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Revocatoria fallimentare pag. professionista

  • Francesca Borzomì

    BRUGHERIO (MB)
    13/03/2019 00:05

    Revocatoria fallimentare pag. professionista

    E' stato revocato un pagamento ad un professionista che prima della dichiarazione di fallimento ha emesso la relativa fattura (versando quindi l'Iva e le relative imposte).
    Il professionista è intenzionato a restituire alla procedura il 50% dell'importo incassato senza effettuare la relativa insinuazione.
    Vorrei sapere il trattamento fiscale corretto che dovrebbe tenere il professionista.
    Ai fini Iva, il professionista non insinuandosi al fallimento non potrà emettere la nota di variazione (Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 195/E del 16/05/2008).
    Ai fine delle imposte dirette il professionista potrà recuperare l'importo che verrà restituito alla procedura effettuando nella propria dichiarazione una variazione in diminuzione?
    Il fallimento non credo che debba emettere alcun documento contabile e fiscale per la somma che viene restituita.
    Restando in attesa di una gentile e tempestiva risposta, porgo cordiali saluti.

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/04/2019 19:50

      RE: Revocatoria fallimentare pag. professionista

      Riteniamo che il professionista possa certamente emettere una nota di credito, rientrando appieno nella previsione dell'art. 26, II comma, del D.P.R. 633/72.

      Non rientra nella previsione della seconda parte di tale comma "Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura … viene meno in tutto o in parte … per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose" ma rientra nella prima parte, essendo nel caso in cui l' "operazione per la quale sia stata emessa fattura … viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di … revoca, risoluzione … e simili".

      Va tenuto presente il terzo comma dell'articolo citato, a norma del quale "La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti".

      Di conseguenza egli emetterà una nota di credito, con IVA o senza IVA a seconda che sia o meno decorso il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione, e:
      - ai fini IVA, se la nota di credito la contiene ne potrà detrarre l'importo in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale
      - ai fini delle imposte dirette, l'importo imponibile costituirà una componente negativa di reddito nell'esercizio nel quale avviene la restituzione dell'importo dovuto alla procedura.