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Versamento IVA mese precedente all'avvio dell'esercizio provvisorio

  • Giacomo Barbieri

    Bologna
    06/06/2019 10:38

    Versamento IVA mese precedente all'avvio dell'esercizio provvisorio

    Buongiorno,

    nell'immediatezza della dichiarazione di fallimento con contestuale esercizio provvisorio sto valutando l'obbligo o meno di liquidare e versare l'iva a debito relativa al mese di maggio entro il prossimo 16 giugno.
    Per completezza, il fallimento segue un concordato preventivo in continuità diretta ammesso il 14 febbraio 2019 e revocato ieri ex art. 173 lf.
    Trattandosi di importi molto rilevanti mi farebbe piacere un confronto

    Sto valutando se la consecuzione delle due procedure provochi la necessità di trattare anche i debiti per iva dell'ultimo mese come prededuzioni, facendo in sostanza retrocedere il periodo endofallimentare alla data di apertura del concordato. I mesi precedenti sono stati regolarmente pagati all'interno del concordato.

    Al di fuori della consecutio la mia conclusione sarebbe di non dover versare nulla.

    Direi che si tratti infatti di debiti iva sorti ante fallimento, che come tali andranno inseriti nella dichiarazione ex art. 74-bis, in quanto derivanti da fatture emesse dalla società, ancora in bonis, entro il 31/5.
    L'Agenzia delle Entrate dovrebbe quindi inserire anche questo importo nell'insinuazione al passivo.

    La circostanza della continuità aziendale non dovrebbe a mio avviso produrre alcun effetto "trascinamento" , mentre, d'altro canto, l'insorgenza del debito nel periodo di concordato potrebbe giustificarne l'esigibilità in prededuzione.

    Augurandomi di aver posto il quesito in maniera chiara e completa, porgo cordiali saluti,
    Giacomo Barbieri
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      19/06/2019 09:45

      RE: Versamento IVA mese precedente all'avvio dell'esercizio provvisorio

      Non siamo d'accordo sul comportamento ipotizzato nel quesito, dato che dalla consecutio discende a nostro avviso l'inquadramento del debito IVA sorto in corso di procedura come debito in prededuzione.

      Ciò premesso, ricordiamo che l'art. 111-bis, IV comma, l.fall., stabilisce che "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato"

      Di conseguenza ben può il Curatore non effettuare il versamento alla scadenza di Legge, se non è certo che l'attivo che realizzerà sarà sufficiente al pagamento di tutte le prededuzioni.

      Come abbiamo scritto in altri interventi su questo Forum, se invece tale condizione si verifichi, riteniamo che, dato il ruolo e la qualifica di pubblico ufficiale del Curatore, il "possono" della norma probabilmente divenga "devono", dato che si tratta di rispettare, se possibile, un termine di legge.

      Ma questa ultima è una considerazione nostra, non stabilita dalla legge, e può quindi certamente essere messa in discussione.