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Note di variazioni iva emesse ai sensi del 2° comma dell’art.26 DPR 26/10/72 n. 633 – Obblighi del curatore.

  • Giovanna Fallara

    Gioia Tauro (RC)
    01/02/2019 11:08

    Note di variazioni iva emesse ai sensi del 2° comma dell’art.26 DPR 26/10/72 n. 633 – Obblighi del curatore.

    Buongiorno, vorrei sottoporre il seguente quesito circa gli adempimenti fiscali a carico del curatore in presenza di note di variazioni ricevute ai sensi del 2° comma dell'art.26 DPR 26/10/72 n. 633, nell'ambito di una procedura fallimentare con partita iva aperta.
    A seguito dell'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 5, dell'art.26 DPR 633/72, (art.1, comma 567, legge 232/2016), il curatore ha l'obbligo di registrare le note di variazioni emesse dai creditori ai sensi del secondo comma del citato art.26 nel registro delle fatture emesse/corrispettivi.
    A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate con circolare 07/04/2017 n.8/E, ha affermato che …"tale adempimento, tuttavia, non determina l'inclusione del relativo credito IVA vantato dall'Amministrazione nel riparto finale, ormai definitivo, ma consente di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis. ….non sussistendo il debito a carico della procedura, il curatore fallimentare non è tenuto ad ulteriori adempimenti", in tal senso richiamando la Risoluzione n.155 del 2001, la quale ha escluso in capo al curatore ulteriori obblighi in termini di "dichiarazioni periodiche e annuali".
    Alla luce dei chiarimenti di prassi deve ritenersi che una volta annotata nel registro delle fatture emesse/corrispettivi, la nota credito ricevuta non deve essere inclusa nella liquidazione iva ex art. 1 DPR 23/03/98 n.100, nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche iva ai sensi del D.L. 22/10/2016 n.193, nella dichiarazione iva annuale, e nel c.d. spesometro, dovendo il fallimento indicare solo le operazioni di competenza della procedura. E' corretta tale interpretazione?
    Poiché le istruzioni ai su detti modelli precisano che in essi vanno indicati gli importi delle operazioni imponibili annotate nel registro delle fatture emesse e/o nel registro dei corrispettivi, tenendo conto delle variazioni di cui all'art'.26 registrate nel periodo, come si conciliano le istruzioni ministeriali alla compilazione dei modelli con l'esonero previsto dalla Circolare 8/E del 2017 e dalla risoluzione n.155 del 2001, atteso che nei prospetti dichiarativi non è prevista la possibilità di indicare tali note di credito senza influenzare il credito iva vantato dalla procedura?.
    In pratica, in che modo l'Amministrazione finanziaria verrebbe a conoscenza del "credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis", atteso che lo stesso non è incluso nel riparto finale ed il curatore non ha obblighi di adempimenti in termini di "dichiarazioni periodiche e annuali", ma solo di registrazione?
    Infine, il curatore ha l'obbligo di verificare se il cedente/prestatore originariamente aveva emesso fattura? Nel caso specifico, il credito è stato ammesso al passivo in base a sentenza della Corte di Appello resa a seguito di giudizio di opposizione ex art.98 L.F., e la variazione iva è pari alla differenza tra l'importo iva ammesso dalla Corte di Appello e l'importo corrisposto dal fallimento.
    Grazie.
    Giovanna Fallara
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      03/02/2019 14:25

      RE: Note di variazioni iva emesse ai sensi del 2° comma dell’art.26 DPR 26/10/72 n. 633 – Obblighi del curatore.

      Condividiamo le perplessità esposte nel quesito, ma non vediamo come il Curatore possa comportarsi diversamente da quanto indicato nelle Circolari e Risoluzioni citate.

      Sulla questione dell'esigibilità nei confronti del contribuente tornato in bonis, al di là del fatto che si tratta di casi assai rari, ci pare che il disinteresse dell'Erario sia evidente, dato che come rilevato nel quesito non è previsto alcun obbligo di comunicazione, e la risposta 54/2018 esclude che tale tributo sia esigibile anche nel caso di concordato in continuità, nel quale il ritorno in bonis è proprio lo scopo della procedura.

      Per quanto riguarda l'ultima parte del quesito, per regolarità di emissione la nota di credito dovrà contenere il riferimento alle fatture a cui si riferisce e il Curatore è tenuto, come per tutti i documenti che riceve e nei limiti delle sue possibilità, a verificare tale regolarità.