Forum FISCALE - AREA FISCALE E TRIBUTARIA

Pagamento IMU e TASI in un concordato preventivo liquidatorio con cessione di immobili

  • Piero Fogu

    Olbia (SS)
    30/06/2020 12:45

    Pagamento IMU e TASI in un concordato preventivo liquidatorio con cessione di immobili

    Buongiorno
    Il tema è il pagamento dell'IMU e TASI in un concordato preventivo liquidatorio con cessione di immobili.
    A- Il pagamento può essere fatto applicando la disciplina prevista dall'art. 10 c.6 del DLgs 504/1992 per il fallimento e, quindi, effettuare il versamento entro 3 mesi dal trasferimento dell'immobile per il periodo compreso tra l'apertura della procedura (presentazione della domanda di concordato) e la di vendita dell'immobile? A favore di tale estensione ho trovato la sentenza 241/02/19 della CTP di Reggio Emilia.
    Oppure
    B - non si può estendere anche al concordato, neppure liquidatorio, la disciplina prevista per il fallimento e la LQA. E in questo caso, il pagamento sarebbe dovuto anno per anno a prescindere dalla effettiva cessione degli immobili?
    Il Comune ha quantificato il pagamento calcolando, per ciascun anno anche il ravvedimento operoso per il ritardato pagamento seguendo, quindi, la linea B).
    Personalmente propenderei per la linea A), vale a dire l'applicazione anche al concordato preventivo liquidatorio della disciplina prevista per il fallimento e quindi effettuare il pagamento in un'unica soluzione di tutte le annualità (dalla domanda di concordato alla cessione dell'immobile) senza però il calcolo del ravvedimento.
    Nella ipotesi B) resterebbe anche la necessità di chiedere l'autorizzazione al pagamento delle somme per il ravvedimento che non sono state previste nel piano.
    Chiedo cortesemente di avere un vostro parere sul tema.
    Grazie
    Cordialità
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      07/07/2020 07:00

      RE: Pagamento IMU e TASI in un concordato preventivo liquidatorio con cessione di immobili

      Come abbiamo sempre affermato in questo Forum, riteniamo preferibile l'interpretazione "B", che ci risulta essere di gran lunga la prevalente in dottrina e giurisprudenza.

      La sentenza citata nel quesito, oltre a essere di primo grado e a quanto ci risulta isolata, non presenta evidenti errori, ma non ci convince per più motivi:

      - in primo luogo, perché sostenere che applicare la disciplina dettata per due fattispecie ben definite, fallimento e liquidazione coatta amministrativa, a una fattispecie nettamente diversa, sia applicazione estensiva e non analogica, ci lascia perplessi

      - e tale diversità è peraltro ben nota alla Commissione giudicante, che dedica una prima lunga parte della sentenza a sottolineare la differenza fra il ruolo del Curatore e quello del Liquidatore Giudiziale del concordato, differenza tale da giustificare l'estromissione del Liquidatore Giudiziale dal procedimento in questione

      - né ci pare così "solido" il richiamo all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7397/2019, che ha stabilito l'inapplicabilità dell'art. 10, VI comma, del D.Lgs. 504/1992 all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese per mancanza dell' "aedem ratio": far discendere da tale principio che nel caso di aedem ratio l'applicazione estensiva sia possibile non ci pare così automatico

      - e infine riteniamo la finalità del concordato liquidatorio non sia sia la medesima del fallimento, bensì proprio quella di evitare il fallimento; che poi nel concordato liquidatorio molte modalità di esecuzione finiscano per coincidere è un fatto, ma la differenza fra le due procedure ci pare sostanziale.
      • Luca Millucci

        PERUGIA
        04/12/2020 21:08

        RE: RE: Pagamento IMU e TASI in un concordato preventivo liquidatorio con cessione di immobili

        Buonasera.
        In occasione del pagamento del saldo IMU di prossima scadenza nel cercare documentazione (sentenze, risoluzione, circolari) che sostenessero la equiparazione del concordato preventivo liquidatorio con il fallimento ai fini del differimento del pagamento del tributo, ho trovato quanto segue. Cordiali saluti.

        Il versamento dell'IMU nel concordato preventivo

        4 Agosto 2020 Categories: Approfondimenti, NewsTags: bilancio e fiscalità, crisi e risanamento, formazione

        L'art. 10, co. 6, del D.Lgs. 504/1992 stabilisce che il curatore del fallimento, così come il commissario della liquidazione coatta amministrativa, è tenuto al versamento dell'IMU "dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili". Questa disposizione deve ritenersi invocabile anche nel caso del concordato preventivo liquidatorio, ovvero con cessione dei beni. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza 241.02.19, richiamando la Cass. 30722/2011 in tema di interpretazione estensiva ed evolutiva.

        Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, la CTP di Reggio Emilia ha ritenuto, quindi, che non vi fosse motivo per non ricomprendere il concordato preventivo con cessione dei beni, consistente in una procedura concorsuale liquidatoria, nella fattispecie legale delineata dall'art. 10, co. 6, del D.Lgs. 504/1992: tale strumento di soluzione della crisi persegue, infatti, il medesimo obiettivo del fallimento, rappresentato dalla liquidazione dell'impresa, e non dalla sua continuazione. Queste due procedure concorsuali sono, inoltre, accomunate da altri elementi, come l'assoggettamento al controllo del Tribunale, l'osservanza del criterio della par condicio creditorum e la prospettiva dell'estinzione giuridica dell'impresa debitrice.
        Questo principio della c.d. eadem ratio degli istituti concorsuali, quale condizione per essere ricompresi nel regime fiscale della disposizione citata, ha altresì formato oggetto di una recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, relativamente all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al D.Lgs. 270/1999. In tale circostanza, la Cass. 7397/2019 ha escluso l'applicabilità dell'art. 10, co. 6, del D.Lgs. 504/1992, in quanto lo scopo della procedura non era quello liquidatorio, ma di conservazione e continuazione dell'operatività produttiva, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.

        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          08/12/2020 11:01

          RE: RE: RE: Pagamento IMU e TASI in un concordato preventivo liquidatorio con cessione di immobili

          Ben conosciamo la corrente di pensiero di cui fa parte l'articolo riportato nel quesito, ma non ci convince.

          Una isolata sentenza di Commissione Tributaria Provinciale ci pare un appiglio decisamente debole, come pure debole ci pare il ricorso alla interpretazione estensiva ed evolutiva di una norma decisamente scarna e puntuale.

          Altrettanto debole ci pare infine derivare l'applicazione di una norma speciale nel concordato liquidatorio, dalla Sentenza Cass. 7397/2019 che l'ha dichiarata inapplicabile in una procedura in continuità.

          No, fino a giurisprudenza più convincente rimaniamo fedeli alla posizione maggioritaria.