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Consecutio tra procedure e crediti fiscali.

  • Giulio Bergomi

    Modena
    21/09/2021 17:39

    Consecutio tra procedure e crediti fiscali.

    In forza di quale principio di diritto, evidentemente diverso dall'art. 69 bis l.fall. la cui lettera pare limitarne l'applicazione all'azione revocatoria, è possibile affermare che si è formato ante fallimento il credito IVA maturato in capo alla società fallita durante il periodo del concordato preventivo che ha preceduto il fallimento? Si noti che è pacifico che le due procedure siano legate non solo temporalmente ma anche causalmente, nel senso che le cause di insolvenza sono sempre le medesime di quelle della crisi che aveva determinato il debitore a chiedere la sua ammissione a c.p..
    Grazie per la risposta,
    Giulio Bergomi
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      08/10/2021 09:52

      RE: Consecutio tra procedure e crediti fiscali.

      Non siamo sicuri di aver ben compreso il punto di vista del quesito, ma la risposta ci pare comunque non possa che discendere dal ben noto dettato dell'art. 111, II comma, l.fall.: "Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali".

      Il debito IVA sorto "in occasione" della procedura concordataria, se vi è stata consecutio come il quesito dà per pacifico, è debito prededucibile e non concorsuale, parimenti sarà credito della procedura, e non credito concorsuale, l'eventuale credito IVA formatosi nel medesimo periodo.
      • Giulio Bergomi

        Modena
        11/10/2021 12:26

        Consecutio tra procedure e crediti fiscali.

        Ho ricevuto la Vostra risposta e Vi ringrazio.
        Temo di non essermi spiegato correttamente: il Fallimento vanta un credito IVA (non un debito, per il quale possa parlarsi di prededuzione).
        L'agenzia delle entrate è insinuata al passivo per un ingente credito, ante Fallimento.
        Se il credito IVA si considera formato successivamente alla dichiarazione di Fallimento, il Fallimento avrà diritto ad incassarlo.
        Invece, se si è formato prima, l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 56 l.fall., lo porta in compensazione con il suo credito.
        Ebbene al fine di stabilire se il credito IVA sia formato prima della dichiarazione di fallimento o meno, nel caso in cui il Fallimento sia stato preceduto da una procedura concordataria, l'Agenzia delle Entrate mi ha detto di tenere conto non già della data della sentenza dichiarativa di fallimento, bensì della data di presentazione della domanda di concordato, perché nella sostanza è a quest'ultima data che era già presente lo stato di insolvenza. Orbene, questo richiamo alla consecutio tra le procedure concorsuali mi pare non trovi giustificazione in un principio di legge. Poiché, tuttavia, non sono affatto sicuro delle mie impressioni, gradirei sentire la Vostra opinione al riguardo.
        Ringrazio ancora una volta per la Vostra risposta.
        Cordiali saluti
        Giulio Bergomi
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          13/10/2021 17:39

          RE: Consecutio tra procedure e crediti fiscali.

          Come abbiamo scritto nell'intervento precedente, è chiaro che se si trattasse di debito, sarebbe un debito della procedura (prededucibile) e non concorsuale.

          Da ciò, pur in assenza di una disposizione altrettanto esplicita, abbiamo dedotto che la stessa regola valga se invece di un debito si parla di un credito: è "credito post" e non "credito ante", e quindi ex art. 56 l.fall. non compensabile con debiti concorsuali verso l'Erario.

          Ci pare che l'Agenzia delle Entrate si sia espressa in senso conforme a tale nostra interpretazione.
          • Giulio Bergomi

            Modena
            13/10/2021 18:15

            Consecutio tra procedure e crediti fiscali.

            Ho ricevuto e ringrazio.
            Cordiali saluti
            Giulio Bergomi