anche dagli interessi futuri riportati nel piano di ammortamento, dal momento che devono ancora manifestarsi;
    - è ammissibile la proposta che preveda il rimborso i) di una quota del debito in sorte capitale (come risultante alla data della proposta) in un arco temporale di 5 anni (con quote di capitale a rimborso diverse da quelle dell'originario piano di ammortamento) e ii) del residuo debito con una maxirata al termine del 5 anni? In altri termini, è possibile alterare il piano di ammortamento originario in base alle esigenze? Si consideri che l'alternativa liquidatoria non è migliorativa rispetto alla proposta appena prospettata
    - in tal caso, sarà necessario (e sufficiente) corrispondere gli interessi legali nei 5 anni o dovranno essere corrisposti gli interessi convenzionali, eventualmente ricalcolati?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/04/2022 18:41

      RE: Piano del consumatore - Trattamento mutuo ipotecario

      La proposta da lei prospettata non ci sembra fattibile, ma la complessità della situazione e l'incertezza che ancora regna in materia, impongono alcuni chiarimenti.
      I punti di partenza sono dati da due considerazioni: a-il debito ipotecario non integra un rapporto pendente ma un debito (o un credito se visto dall'altra parte); b-trattandosi di un credito lo stesso si intende scaduto alla data di deposito della domanda (c.d. principio della cristallizzazione del passivo) in applicazione analogica dell'art. 55, comma 2, l. fall., ormai comunemente ammessa dopo l'intervento di Cass. 3 luglio 2019 n.17834, nonostante qualche voce contraria.
      Anche il credito ipotecario di cui lei parla quindi dovrebbe ritenersi scaduto e il debitore dovrebbe trattare lo stesso come credito preferenziale soggetto alla moratoria annuale di cui al comma quarto della l. n. 3 del 2012, limite temporale che, con riferimento al piano del consumatore la S. Corte n. 27544/2019. richiamando il principio espresso dalla sentenza n. 17834/2019, ha ritenuto che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dalla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del
      consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore. In tal modo la dilazione poteva anche coincidere con il piano di ammortamento originario in modo da poertare al mantenimento dell'immobile ipotecato, per lo più la casa di abitazione.
      Successivamente a queste decisioni 8ed altre nello stesso senso) è intervenuto il d.l. n. 137 del 2020, convertito nella l. n. 176 del 2020, che ha introdotto significative novità in questa materia. In particolare, per quanto qui interessa, il comma 1 ter dell'art. 8, per il quale "La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data". Si ammette, quindi legislativamente che in una procedura di sovraindebitamento possa essere mantenuto in essere il rapporto obbligatorio di mutuo ipotecario da parte del consumatore purchè l'ipoteca attenga alla sua abitazione principale; in tal caso la possibilità di adempiere regolarmente al pagamento delle rate del mutuo ipotecario viene ulteriormente limitata a due sole ipotesi: o che il consumatore, alla data del deposito della proposta, non sia in alcun caso in arretrato con il pagamento delle rate oppure che in sede di deposito della proposta, il consumatore faccia specifica istanza, che deve essere accolta dal giudice, di pagare l'arretrato scaduto alla data di deposito della proposta. I primi commentatori di questa nuova disposizione hanno giustamente interpretato questa seconda condizione non come pagamento integrale dell'arretrato, altrimenti la norma potrebbe raramente trovare applicazione, ma come possibilità di dilazione il pagamento dell'arretrato continuando a corrispondere le rate alle scadenze.
      Entro questi limiti può, quindi, muoversi il consumatore
      Zucchetti Sg srl
      • Roberto D'Eramo

