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IMU Immobile acquisito all'esito di revocatoria

  • Loredana Montanaro

    Roma
    23/02/2017 17:49

    IMU Immobile acquisito all'esito di revocatoria

    Buonasera,
    a seguito di azione in revocatoria, il Tribunale di Roma ha dichiarato non opponibile a fallimento atto di compravendita relativo a bene immobile (sentenza 20.2.2012).
    Il bene è risultato nel possesso di soggetto diverso all'acquirente (contratto locazione) per cui il fallimento ha dovuto intraprendere procedura per liberazione di immobile; lo sfratto è stato eseguito in data 23.3.2016. In date 17.11-5.12.2016 si è proceduto ad alienazione del bene a terzi.
    In generale dalla data di dichiarazione di fallimento il curatore diviene il nuovo soggetto dell'imposta IMU con conseguente suo obbligo di effettuare dichiarazione di avvio della procedura e versamento imposta.
    Nella fattispecie in esame l'obbligo dovrebbe sorgere successivamente dovendosi ritenere il curatore estraneo per il periodo compreso tra la data di acquisto da parte del soggetto convenuto in revocatoria e la data di effetto delle stessa revocatoria; a sostegno della tesi ho trovato pronuncia Comm. Trib. Reg. Milano sez. XXVIII 28/5/2010 n.103.
    Ebbene mi chiedo se sulla base del principio in detta sentenza - per cui l'accoglimento dell'azione revocatoria non determina alcun effetto restitutorio in favore del fallito nè alcun effetto traslativo in favore della massa dei creditori ma solo l'inefficacia dell'atto rispetto alla predetta massa - l'imposta IMU ed il relativo obbligo dichiarativo non debba restare a carico dell'acquirente.
    Ringrazio sin da ora per i pareri che vorrete fornirmi in merito al dubbio esposto.
    Buon lavoro
    Loredana Montanaro
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      19/03/2017 23:50

      RE: IMU Immobile acquisito all'esito di revocatoria

      Quanto prospettato nel quesito è corretto, sulla base della sentenza citata nonchè di altra, ancor più chiara e coerente.


      La sentenza citata nel quesito fissa con chiarezza il seguente principio: "la declaratoria di inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore che agisce in giudizio, derivante dall'azione revocatoria ... realizza l'inefficacia dell'atto dispositivo che risulta, pertanto, non opponibile al revocante, ma che ha efficacia verso le parti e gli altri creditori, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'acquisto dell'acquirente"

      Essa però successivamente prosegue in modo a nostro avviso contraddittorio, affermando che "L'acquirente, quale effettivo proprietario del bene, così come avrebbe o avrebbe potuto trattenere gli (eventuali) ricavi conseguiti (o che avrebbe potuto conseguire) nel periodo intercorrente dalla data di acquisto e fino alla data di effetto della revocatoria, deve (anche) tenere a suo carico, sempre per detto periodo, i relativi costi, fra cui vi deve intendersi compresa anche l'Ici".

      La contraddizione deriva proprio dalla precisazione, effettuata addirittura due volte, che l'ICI è a carico dell'acquirente solo per il periodo fra l'acquisto e la data di effetto della revocatoria: ma se la stessa non caduca l'acquisto, perchè l'ICI è dovuta dall'acquirente solo fino alla efficacia della revocatoria?

      La risposta riteniamo sia da cercare nell'oggetto della controversia, decisamente complessa, che riguardava le sanzioni per omessa dichiarazione relativa a un periodo di molto anteriore a quello nel quale è avvenuta la revocatoria: la questione è stata quindi trattata incidentalmente, e ciò che accadeva dopo la revocatoria era assolutamente irrilevante; comprensibile, quindi, che sul punto la Commissione si sia in qualche modo "distratta".


