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Dichiarazione frazione anno ante fallimento di srl in liquidazione

  • Andrea Dalla Venezia

    BELLUNO
    22/05/2018 11:50

    Dichiarazione frazione anno ante fallimento di srl in liquidazione

    Una srl è stata posta in liquidazione volontaria nell'anno 2015 ed è fallita il 15/03/2018.
    Ai sensi dell'art 182 c.3 del TUIR il periodo dall'inizio della liquidazione alla chiusura della stessa, se di durata inferiore ai 5 anni, rappresenta un unico periodo d'imposta e le imposte annualmente liquidate sono a titolo provvisorio.
    Dando per assodato che il curatore debba esclusivamente presentare la dichiarazione del periodo 01/01/18 - 15/03/2018 e successivamente quella del maxi periodo fallimentare (da intendersi completamente autonomo?), si chiede se la dichiarazione del periodo 01/01/18 - 15/03/18 sia da intendersi come un periodo d'imposta autonomo rispetto ai precedenti anni di liquidazione o se il curatore sia tenuto a liquidare l'imposta dell'intero periodo di liquidazione volontaria.
    Ringrazio per le cortesi risposte che fornirete.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      24/05/2018 21:52

      RE: Dichiarazione frazione anno ante fallimento di srl in liquidazione

      Riteniamo che una lettura rigorosamente letterale dell'art. 182 T.U.I.R. citato nel quesito, e soprattutto il coordinamento con l'art. 5 del D.P.R. 322/98, portino a escludere che il Curatore debba porsi il problema delle imposte relative al periodo fra l'inizio della liquidazione e il fallimento.

      Per quanto riguarda l'art. 182, esso pone a carico del liquidatore determinare "il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione" ma, a parte che nè il T.U.I.R. nè il D.P.R. 322/98 pongono tale obbligo in capo al Curatore fallimentare, il fallimento non determina la chiusura della liquidazione, tanto che se alla chiusura della procedura la società tornasse in bonis, la liquidazione proseguirebbe.

      La materia è poi ancor più dettagliatamente disciplinata dall'art. 5 del D.P.R. 322/98, il quale al terzo comma stabilisce che "Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 [la messa in liquidazione]... sono presentate,... la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta" e quindi:
      - non si parla più di determinazione provvisoria del reddito delle annualità durante la liquidazione
      - viene utilizzato il termine "periodo d'imposta" e non "esercizio intermedio".

      E sempre l'art. 5 del D.P.R. 322/98 al quarto comma stabilisce che la prima dichiarazione che deve presentare il Curatore è quella "di cui al comma 1", e in tale primo comma si parla della "dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento" ovvero, per quanto riguarda il Curatore, la data del fallimento.

      E siccome quelli successivi all'apertura della liquidazione sono espressamente qualificati "periodi d'imposta" il Curatore dovrà presentare solo la dichiarazione relativa al periodo fra l'inizio del periodo d'imposta (annuale) in corso alla data del fallimento, e la data del fallimento.