Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Piano del consumatore - collocazione spese legali in privilegio o chirografo

  • Francesco Conteddu

    Cagliari
    26/02/2021 17:50

    Piano del consumatore - collocazione spese legali in privilegio o chirografo

    Buonasera,
    nell'ambito della stesura di un piano del consumatore, con riferimento a una posizione creditoria, dovrei procedere con l'inquadramento, in privilegio o chirografo, delle spese legali liquidate in una sentenza esecutiva, nel successivo atto di precetto e, in ultimo, nel pignoramento presso terzi.
    Premetto che il credito originario è privilegiato (prestazioni professionista per gli ultimi due anni) e nella sentenza di cui sopra la controparte (sovraindebitata) è stata condannata anche al pagamento delle suddette spese legali.
    A seguito dell'ordinanza esecutiva, il creditore ha notificato atto di precetto alla sovraindebitata, con richiesta anche del pagamento delle spese legali relative all'atto di precetto, al quale ha fatto seguito un pignoramento presso terzi, la cui udienza non è ancora stata tenuta.
    Personalmente procederei con il seguente inquadramento:
    1-spese legali liquidate nella sentenza esecutiva in chirografo;
    2-spese legali atto di precetto in chirografo;
    3-spese legali procedura esecutiva (pignoramento) da non inserire in quanto non si è ancora tenuta l'udienza.
    Resto in attesa del Vostro sempre puntuale riscontro.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/02/2021 19:48

      RE: Piano del consumatore - collocazione spese legali in privilegio o chirografo

      Se abbiamo ben capito, un legale ha proceduto giudiziariamente per ottenere il pagamento delle proprie prestazioni; se è così è corretto quanto sub 1 perché, sia che il legale abbia agito chiedendo un decreto ingiuntivo sia che abbia fatto ricorso al procedimento con rito sommario, comunque ha instaurato un procedimento di cognizione, le cui spese non sono assistite da alcun privilegio.
      Corretto quanto sub 2 in quanto il procedimento esecutivo inizia con il pignoramento enon con il precetto (art. 491 cpc).
      Sul punto 3 bisogna spendere qualche parola. Invero, con il decreto che dispone l'udienza il giudice può (ma è difficile che non lo faccia) disporre la sospensione delle procedure esecutive in corso fino alla definitività del provvedimento di omologazione (art. 12 bis, co. 2 l. n. 3 del 2012) e successivamente all'omologa i creditori, a orma del primo comma dell'art. 12ter non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali; è probabile pertanto che la prima udienza in questione non si terrà e che l'esecuzione non vada avanti, ma, nel frattempo, il pignoramento ha contribuito ad evitare che il terzo pagasse al debitore sovraindebitato e che la liquidità si "volatizzasse". da tanto seguirebbe il riconoscimento del privilegio ex art. 2755 c., ma è anche vero che si tratta di un privilegio speciale sul bene oggetto del pignoramento, e nel pignoramento del debito del terzo verso il proprio debitore, il pagamento determina la confusione del ricavato nel patrimonio dell'accipiens. Pertanto, anche se per motivi diversi, siamo d'accordo sull'ammissione in chirografo anche per questa voce che è tipica della previsione dell'art. 2755 c.c. e non riguarda quelle voci generiche di spese di giustizia per le quali il campo di applicazione è più ampio.
      Zucchetti
      • Francesco Conteddu

        Cagliari
        01/03/2021 17:03

        RE: RE: Piano del consumatore - collocazione spese legali in privilegio o chirografo

        Si avete capito bene e ringrazio per la risposta, di cui condivido i contenuti.
        Ne approfitto per chiedere un confronto su altri due dubbi:
        1) nella sentenza esecutiva vengono anche liquidati al professionista il pagamento degli interessi legali e delle spese esenti. Con riferimento a queste ultime, le classificherei come chirografarie, mentre con riferimento agli interessi idem in chirografo, in quanto non si tratta di interessi ex art. 2749 c.c. poiché non c'è una procedura concorsuale dichiarata.
        2) con riferimento al sub. 3 della mio primo quesito, nel caso in cui il piano del consumatore venga depositato prima dell'udienza sul pignoramento, le spese richieste dal professionista per la procedura esecutiva non possono ancora costituire massa passiva del sovraindebitato in quanto l'udienza sul pignoramento non si è ancora tenuta, per cui non c'è una pronuncia giudiziale del Giudice che le liquida, sarei dell'opinione di non inserirle. E' corretto?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          01/03/2021 19:55