        Pescara
        04/04/2022 20:58

        RE: RE: Piano del consumatore - Trattamento mutuo ipotecario

        Provo a riformulare il quesito in altri termini perché non mi sono molto chiare le implicazioni generali della risposta dal tenore della quale sembra che il rispetto dell'originario piano di ammortamento del mutuo ipotecario sia un'ipotesi residuale rispetto ad una normalità consistente nella possibilità di alterarlo piuttosto che il contrario. La mia convinzione era invece nel senso che l'alterazione del piano di ammortamento originario fosse possibile nel caso in cui essa fosse funzionale alla proposizione di un'alternativa migliore di quella liquidatoria. Nel piano che mi viene prospettato l'alternativa consistente nella liquidazione del bene su cui insiste l'ipoteca è sufficiente per rimborsare il credito ipotecario ed è quindi, in un qualche modo, comunque l'alternativa migliore per l'ipotecario (a differenza di quanto affermato nella domanda iniziale). Allo stesso modo, l'indebitato potrebbe proporre un'alternativa (il piano appunto) ugualmente soddisfacente per l'ipotecario ma a condizione di anticipare la durata dell'ammortamento (evitando quindi anche la corresponsione degli interessi sì previsti a piano, ma ancora di là da maturarsi). In tal modo potrebbe falcidiare i creditori chirografari ma in una misura, però, non inferiore rispetto al residuo su cui potrebbero rivalersi in caso di liquidazione, rendendo, in definitiva, il piano più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. E' questa soluzione non fattibile? (si è a conoscenza del fatto che il confronto con l'alternativa liquidatoria non sia più richiesto nel piano del consumatore)
        Grazie mille
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/04/2022 19:27

          RE: RE: RE: Piano del consumatore - Trattamento mutuo ipotecario

          Il problema è capire cosa vuol fare il sovraindebitato consumatore e, principalmente, se intende liquidare il bene gravato da ipoteca proponendo poi il pagamento del creditore ipotecario con la moratoria di cui al comma quarto dell'art. 8 oppure mantenere il bene. Entrambe le soluzioni si riallacciano alle due premesse che avevamo fatto nella risposta che precede e cioè che a-il debito ipotecario non integra un rapporto pendente ma un debito (o un credito se visto dall'altra parte); b-trattandosi di un credito lo stesso si intende scaduto alla data di deposito della domanda (c.d. principio della cristallizzazione del passivo) in applicazione analogica dell'art. 55, comma 2, l. fall. In proposito ci eravamo limitati a citare Cass. 3 luglio 2019 n.17834, che in un passo della motivazione sottolinea che, "sebbene la L. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo alla L. Fall., art. 55, comma 2, resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile".
          Muovendo da queste premesse, il credito ipotecario, come quelli chirografari, si intende scaduto e pertanto rientra tra i crediti privilegiati da soddisfare quale credito preferenziale per cui il debitore, s enon dispone di altre risorse deve proporre un piano che preveda la liquidazione del bene e che, per pagare in modo non integrale il creditore ipotecario, deve passare attraverso l'attestazione di cui al comma 1 dell'art. 7 l. n. 3 del 2012 e, quanto al tempo di soddisfazione attraverso la previsione del comma 4 dell'art. 8. Abbiamo ricordato che in tal caso Cass. 28/10/2019, n.27544 (riprendendo quanto già affermato in tema di accordo e adattandolo al piano del consumatore) ha statuito che anche nel piano del consumatore "è ammissibile la dilazione del pagamento dei privilegiati anche oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4 della legge n. 3 del 2012, a prescindere dalla continuità aziendale; in tale evenienza i creditori prelatizi hanno diritto di voto, rapportato alla perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono soddisfatti e, con riferimento ai piani del consumatore, ad essi deve essere concessa la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore" (nella specie il piano prevedeva il pagamento del creditore fondiario nel termine di sedici e di dodici anni dall'omologa).
          Al di là della difficoltà a conciliare l'assunzione del parere dei creditori in una procedura che non prevede che i creditori si esprimano in merito alla piano, sta di fatto che questa era, o comunque è diventata, la via liquidatoria per risolvere la crisi, giacchè con la normativa introdotta nel 2020, proprio allo scopo di permettere al debitore il mantenimento dell'immobile, è diventato possibile, senza bisogno di nuova contrattazione con il creditore, proporre il mantenimento del piano di ammortamento iniziale alle condizioni di cui al comma 1ter dell'art. 8, che abbiamo riportato nella precedente risposta.
          Le condizioni indicate dalla nuova norma appena citata costituiscono, a nostro avviso, l'unico modo per mantenere le scadenze precedenti e conservare il bene ipotecato; se non si segue questa via, il debitore, come detto in precedenza, deve probabilmente liquidare il bene, visto che il procedimento per l'omologa del piano presuppone il rispetto dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 e l'assenza di atti di frode.
          Essendo questo il quadro generale in cui inserire la vicenda da lei rappresentata, non è possibile indicare esaminare i particolari della proposta sulla base di conoscenza genreca dei fatti e senza una prioritaria scelta della via che si intende seguire.
          Zucchetti SG srl