Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - SOLO REDDITI DERIVANTI DA STIPENDI

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    03/02/2020 08:58

    LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - SOLO REDDITI DERIVANTI DA STIPENDI

    Gent.mi,
    sono stato nominato OCC nell'ambito di una procedura di sovraindebitamento. I debitori intendono accedere alla liquidazione del patrimonio mettendo a disposizione solo i redditi futuri derivanti dallo stipendio.
    Secondo una pronuncia del Trib. di Matera del 24/07/2019, il debitore sovraindebitato può accedere alla procedura di liquidazione anche ove non vi sia un patrimonio da liquidare costituito da beni mobili e immobili, ma soltanto un reddito futuro costituito dallo stipendio o dai proventi della sua attività professionale.
    Mi chiedo, a questo punto, per quanto anni il debitore deve mettere a disposizione parte delle entrate derivanti dallo stipendio.
    In attesa di un vostro parere, ringrazio e porgo cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/02/2020 19:05

      RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - SOLO REDDITI DERIVANTI DA STIPENDI

      Sulla questione da lei posta si registrano, nel panorama della giurisprudenza di merito, orientamenti contrastanti.
      Vi è un approccio che dà rilievo particolare alla lettera dell'art. 14-ter, che sembrerebbe escludere che il debitore sovraindebitato possa accedere alla procedura senza un patrimonio da liquidare, ma contando solo su un reddito costituito dal proprio stipendio, posto che il comma 3 della citata norma consentirebbe al debitore di chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, e tale espressione, pur evidentemente ampia, non ricomprenderebbe i redditi del debitore. Essendo tali somme già liquide, perderebbe di senso anche la nomina di un professionista, ai sensi dell'art. 14-quinquies, chiamato a liquidare i redditi del debitore ad alienare i beni e a pagare i creditori; tali operazioni sarebbero superflue per somme già liquide e trasferibili (in tal senso, ex plurimis, Trib. Mantova 18.06.2018 n. 43).
      Di contro, si obietta che anche i redditi futuri sarebbero crediti e, quindi, rientrerebbero nella nozione di "beni" di cui all'art. 810 c.c. (tanto che in ambito esecutivo possono essere oggetto di assegnazione al creditore). Inoltre, il fatto che nel patrimonio da liquidare rientreranno anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura (art. 14-undecies), fa pensare che si voglia, a prescindere dal profilo qualitativo (e quindi, a maggior ragione se si tratta di crediti liquidi), far rientrare all'interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori. Si aggiunge che è possibile per l'imprenditore chiedere il proprio fallimento e così dare inizio alla relativa procedura concorsuale, anche se privo di beni; che l'art. 14 ter, legge n. 3/2012, prevede, al comma 6, che solamente alcuni dei crediti del sovra-indebitato siano esclusi dalla procedura di liquidazione sicchè i residui possono farvi parte; che l'art. 14 quinquies, comma 2, lett. d), stabilisce che il decreto di apertura sia trascritto laddove la liquidazione interessi beni immobili o mobili registrati, così indirettamente ammettendo la possibilità che essa possa afferire anche utilità non soggette a trascrizione; ecc. (Trib. Roma 29/04/2019, RG n. 6708/2019; Trib. Verona, 21/12/2018; Trib 1Milano 6/11/2017; ecc.).
      A noi sembra più convincente questo secondo orientamento in considerazione prevalentemente della ratio della disciplina normativa di riferimento, con la quale può ben esse re conciliata la lettera della legge, che è sufficientemente ampia nell'abbracciare, nel novero delle utilità dalla cui liquidazione possono attingersi le risorse da devolvere all'adempimento dei debiti, 'tutti i suoi beni' facenti capo al sovra-indebitato e, nella nozione giuridica di beni, come previsto dall'art. 810 c.c., vanno comprese 'le cose che possono formare oggetto di diritti'; orbene, sotto il profilo della responsabilità patrimoniale, ex art. 2740 c.c., tutti i beni suscettivi di apprezzamento economico costituiscono la garanzia per l'adempimento dei debiti passivamente gravanti sul loro titolare. Quanto alla ratio, è pacifico che la disciplina di cui alla L. 3/2012 è stata introdotta (anche) per dare la possibilità a individui economicamente differenti rispetto a quelli soggetti alle procedure concorsuali maggiori di provvedere, nei limiti della loro residue possibilità, al soddisfacimento dei propri creditori, al fine di dare a tali soggetti la possibilità di nuova una vita futura libera da debiti.
      Quanto alla durata, il programma dovrà mostrarsi idoneo ad assicurare "la ragionevole durata della procedura", la quale peraltro, giusta espressa disposizione di legge non può durare meno di quattro anni. Invero, l'art. 14-novies, comma 5, dispone che: "Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura"; l'art. 14-quinquies, comma 4, avverte che: "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda". Nessun'altra disposizione è dedicata alla chiusura della procedura, sicchè si deve fare riferimento alle modalità in concreto previste per la liquidazione del patrimonio. Pertanto, la procedura di liquidazione – al di là dei tempi minimi rigidamente prefigurati – può essere suscettibile di chiudersi anche oltre il quadriennio purchè in un tempo ritenuto ragionevole.
      Ovviamente è il giudice competente che decide sulla durata come sulla scelta della opzione di fondo da seguire, per cui è opportuno che si informi preventivamente se il hgiudice di riferimento ammetta la liquidazione con attivo costituito soltanto dalle future retribuzioni e quale sia per lui la ragionevole durata della procedura.
      Zucchetti SG srl