          RE: RE: RE: Piano del consumatore - collocazione spese legali in privilegio o chirografo

          Corretto quanto al punto 1. L'art. 2749 c.c. regola il trattamento degli interessi generati dai crediti privilegiati, sicchè, se il credito per capitale è chirografario, la norma citata non trova applicazione. Inoltre, essendo il credito non garantito da privilegio (né da ipoteca o pegno), il decorso degli interessi è sospeso dal momento del deposito del piano del consumatore, giusto il disposto del comma 3-quater dell'art. 9 l. n. 3 del 2012 (che riprende il primo comma dell'art. 55 e l'ult. comma dell'art. 54 l. fall.).
          Quanto al punto 2, bisogna tenere conto del momento del pignoramento. Se questo è intervenuto prima del provvedimento di sospensione delle azioni esecutive, la relativa spesa va rimborsata in quanto il creditore ha esercitato un suo diritto legalmente; se il pignoramento è intervenuto quando il giudice aveva già disposto la sospensione, la relativa spesa non è dovuta in quanto l'atto di cui si chiede il rimborso non poteva essere attuato.
          Zucchetti SG srl
          • Francesco Conteddu

            Cagliari
            02/03/2021 17:46

            RE: RE: RE: RE: Piano del consumatore - collocazione spese legali in privilegio o chirografo

            Grazie del riscontro. Un'ultima precisazione sul punto 1.
            Il credito per capitale l'ho trattato come credito privilegiato in quanto trattasi di prestazioni professionali degli ultimi due anni di rapporto tra il professionista-creditore e il sovraindebitato, ex art. 2751 bis c.c., mentre, come evidenziato nelle precedenti risposte, ho inquadrato come chirografarie le spese legali liquidate in sentenza nonché gli interessi legali e le spese esenti. E' corretto?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              02/03/2021 19:56

              RE: RE: RE: RE: RE: Piano del consumatore - collocazione spese legali in privilegio o chirografo

              Corretto.
              Zucchetti SG srl
              • Francesco Conteddu

                Cagliari
                15/05/2021 12:58

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Piano del consumatore - collocazione spese legali in privilegio o chirografo

                Buongiorno,
                mi riaggancio a questa discussione per chiedere il riferimento specifico a qualche sentenza (anche Cassazione), in merito al riconoscimento in chirografo delle spese legali inerenti il giudizio di cognizione.
                Ringrazio per la consueta disponibilità.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  17/05/2021 19:39

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Piano del consumatore - collocazione spese legali in privilegio o chirografo

                  Non sappiamo se esistono sentenze sul punto ed è inutile fare una ricerca perché la questione è molto semplice: i privilegi sono concessi dalla legge in ragione della causa del credito (art. 2745 c.,c.), per cui è necessaria una norma che attribuisca il privilegio non esistendo privilegi volontari o convenzionalmente "creati" dalle parti, come invece può accadere con l'ipoteca. Orbene l'art. 2755 c.c. dispone che "I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi" ed analoga norma detta l'art. 2770 c.c. quando gli atto conservativi o espropriativi hanno ad oggetto beni immobili; eguale norma non esiste per le spese di giustizia sostenute per i giudizi di cognizione, che di conseguenza vanno collocate al chirografo.
                  Peraltro questa differenza di trattamento tra le spese di un giudizio esecutivo ed di uno di cognizione è facilmente spiegabile; il giudizio di cognizione ha lo scopo di acquisire un titolo che, nell'interesse esclusivo di chi lo promuove, accerti (in senso lato) un suo diritto, nel mentre il giudizio esecutivo, bloccando con il pignoramento la libera disponibilità del debitore di disporre (vendere, donare, dare in godimento, dare in garanzia. ecc.) del bene pignorato, porta un vantaggio a tutti i creditori che riescono a continuare a contare sul bene per la realizzazione dei loro crediti (il danaro, prezzo di una eventuale vendita, sarebbe molto più volatile e difficilmente rintracciabile). Ed infatti sia l'art. 2755 che l'art. 2770 c.c. richiedono espressamente che l'esecuzione si sia risolta nell'interesse dei creditori, tanto che alla luce di tanto il privilegio viene negato, ad esempio, in caso di pignoramento negativo o di secondo pignoramento, proprio perché in questi casoi, nessun vantaggio è stato apportato alla massa dei creditori.
                  Zucchetti Sg srl