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riparto credito iva a fallimento chiuso ultrattività

  • Daniela De Marchi

    Santo Stefano di Zimella (VR)
    21/01/2021 17:46

    riparto credito iva a fallimento chiuso ultrattività

    buonasera,
    con la presente desidero sottoporre il seguente caso. Mi ritrovo con un fallimento chiuso chiesto ultrattività e ora arrivata iva da ripartire . Visto che i cr4editori sono dei professionisti a chi fanno le parcelle visto che il fallimento è chiuso ed è sostituto d'imposta? Grazie per le vS DELUCIDAZIONI.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      22/01/2021 09:58

      RE: riparto credito iva a fallimento chiuso ultrattività

      Non ci è chiaro cosa significhi "fallimento chiuso chiesta ultrattività".

      Anche se non comprendiamo come in questo caso possa esservi IVA da ripartire, immaginiamo che si tratti di un fallimento chiuso con giudizi pendenti, ex art. 118, II comma, terzo periodo, l.fall..

      Se questo è il caso, per poter effettuare gli eventuali successivi adempimenti fiscali è opportuno che, ancorché sia stato chiuso il fallimento, non sia stato cancellato il soggetto giuridico e ne esista quindi ancora il codice fiscale.

      Se così è, i professionisti destinatari del riparto intesteranno a tale soggetto le proprie parcelle, e il Curatore rimarrà tenuto a operare la ritenuta d'acconto, come stabilito fra l'altro dalla Circolare D.R.E. Veneto del 25/3/2016, condivisa dai documenti di prassi successivi e dalla migliore dottrina.

      Se è invece stata chiusa la posizione fiscale del soggetto fallito, con la cessazione del codice fiscale, non è assolutamente chiaro quale possa essere il comportamento corretto da tenere.

      a) Per quanto riguarda le ritenute, poiché il fallimento è chiuso, dando una interpretazione restrittiva del citato art. 118 l.fall. ("il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio" [solo] relativamente ai giudizi pendenti), se egli mantiene solo la legittimazione processuale, per il resto non è più Curatore, quindi non rientra più nei soggetti tenuti a operare in tale veste la ritenuta d'acconto (anche perché non esiste più il soggetto a nome del quale farlo).

      Va però detto che, essendo un professionista, rientra a titolo personale fra i soggetti obbligati a tale adempimento, quindi una soluzione potrebbe essere effettuare e versare le ritenute in nome proprio.

      b) Per quanto riguarda l'emissione delle fatture, il problema è ancor più serio: i professionisti che ricevono il riparto sono certamente tenuti a emetterle, ma non esiste più il soggetto a cui intestarle.

      Sinceramente non riusciamo a vedere soluzioni ragionevoli.

      Insomma, se è stato cessato il soggetto fallito, con la cessazione del codice fiscale, sia il problema dell'emissione delle fatture che quello delle ritenute non sono certo di soluzione agevole.
      • Ermanno Sgaravato

        Verona
        21/09/2021 19:40

        RE: RE: riparto credito iva a fallimento chiuso ultrattività

        Salve,

        nel caso prospettato di chiusura della posizione fiscale del soggetto fallito ovvero, in caso di società, di cancellazione dal Registro imprese, può ritenersi corretta l'emissione (da parte dei professionisti che beneficiano del riparto dell'Iva sopraggiunta) di parcelle alla Procedura di Fallimento senza registrazione, detrazione e liquidazione dell'ulteriore Iva emergente dal riparto? In altri termini, un "comportamento" analogo a quello che i professionisti terrebbero se emettessero le parcelle ad un soggetto privato?

        Analogamente, per quanto riguarda le ritenute d'acconto, la non "operatività" o applicazione (salvo il caso di riapertura del fallimento)?

        Grazie.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          08/10/2021 09:53

          RE: RE: RE: riparto credito iva a fallimento chiuso ultrattività

          Come scritto nell'intervento precedente, operazioni con rilevanza fiscale effettuate successivamente alla chiusura del fallimento e cancellazione della società non sono facilmente gestibili.

          Qualora ciò si verificasse, come nel caso qui in esame, in assenza di disposizioni legislative specifiche non si può, a nostro avviso, che procedere secondo i principi generali della normativa, pertanto i professionisti emetteranno fattura intestata al soggetto estinto, indicandone la partita IVA.

          Essendo la stessa non inesistente ma cessata da meno di cinque anni, la fattura elettronica non verrà scartata dal sistema, come chiarito da una specifica FAQ dell'Agenzia delle Entrate.

          Per il professionista la fattura sarà quindi regolarmente emessa, e l'IVA a debito da essa portata confluirà normalmente nella liquidazione periodica e nella dichiarazione annuale.


          Per quanto riguarda la ritenuta d'acconto, ricordiamo che l'effettuazione della stessa non riguarda il professionista che emette la fattura ma il soggetto che effettua il pagamento (l'indicazione della ritenuta nella fattura o nella nota provvisoria è un mero "gesto di cortesia" nei confronti della controparte), pertanto il professionista emetterà la fattura senza evidenziare la ritenuta e successivamente conformerà il suo comportamento a quello di chi effettua il pagamento:

          - se verrà operata la ritenuta, riscuoterà il netto e terrà conto della ritenuta nella propria dichiarazione dei redditi

          - se non verrà operata, si comporterà come se avesse riscosso da un privato o comunque da un soggetto non tenuto a operarla.

          Tutto quanto qui sopra, dal punto di vista del professionista che deve emettere fattura; per quanto riguarda il punto di vista di chi la fattura riceverà, si veda quanto scritto nell'intervento precedente.