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RITENUTA FISCALE SU TFR PER SCIOGLIMENTO RAPPORTO DI LAVORO NEL CORSO DI ESERCIZIO PROVVISORIO

  • Riccardo Colombo

    Milano
    30/10/2020 09:56

    RITENUTA FISCALE SU TFR PER SCIOGLIMENTO RAPPORTO DI LAVORO NEL CORSO DI ESERCIZIO PROVVISORIO

    Buongiorno,
    nel corso dell'esercizio provvisorio disposto con sentenza di fallimento, quale curatore ho provveduto a pagare gli stipendi dei dipendenti nonché, dopo breve periodo, al licenziamento di alcuni di essi.
    Mentre ritengo pacifico la debenza in prededuzione delle ritenute fiscali operate sulle mensilità corrisposte dalla procedura (e quindi il versamento delle stesse con F24 alle ordinare scadenze) , ho un dubbio sulla natura prededucibile e non privilegiata della trattenuta dell'imposta sostitutiva operata all'atto del pagamento del TFR.
    Sul punto non ho trovato nulla di specifico, potete darmi Vostro parere?
    Grato per il riscontro invio cordiali saluti.
    Riccardo Colombo
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/11/2020 15:15

      RE: RITENUTA FISCALE SU TFR PER SCIOGLIMENTO RAPPORTO DI LAVORO NEL CORSO DI ESERCIZIO PROVVISORIO

      Dal quesito ci pare di comprendere che dipendenti dell'azienda fallita abbiano proseguito a lavorare durante l'esercizio provvisorio e al termine del rapporto di lavoro gli sia stato corrisposto l'intero TFR, compresa quindi la parte maturata ante procedura.

      Se così è, non siamo del tutto convinti che ciò sia corretto, dato che il TFR maturato fino al fallimento è debito concorsuale; ma è indubbio che nel momento in cui qualsiasi importo viene pagato dal Curatore, il versamento della relativa ritenuta d'acconto è certamente debito prededucibile, o ancor meglio debito prededucibile della stessa natura dell'importo su cui grava la ritenuta.

      Spieghiamo meglio quest'ultima distinzione: se sono dovuti in prededuzione compensi a dipendenti e a professionisti e le risorse della procedura non sono sufficienti al loro pagamento integrale, le ritenute sui compensi di lavoro dipendente sono anteposte, come grado di privilegio, ai compensi ai professionisti, perché hanno lo stesso gradi di privilegio dei compensi ai dipendenti.

      Errato sarebbe pagare il netto ai professionisti e non versare le ritenute perché il loro grado di privilegio "proprio" è inferiore.