Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Prededuzione compenso Advisor nelle procedure di Sovraindebitamento alla luce dell'Art. 6 del Codice della Crisi d'Impre...

  • Nicola Bussoni

    Parma
    02/11/2021 09:35

    Prededuzione compenso Advisor nelle procedure di Sovraindebitamento alla luce dell'Art. 6 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

    Egregi,
    con la presente per chiedere un cortese parere in merito al compenso dell'Advisor Tecnico nelle procedure previste dall'attuale L. 3/2012. Attualmente consolidata giurisprudenza ritiene prededucibile il compenso dell'Advisor tecnico del debitore/consumatore.
    Una volta però entrato in vigore il Codice della Crisi, la prededuzione verrà regolata dall'art. 6 del codice stesso. Alla luce di questo vi chiedo se il compenso dell'Advisor Tecnico potrà essere considerato prededucibile anche nelle procedure depositate dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/11/2021 18:45

      RE: Prededuzione compenso Advisor nelle procedure di Sovraindebitamento alla luce dell'Art. 6 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

      In base all'art. 6 del CCII il credito in questione non godrà della prededuzione in quanto tale norma ha abbandonato il criterio generale di cui al secondo comma dell'art. 111 l. fall., che attribuisce la prededuzione ai crediti sorti in occasione o in funzione di una procedura esecutiva, per riservala ai soli crediti espressamente qualificati come prededucibili dalla legge e alle altre ipotesi contemplate nell'art. 6. Questa norma per quanto riguarda i crediti collegati alle procedure di crisi da sovraindebitamento riconosce, nella lett. a) la prededuzione ai soli crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
      Ad ogni modo non vediamo come questa questione possa interessarla dal momento che, a norma del secondo comma dell'art. 390 CCII le procedure di sovraindebitamento pendenti alla data di entrata in vigore del CCII (ora rinviata al 5 maggio 2022) sono definite secondo le disposizioni della legge 27 gennaio2012, n. 3.
      Zucchetti SG srl
      • Nicola Bussoni

        Parma
        03/11/2021 16:37

        RE: RE: Prededuzione compenso Advisor nelle procedure di Sovraindebitamento alla luce dell'Art. 6 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

        Grazie per il cortese riscontro. Nello specifico della Liquidazione Controllata da Sovraindebitamento, come vengono trattati i crediti degli advisor e dei professionisti che hanno assistito il debitore in tutte quelle attività propedeutiche all'accesso alla procedura? A tal proposito l'art. 277 del CCII prevede che " I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti". A mio parere si tratta di un richiamo all'art. 111 l.fall e pertanto anche il credito dell'advisor dovrebbe essere soddisfatto in prededuzione.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          03/11/2021 20:23

          RE: RE: RE: Prededuzione compenso Advisor nelle procedure di Sovraindebitamento alla luce dell'Art. 6 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

          Il nuovo codice della crisi non è ancora entrato in vigore e quindi, sebbene oggetto di studio da parte di tutti gli operatori del settore, non è ancora sviscerato nei suoi particolari. Nella precedente risposta abbiamo preso in esame la lett. a) del primo comma della'rt. 6 che limita la prededuzione all'OCC, ma principalmente supera i concetti di occasionalità e funzionalità, che rientrano indirettamente solo allo scopo di delimitare l'ambito di operatività della prededuzione, in quanto questa è concessa ai crediti espressamente qualificati tali dalla legge e alle fattispecie elencate nell'art. 6.
          In questo nuovo sistema, il concetto di funzionalità ritorna in alcune previsioni, come in quelle delle lett. b) e c) del comma 1, dell'art. 6 quando si attribuisce la prededuzione, seppur nei limiti del 75% del credito accertato, ai crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive e ai crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonchè del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, ma, in tal modo, la funzionalità tout court è completamente scomparsa e ritorna solo quale elemento per individuare quella parte dell'attività di alcuni professionisti meritevole di tutela prededucibile. Egualmente la occasionalità è presente nella lett. d), ove si parla dei crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ma anche qui l'occasionalità non è più posta come criterio generale, ma solo per segnare il perimetro cronologico entro il quale determinati crediti, in quanto indirizzati agli scopi indicati dalla norma, possono godere della prededucibilità, che viene, così, attribuita ai crediti elencati nella norma, unificati dalla duplice circostanza che siano sorti nel corso della procedura e derivino dalle attività elencate nella norma.
          In completa distonia con questi principi, si pone il secondo comma dell'art. 277 CCII che attribuisce la prededucibilità ai crediti sorti in occasione o in funzione della liqui-dazione, come fa l'attuale secondo comma dell'art. 111 l. fall. , con esclusione della possibilità di soddisfacimento sul ricavato della liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca, per la parte destinata ai creditori garantiti, come fa il secondo comma dell'art. 111bis l. fall. In questo modo il legislatore, non si è limitato ad attribuire la prededucibilità ad alcuni crediti, ma ha riportato nella liquidazione controllata, corrispondente all'attuale liquidazione del patrimonio, il principio identificativo della prededucibilità , esistente nell'attuale legge fallimentare, ma abiurato dal codice della crisi.
          In futuro si vedrà se è possibile, e come, sanare questa aperta discrasia.
          Rimane comunque il dato temporale quanto alla sua attività, a meno che non stia pensando ad una procedura da aprire dopo il 15 maggio 2022.
          Zucchetti SG srl
          • Pardini Mirko

