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CESSIONE DI CREDITO PER FATTURE DA EMETTERE

  • Giorgio Cipriani

    ROVERETO (TN)
    20/11/2020 11:39

    CESSIONE DI CREDITO PER FATTURE DA EMETTERE

    Buongiorno.
    Alla Vs. cortese ed esauriente risposta del 26/10/2020 riguardante il mio quesito del 24/10/2020 intitolato "FATTURAZIONE PROPORZIONALE DEL CREDITO INCASSATO PARZIALMENTE DA RIPARTO FINALE ESEGUITO DA UN CONCORDATO FALLIMENTARE", faccio seguito con la seguente tematica riguardante la cessione alla società ALFA di un credito che potrebbe essere attribuito per quota parte a fatture da emettere, e vantato dal Fallimento A nei confronti del Fallimento C.
    In sintesi, il Fallimento società A è stato ammesso in chirografo al passivo del Fallimento società C (il quale sosteneva di vantare un controcredito maggiore come da un decreto ingiuntivo ritenuto passato in giudicato a seguito di atti di frode commessi di comune accordo da parte degli ex amministratori di entrambe le società) per € 2.000 complessivi in "esecuzione dell'accordo transattivo autorizzato e formalizzato con scambio di corrispondenza di data …" , a fronte della domanda di ammissione di credito di € 4.000 e così originariamente rappresentato:
    a) € 2.000 per credito derivante dalla cessione con atto notarile anno 2009 di un immobile in area destinata ad edilizia residenziale di completamento, e soggetta a imposta di registro proporzionale 1%;
    b) € 2.000 per fatture da emettere per lavori di appalto costruzioni edili.
    Il Fallimento A cede ora il predetto credito di € 2.000 alla società ALFA per € 200.
    Trattandosi di cessione di credito, l'operazione è esente IVA ex art. 10 n. 1 D.P.R. 633/1972.
    L'esenzione IVA ex art. 10 n. 1 D.P.R. 633/1971 trova anche conferma nella circolare n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate del 15/02/2013, la quale, nel caso della cessione di un credito non ancora fatturato da parte di un professionista, ritiene che "la cessione del credito, prosolvendo o pro soluto, non realizzi il presupposto dell'esigibilità dell'imposta. Conseguentemente l'incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie e il cedente dovrà corrispondere la relativa imposta solamente nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito. Il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà, pertanto, l'onere di informarsi circa l'avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che l'Iva relativa all'operazione originaria diventa esigibile e, quindi, deve essere inclusa nella relativa liquidazione di periodo. In alternativa, il soggetto passivo qualora non voglia farsi carico del predetto onere, al fine di non incorrere in sanzioni, può includere, anticipatamente, l'IVA relativa all'operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito".
    Ciò premesso, qualora la società ALFA incassi dal riparto finale del Fallimento C € 400 (che potrebbe essere suddiviso proporzionalmente al 50% tra i due subcrediti, e quindi € 200 per il credito "a) cessione immobile", ed € 200 per il credito "b) fatture da emettere"), si chiede se è corretto che il Fallimento A:
    1) emetta al Fallimento C, al pagamento del riparto di € 400, per la quota parte del subcredito b) fattura di imponibili € 163,93 ed IVA 22% € 36,07 (totale € 200,00) con l'obbligo di versare l'IVA a debito per € 36,07;

    oppure

    2) emetta al Fallimento C, immediatamente e contestualmente alla cessione del credito di € 200,00, per la quota parte del subcredito b) fattura di imponibili € 81,97 ed IVA 22% € 18,03 (totale € 100,00, e pari sempre alla suddivisione proporzionale del 50% tra a) e b)), con l'obbligo di versare l'IVA a debito per € 18,03.

    In sostanza la "relativa imposta" richiamata nella Circolare n. 1/E/2013 è da determinarsi su quanto sarà pagato col riparto del Fallimento C alla società ALFA (soluzione 1), cioè IVA € 36,07 ), ovvero su quanto effettivamente incassato dal Fallimento A dalla società ALFA (soluzione 2), cioè IVA € 18,03)?
    Con la soluzione 1) sopra prospettata potrebbe tuttavia sorgere il problema dell'estinzione anticipata del Fallimento A rispetto al riparto e alla chiusura del Fallimento C, e pertanto risulterebbe impossibile il versamento dell'IVA a debito, ovvero il Fallimento A, onde evitare comportamenti fiscali ritenuti elusivi, dovrebbe attendere prima la chiusura del Fallimento C.
    La soluzione 2) potrebbe, invece, comportare un versamento IVA insufficiente qualora il riparto del Fallimento C, effettuato quando il Fallimento A è già chiuso, si rivelasse di importo maggiore.
    Altresì, con la soluzione 1) sopra prospettata, come comprensibile, il Fallimento A si vedrebbe tuttavia ridurre il realizzo netto ad € 163,93 (pari cioè all'incasso di € 200,00 dalla società ALFA – l'IVA versata di € 36,07), al quale potrebbe ovviare richiedendo alla società ALFA, con l'atto di cessione del credito, anche il "rimborso" dell'IVA da determinarsi all'avvenuto pagamento del credito ceduto, ovvero al momento del riparto del Fallimento C.
    Si chiede, come ultima estrema soluzione n.3), se nessuna fattura sia da emettere, e quindi senza obbligo di versamento IVA, considerato che il credito ammesso deriva da "esecuzione dell'accordo transattivo autorizzato e formalizzato con scambio di corrispondenza" di data certa a mezzo P.E.C., considerato altresì che l'eventuale riparto di € 400,00 che il Fallimento C pagherebbe alla società ALFA risulterebbe interamente assorbito dall'ammontare nominale di € 1.000 del credito a) "cessione di immobile".
    Ringrazio dell'attenzione e porgo distinti saluti.
    Giorgio Cipriani
    Tribunale di Rovereto (TN)
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      21/11/2020 14:32

      RE: CESSIONE DI CREDITO PER FATTURE DA EMETTERE

      Poichè il credito di A verso C è per la metà imponibile e per la metà esente, è fuor di dubbio che la fattura dovrà essere emessa per la metà dell'importo che in sede di riparto verrà pagato da C al cessionario del credito.

      Ciò sarà evidentemente possibile solo nel momento in cui tale riparto verrà effettuato, mentre l'unico modo per emettere la fattura ora, senza correre rischi di emetterla per un importo insufficiente, è di emetterla per l'intero credito soggetto a IVA, 1.000 nel caso numerico esposto nel quesito.

      Una soluzione potrebbe essere quella fornita dalla recente Risposta n. 52 del 12/2/2020, nella quale l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che qualora il professionista destinatario del riparto sia deceduto, possa essere il Curatore ad emettere autofattura; nel caso in esame quindi dovrebbe essere il Curatore del fallimento C che, preso atto della cessazione di A, in sede di riparto:
      - emetta autofattura per conto della non più esistente società A
      - trattenga e versi l'IVA relativa alla quota assoggettata al tributo
      - corrisponda al cessionario del credito solo l'imponibile.

      Ci parrebbe una soluzione ragionevole e senza danni per l'Erario, ma trattandosi di fattispecie decisamente particolare, e non perfettamente coincidente con quella presa in esame dalla Risposta citata, riteniamo che la proposizione di un interpello potrebbe essere la soluzione migliore.