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nota di variazione iva ex art 26 comma 2 dpr 633/72

  • Vittorio Sarto

    Cesena (FC)
    06/12/2022 10:24

    nota di variazione iva ex art 26 comma 2 dpr 633/72

    Buongiorno,

    in una procedura fallimentare ante 2021 si riceve una nota di credito ex art 26 dpr 633/72 secondo comma per procedura infruttuosa in seguito alla dichiarazione di esecutività del riparto finale. Tuttavia la procedura verrà chiusa con giudizi pendenti. In tale caso ( come da Vostra risposta del 28 giugno 22) si potrebbe aderire ad una interpretazione meno restrittiva e più aderente al complessivo sistema normativo e giurisprudenziale ed evitare di respingere la nota di credito ( considerato anche che anche nell'ipotesi di riparto supplementare non vi è possibilità di soddisfacimento del creditore de quo).
    a) Si chiede in tali casi se la procedura corretta da seguire sia la seguente:
    Annotare semplicemente la nota di credito nei registri iva vendite ma non tenere conto della nota di credito ai fini della liquidazione iva. Non versare alcuna iva a debito e non includere detta nota nella liquidazione periodica iva e nella successiva dichiarazione iva annuale.
    b) Si è inoltre verificata la nota di credito e si è rilevato il riferimento anche ad una fattura per la quale non è stata richiesta l'ammissione al passivo del fallimento comportando una variazione iva superiore rispetto a quella emergente dallo stato passivo esecutivo. Come deve procedere in questi casi il curatore?
    c) Quali sono i termini per l'emissione della nota da parte dei creditori? la scadenza della dichiarazione iva relativa al periodo nel quale si è verificato il presupposto? quindi in caso di chiusura con giudizio pendente i creditori sono legittimati fino alla scadenza per la presentazione della dichiarazione iva relativa al periodo in cui verrà effettuato il riparto supplementare?
    d) Vi è un obbligo informativo del curatore ai creditori in merito alla possibilità di emissione della nota di credito per infruttuosità della procedura?

    Ringrazio in anticipo per il Vostro prezioso parere
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      12/12/2022 09:29

      RE: nota di variazione iva ex art 26 comma 2 dpr 633/72

      Rispondiamo seguendo l'ordine delle domande.
      a) la procedura descritta appare corretta
      b) non ci pare che la mancata inclusione, nell'istanza di ammissione al passivo, di una delle fattura stornate con la nota di credito modifichi i termini della questione
      c) esatta l'applicazione della disciplina generale, ovvero il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale si è verificato il presupposto; per quanto riguarda l'individuazione del presupposto, vale quanto detto in precedenza: la chiusura del fallimento o la definitività del piano di riparto supplementare, a seconda di quale sia la tesi a cui si aderisca
      d) è una delle tante piccole o grandi incongruità conseguenti la chiusura anticipata del fallimento: salvo diverse disposizioni contenute nel decreto di chiusura, il Curatore non è tenuto ad alcuna ulteriore comunicazione ai creditori (non è nemmeno ben chiaro se, e a quali fini, dopo tale chiusura egli sia ancora Curatore ...); né ci risulta alcun obbligo informativo da parte della Cancelleria: in sostanza, volendo aderire alla tesi rigorosa sostenuta dall'Agenzia, il Creditore ci pare non abbia modo di sapere se il riparto supplementare sia stato o sarà mai effettuato (ulteriore elemento, a nostro avviso, che depone contro tale tesi rigorosa).