            Lucca
            06/07/2022 13:34

            RE: RE: RE: RE: Prededuzione compenso Advisor nelle procedure di Sovraindebitamento alla luce dell'Art. 6 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

            Buongiorno,
            sono liquidatore di una procedura legge 3/2012 - ex art. 14.ter.
            La massa attiva è costituita per la quasi totalità (99,25%) da somme ricavate da un'esecuzione immobiliare nella quale la liquidazione "subentra" ai sensi dell'art. 14.novies. Sull'immobile gravano più ipoteche e la massa attiva immobiliare non sarà sufficiente a soddisfare interamente l'ipotecario di II grado.
            Sono risultati ammessi al passivo l'avvocato ed il commercialista che hanno assistito il sovraindebitato nella domanda all'OCC e nel ricorso dal quale è derivata l'omologa.
            Naturalmente, deve essere soddisfatto l'Organismo di Composizione della Crisi in prededuzione.
            Devo procedere con il primo riparto parziale e, visto l'art. 111.bis 3° comma legge fallimentare, opererei in questo modo chiedendo a voi una conferma.
            a) OCC - Integrale pagamento attingendo a massa immobiliare;
            b) AVVOCATO - soddisfazione in prededuzione solo su altre masse diverse dall'immobiliare sopra descritta.
            c) Commercialista - soddisfazione in prededuzione solo su altre masse diverse dall'immobiliare sopra descritta.
            Ringrazio e saluto cordialmente
            • Nicola Bussoni

              Parma
              06/07/2022 13:46

              RE: RE: RE: RE: RE: Prededuzione compenso Advisor nelle procedure di Sovraindebitamento alla luce dell'Art. 6 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

              Buongiorno, sulla base del recente provvedimento (11 aprile 2022) del Tribunale di Milano, nelle procedure da sovraindebitamento i creditori con prelazione reale devono cedere di fronte ai crediti prededucibili (OCC-Avvocato-Commercialista) per spese specifiche e generali pro quota.
              A mio parere non è corretto fare distinzione tra i creditori in prededuzione: OCC, Avvocato e Commercialista dovrebbero trovare soddisfazione sulle stesse masse e nella stessa misura.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                06/07/2022 18:16

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Prededuzione compenso Advisor nelle procedure di Sovraindebitamento alla luce dell'Art. 6 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

                Come detto in altre occasioni, benchè il secondo comma dell'art. 14-duodecies l. n. 3 del 2012 richiami sostanzialmente la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 111 bis l. fall., non si può escludere l'applicazione del terzo comma dell'art. 111-ter l. fall. per quanto riguarda le spese della procedura e la loro distribuzione. Ci fa piacere vedere che il Tribunale Milano sia orientato nello stesso senso.
                Orbene secondo questa norma le spese generali vanno distribuite proporzionalmente sull'intera massa dei beni mobili e immobili; di conseguenza, poiché tutte le voci da lei indicate costituiscono spese di carattere generale, deve imputare le stesse proporzionalmente al ricavato mobiliare e a quello immobiliare, che, per la sua preponderanza subirà, ovviamente, la decurtazione maggiore.
                Zucchetti Sg srl