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CHIUSURA EX ART. 118, C. 2 CON GIUDIZI PENDENTI E COMPENSAZIONE FINALE CREDITI FISCALI

  • Maurizio Gianello

    VICENZA
    07/10/2021 19:34

    CHIUSURA EX ART. 118, C. 2 CON GIUDIZI PENDENTI E COMPENSAZIONE FINALE CREDITI FISCALI

    Il caso è questo: il fallimento viene chiuso nel 2016, previo riparto finale, in pendenza di un giudizio che si conclude nel 2020 con maggior attivo da ripartire ai creditori. Come da decreto di chiusura la società viene cancellata dal registro delle Imprese e viene chiusa la partita IVA nello stesso anno. Le dichiarazioni fiscali inviate per l'ultimo anno presentano crediti fiscali liberi (IVA post sentenza) non sussistendo iscrizioni a ruolo ed essendo inferiori a € 5.000,00. Nel 2021 avviene la chiusura definitiva con ulteriore riparto ai creditori e supplemento di compenso al curatore soggetto a ritenuta d'acconto. La presentazione dell'F24 per il versamento della ritenuta in compensazione (ritenuta 2021 con credito IVA 2016) viene respinta con la motivazione "Anno d'imposta: 2016 Periodo non congruente". Alla successiva richiesta di spiegazioni si riceve l'indicazione secondo cui "tali crediti (con richiamo alla circolare 16/E del 19.4.2011) anderebbero rigenerati nella dichiarazione più recente. Nel caso in esame, trattandosi di fallimento chiuso, il credito relativo al 2016 non può essere utilizzato in compensazione, non potendo rigenerare la dichiarazione IVA più recente. Le consigliamo pertanto di rivolgersi all'ufficio territoriale competente...". Confermando che non vi sono ulteriori dichiarazioni fiscali da presentare, a parte il 770 relativo al 2021", richiedo (anche su consiglio ricevuto dall'Agenzia delle Entrate stessa per le vie brevi) il Vs. parere e indicazioni per una possibile soluzione.
    Grazie.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      10/10/2021 11:09

      RE: CHIUSURA EX ART. 118, C. 2 CON GIUDIZI PENDENTI E COMPENSAZIONE FINALE CREDITI FISCALI

      Non ci è chiaro come sia stato possibile presentare un Mod. F24 a nome di un soggetto inesistente, e come si potrà parimenti trasmettere le certificazioni uniche e il Mod. 770 sempre relativamente a un soggetto inesistente. Né come sia stato possibile proseguire un giudizio, registrare una sentenza, ricevere danaro ed effettuare un riparto sempre a nome di un soggetto inesistente. Non ci è chiaro se è stata fatta, ma avremmo pertanto ritenuto, e riteniamo ancora, dovuta la riapertura della posizione al Registro delle Imprese

      Tutto ciò premesso e passando al quesito posto, relativamente al credito IVA non vediamo che due possibili soluzioni:
      - versare la ritenuta, chiedere il rimborso dell'IVA (sempre con la perplessità di farlo a nome di un soggetto inesistente) e se e quando lo si riceverà procedere a un ulteriore riparto
      - riaprire la partita IVA, presentare la dichiarazione e poi utilizzare il credito in compensazione per il versamento della ritenuta, a quel punto con ravvedimento operoso.
    • Maurizio Gianello

      VICENZA
      14/10/2021 16:40

      RE: CHIUSURA EX ART. 118, C. 2 CON GIUDIZI PENDENTI E COMPENSAZIONE FINALE CREDITI FISCALI

      Ringrazio innanzitutto per il consiglio di riaprire la p. IVA e di presentare le dichiarazioni IVA mancanti con il riporto del credito per la riutilizzazione in compensazione della ritenuta fiscale sul compenso del curatore.
      Circa la presentazione dell'F24 va precisato che l'Agenzia delle Entrate non ha manifestato nessun impedimento contestando la sola esistenza del credito IVA per il quale, va detto, non è ancora decorso il termine decennale di prescrizione e non vi è stata nessuna rinuncia da parte del fallimento.
      Per gli altri aspetti personalmente sono in perfetta sintonia, fin dal decreto di chiusura del fallimento di fine 2016, con le perplessità manifestate nella risposta oggi ricevuta peraltro rispecchiate esattamente anche in occasione di un'altra recente discussione del 17.6.2021 sullo stesso tema. Al riguardo posso supporre che il Tribunale abbia decretato la chiusura del fallimento con le modalità descritte, alle quali il curatore, a mio modesto avviso, non aveva possibilità di sottrarsi, sulla base dei chiarimenti rilasciati in sede di interpello dalla Direzione Regionale del Veneto n. 9027-631/2015 del 25.3.2016. In detta risposta venivano infatti indicate le modalità di chiusura, ai fini fiscali, come esattamente riportate nel decreto di chiusura e come descritte nel caso proposto. Tuttavia il Tribunale, diversamente dalle istruzioni contenute nell'interpello, disponeva la cancellazione della fallita dal Registro delle Imprese il che, fortunosamente, non ha impedito la conclusione positiva del giudizio.
      Cordiali saluti.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        18/10/2021 18:33

        RE: RE: CHIUSURA EX ART. 118, C. 2 CON GIUDIZI PENDENTI E COMPENSAZIONE FINALE CREDITI FISCALI

        Ci fa piacere che siamo in sintonia, e concordiamo con il "fortunosamente", anche se ci risulta già un altro caso, citato in questo Forum, di giudizio proseguito e conclusosi nei confronti di società cancellata dal Registro delle Imprese.

        Le saremmo grati se potesse mettere a disposizione di tutti l'interpello che cita, che non siamo riusciti a reperire in banca dati.
        • Maurizio Gianello

          VICENZA
          19/10/2021 16:11

          RE: RE: RE: CHIUSURA EX ART. 118, C. 2 CON GIUDIZI PENDENTI E COMPENSAZIONE FINALE CREDITI FISCALI

          Mi accorgo di un errore nel n. di interpello indicato. I riferimenti corretti sono i seguenti: n. interpello 907-631/2015 (probabilmente dell'1.12.2015) mentre la risposta della Direzione Regionale del Veneto è protocollata al n. 907-15986/2016 del 25.3.2016.