      Altrettanto chiara nell'enunciare il medesimo principio, e poi coerente nell'applicarlo, e la sentenza del Tribunale Cassino 15/07/2003 che chiaramente afferma: "In effetti, l'accoglimento dell'azione revocatoria determina soltanto l'inefficacia relativa, nei soli confronti della massa fallimentare, dell'atto impugnato, il quale rimane valido ed efficace tra le parti originarie e rispetto agli altri terzi (Cass., 11.9.1997, n. 8962, cit.). Dal momento che l'acquisto effettuato non viene meno a seguito della dichiarazione di revoca dell'atto, l'acquirente, quale effettivo proprietario del bene, deve sopportare, senza poterle insinuare al fallimento a titolo di crediti verso la massa, le spese notarili, e quelle riguardanti il pagamento delle imposte di acquisto e di quelle (come l'ICI) che hanno come presupposto la proprietà del bene medesimo".

      E a tale assunto aggiunge una corollario che ne precisa ancor meglio la portata: "In tema di revocatoria di atto di acquisto di un immobile, l'acquirente revocato può insinuare nel passivo del fallimento le spese affrontate per apportare vantaggi al bene (quali quelle relative al pagamento dell'oblazione del condono edilizio) e non anche quelle che non hanno determinato alcun miglioramento (quali quelle notarili e quelle riguardanti il pagamento di imposte, nella specie l'i.c.i.)."

      L'imposta quindi grava sull'acquirente colpito dalla revocatoria e rimane comunque a suo carico, non potendo essere in alcun modo addebitata alla procedura, nemmeno in valuta concorsuale.
      • Loredana Montanaro

        Roma
        21/03/2017 11:25

        RE: RE: IMU Immobile acquisito all'esito di revocatoria

        Ringrazio i Colleghi per avere confermato mia opinione fornendo ulteriore materiale a supporto della tesi e Fallcoweb per l'utile servizio messo a disposizione di tutti i Curatori.
        Buon lavoro.
        Loredana Montanaro
        • Santina Meli

          siracusa
          01/04/2019 17:45

          RE: RE: RE: IMU Immobile acquisito all'esito di revocatoria

          Buonasera, avrei bisogno di una delucidazione. Ho appreso alla massa fallimentare ai sensi dell'art. 64 co. 2 l.f. mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento un immobile che il fallito aveva donato nei due anni anteriori al fallimento. Ho di recente venduto l'immobile e mi è sorto il dubbio se il fallimento è tenuto al pagamento dell'imu. Sono, infatti, consapevole del fatto che nel caso di bene appreso alla massa a seguito di azione revocatoria l'imu gravi sul donatario che rimane sempre il proprietario dell'immobile, non comportando la revocatoria un effetto restitutorio, ma trattandosi nel mio caso di un'inefficacia cd automatica a seguito di trascrizione della sentenza di fallimento ex art. 64 co 2 l.f. mi chiedo se questa possa essere paragonata ad una revocatoria e, quindi, con imu a carico del donatario o se, invece, l'imu gravi sul fallimento quantomeno dalla trascrizione della sentenza.
          Grazie
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            19/04/2019 21:56

            RE: RE: RE: RE: IMU Immobile acquisito all'esito di revocatoria

            Concordiamo con l'iter percorso nel quesito e, pur con la doverosa prudenza, condividiamo le conclusioni alle quali giunge.

            L'art. 64 recita infatti "Sono privi di effetto rispetto ai creditori" e non "sono revocati", quindi come detto la prudenza è d'obbligo, ma proprio relativamente all'art. 64 in dottrina si è perlato di "revocatoria automatica", di conseguenza di pare ragionevole ritenere applicabili anche a questo caso le considerazioni e i riferimenti giurisprudenziali esposti negli interventi precedenti relativamente agli immobili oggetto di revocatoria.

            Pur pur essendo le fonti giurisprudenziali citate non di grado altissimo, ed essendo necessario un ulteriore passaggio dalla revocatoria ex art. 67 l.fall. a quella "automatica" ex art. 64, riteniamo che nel caso in esame effettivamente l'IMU non gravi sulla procedura.