Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

consecutio e debiti in prededuzione

  • Nicola Fiameni

    Crema (CR)
    12/12/2018 10:36

    consecutio e debiti in prededuzione

    Buon Giorno,
    nel caso di un concordato preventivo risolto con sentenza di fallimento in consecuzione si verifica la seguente fattispecie:
    le somme a debito per IVA, ritenute IRPEF e l'IMU pro-quota generatesi durante la procedura di concordato sugli immobili invenduti si devono considerare in prededuzione nella procedura di fallimento?
    il curatore deve versarle in prededuzione con la autorizzazione del nuovo comitato dei creditori e del nuovo Giudice Delegato? Oppure le versa senza bisogno di essere autorizzato in quanto somme ereditate dalla procedura di CP?
    L'IVA a debito si è generata dalle vendite del CP e le ritenute dagli ultimi compensi pagati.
    Se non vengono versate in prededuzione gli organi del CP possono essere chiamati a rispondere dei mancati versamenti ?
    Grazie per il prezioso supporto
    Distinti Saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      06/01/2019 22:59

      RE: consecutio e debiti in prededuzione

      La risposta alla prima domanda è certamente positiva: si tratta di debiti "sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge", come recita lì'art. 111 l.fall.

      Per il pagamento si applica la regola generale dettata dal successivo art. 111-bis, con un problema di coordinamento fra il primo e il terzo comma che impatta direttamente sul prosieguo della domanda.

      Il primo comma, per quanto qui ci interessa, stabilisce infatti che "I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare"; quelli di cui stiamo parlando non sono contestati, conseguentemente parrebbe non necessaria la procedura di ammissione al passivo.

      Ma il terzo comma stabilisce che solo "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto"; da qui nasce il dubbio: dato che i crediti prededucibili sorti prima del fallimento (come sono quelli di cui qui ci stiamo occupando) possono essere pagati solo in sede di riparto, può essere effettuato un riparto a favore di creditori che non sono stati ritualmente ammessi al passivo?

      Della questione si è occupata poca dottrina, e nemmeno unanime:

      - ritengono inevitabile il procedimento di ammissione al passivo Lamanna (Il nuovo procedimento di accertamento) e Maffei Alberti (Commentario breve alla legge fallimentare)

      - tesi contraria sostiene Zanichelli (La nuova disciplina dle fallimento e delle altre procedure concorsuali ...), che ritiene "incongrua" la limitazione del terzo comma.

      In altra risposta su questo Forum abbiamo aderito alla prima tesi, maggioritaria, che ci risulta fra l'altro essere seguita nelle prassi dei Tribunali che abbiamo esaminato, e quindi ribadiamo che a nostro avviso i crediti sorti in occasione del concordato preventivo sfociato in fallimento debbano comunque transitare attraverso l'ammissione allo stato passivo.

      Naturalmente, dato che come detto la legge non è chiara e l'interpretazione non univoca, qualora il Curatore ne faccia oggetto di specifica istanza al Giudice delegato e quest'ultimo lo autorizzi (o non lo autorizzi), non vediamo come gli si possa ascrivere alcuna responsabilità.