Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

INFRUTTUOSITA' PROCEDURA ESECUTIVA LIQUIDAZIONE SPESE

  • Marcello Carone

    TARANTO
    24/10/2018 11:16

    INFRUTTUOSITA' PROCEDURA ESECUTIVA LIQUIDAZIONE SPESE

    Buongiorno, in una procedura di accordo da sovraindebitamento l'avvocato per conto del creditore invia lettera di precisazione del credito dove vengono rendicontate le spese lite e giudiziarie di due precetti perenti per decorso del termine e di un terzo precetto che si è perfezionato con il pignoramento mobiliare presso terzi infruttuoso tutti riferiti allo stesso credito. Le spese lite e giudiziarie derivanti da questi procedimenti perenti e infruttuosi anche se anticipati dal creditore non sono liquidate dal giudice quindi non possono essere richieste al debitore e non rientrano nella formazione della massa debitoria. è corretta secondo voi questa interpretazione?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/10/2018 19:46

      RE: INFRUTTUOSITA' PROCEDURA ESECUTIVA LIQUIDAZIONE SPESE

      In parte, nel senso che la mancata liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione non è rilevante, potendo il credito essere quantificato nell'ambito della procedura di sovraindebitamento. Il problema è se dette spese sono dovute e, in caso positivo quale è la loro collocazione.
      Sicuramente non sono dovute le spese per i due precetti perenti, dato che essi sono divenuti inefficaci per il fatto che il creditore non ha iniziato l'esecuzione nei 90 giorni indicati dall'art. 481 cpc.
      Per quanto riguarda le spese del precetto seguito da pignoramento negativo, queste sono dovute in quanto sostenute dal creditore per la realizzazione del credito, tuttavia quelle relative al precetto non godono del privilegio di cui all'art. 2755 c.c. per definizione in quanto l'esecuzione (cui la norma si riferisce) inizia con il pignoramento e non con il precetto; neanche quelle relative al pignoramento godono del privilegio in quanto un pignoramento negativo non può considerarsi atto compiuto nell'interesse dei creditori, come la norma citata richiede per la concessione del privilegio, sicchè il credito per precetto e pignoramento negativo può essere riconosciuto 8se documentato) , ma in chirografo.
      Zucchetti Sg srl