Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

COMPENSI GESTORE E LIQUIDATORE

  • Giuseppe Gentile

    Chiavenna (SO)
    28/10/2018 12:37

    COMPENSI GESTORE E LIQUIDATORE

    Buongiorno.
    Nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, sto predisponendo con l'OCC il preventivo per far conoscere all'Istante i costi della procedura. Chiedo se sono corrette le seguenti interpretazioni:
    1)In tale fase, il preventivo rilasciato dall'OCC riguarda SOLTANTO i costi (indicati, in base all'attivo/passivo disponibile stimati, in 20.000 € a titolo di esempio), relativi all'aiuto per la stesura e la relazione particolareggiata del piano, che verranno in seguito incassati secondo la tempistica specificata nel preventivo stesso. In caso di successione di più Gestori, il compenso dei 20.000, essendo unico, dovrà essere suddiviso tra gli stessi in base al criterio della proporzionalità;
    2) Il Gestore della crisi non dà la disponibilità a ricoprire la successiva funzione di liquidatore del patrimonio. Il Giudice Delegato, nomina un liquidatore terzo. Nulla dicendo in tema di compenso, esso verrà liquidato secondo i criteri del DM 202/2014 e costituisce una spesa in prededuzione. In caso di successione di più Liquidatori, il compenso da D.M., essendo unico, dovrà essere suddiviso tra gli stessi in base al criterio della proporzionalità;
    3) Il Gestore della crisi dà la disponibilità a ricoprire la successiva funzione di liquidatore del patrimonio, confermata dal Giudice Delegato che lo nomina. Il compenso di liquidazione, IN AGGIUNTA al primo compenso come Gestore, verrà liquidato secondo i criteri del DM 202/2014 e costituisce una spesa in prededuzione. In caso di successione tra l'iniziale Gestore/Liquidatore e il successivo Liquidatore, il compenso aggiuntivo (e soltanto questo), essendo unico, dovrà essere suddiviso tra gli stessi in base al criterio della proporzionalità.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/10/2018 11:58

      RE: COMPENSI GESTORE E LIQUIDATORE

      I gestori della crisi sono, secondo la definizione data dalla lett. f) dell'art. 2 del d.m. n. 202 del 2014, i professionisti che, nell'ambito di ciascun Organismo di Composizione della Crisi, sono individuati per svolgere, individualmente o collegialmente, le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.
      Lo stesso decreto, che negli articoli successivi (da art. 14) tratta dei compensi nella varie procedure di sovra indebitamento, fa esclusivo riferimento all'Organismo di composizione della crisi, che è quindi l'unico legittimato a chiedere ed ottenere il compenso, che "comprende l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa". Una parte poi di questo compenso va attribuita al gestore e secondo il vigente regolamento dell'PCC, art. 11, co. 6, "I compensi, come sopra determinati e che dovranno essere corrisposti esclusivamente all'Organismo, verranno ripartiti per il 65% a favore del Gestore della crisi e per il 35% a favore dell'Organismo".
      Le disposizioni e i criteri dettati dal d.m. n. 202 del 2014 per la determinazione del compenso dell'OCC si applicano in via sostituiva, ossia, come precisa il primo comma dell'art. 14, "in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato", sicchè in presenza di un accordo, è questo che costituisce la fonte del compenso per l'attività svolta. A sua volta l'art. 17 stabilisce che "Quando nello stesso incarico si sono succeduti piu' organismi, il compenso unico e' determinato secondo le disposizioni del presente capo ed e' ripartito secondo criteri di proporzionalita'". A questo punto sorge un problema di come conciliare l'accordo raggiunto dal primo OCC con il compenso spettante a al secondo; e qui ogni soluzione è buona in quanto bisogna fare riferimento al caso concreto, a cosa è stato convenuto nel primo accordo, se questo può essere rtenuto adempiuto ecc.
      Per la procedura di liquidazione riteniamo che non sussista impedimento a che venga nominato liquidatore il precedente gestore della crisi, sempre che abbia i requisiti di cui all'art. 28 l.fall. posto che l'art. 14 quinquies legge n. 3 del 2012 prevede che il tribunale nomina un liquidatore da individuaresi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 legge fall.; le cause di incompatibilità previste da tale norma (il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento)non ricorrono per il fatto che il professionista abbia svolto in precedenza le funzioni di gestore della crisi.
      Il liquidatore ha diritto al suo compenso a norma dell'art. 18 del citato d.m. del 2014.
      Zucchetti SG srl .